Ciao,
il nostro testo unico sul turismo considera locazioni turistiche le locazioni per finalità esclusivamente turistiche di case e appartamenti arredati [b]e senza alcuna prestazione di servizi accessori o complementari[/b].
In merito vi chiedo, nel caso in cui un proprietario di un immobile dia mandato ad un intermediario (agenzia immobiliare) per la locazione turistica di quell'immobile, se quell'intermediario poi possa proporre servizi aggiuntivi ai clienti alloggiati che ne facciano richiesta (trasporto/ristorazione/pulizie/prenotazioni) tramite una società di servizi esterna.
In un caso come quello descritto ossia cliente A che dà mandato all'agenzia immobiliare B per la stipula di contratti di locazione turistica a società C che collabora con B per la fonitura di servizi aggiuntivi (naturalmente pubblicizzati sul sito dove è pubblicizzato l'immobile) possa essere accettabile.
Si tratterebbe di un modo di assistere il conduttore in quelle operazioni che il conduttore si troverebbe a fare una volta entrato all'interno dell'immobile affittato per un breve periodo, però di fatto concretizzerebbe un'ipotesi di [b]prestazione di servizi accessori o complementari[/b]
Dove posizioniamo la linea di confine? L'interpretazione della norma è ampia fino ad abbracciare questo caso o possiamo considerare la fattispecie esclusa dal divieto di prestazione di servizi aggiuntivi?
Per me i servizi vari, quali la pulizia finale dell’immobile, potrebbero essere effettuati da soggetti terzi che non esercitino direttamente l’attività di intermediazione, come agenti immobiliari....
Per voi?
Grazie
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[b][size=14pt][color=blue]TURISMO: la disciplina toscana nel Testo Unico come aggiornato dalla Legge regionale 18 maggio 2018, n. 24[/size][/b]
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[b]DOCENTE: Dott. Mario Maccantelli[/b]
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=45235.0
E' impossibile tracciare una linea certa fra legittimità o illegittimità. Posso aggiungere che il confine di legittimità andrebbe visto sia a livello amministrativo che fiscale, talvolta possono non coincidere.
L'inconveniente di erogare servizi di natura più o meno personale è quello di vedersi contestare l'esercizio di un'attività organizzata equiparabile a quella ricettiva. Da un punto di vista fiscale sarebbe richiesta l'IVA, da quello amministrativo sarebbe comminata la sanzione per l'esercizio recettivo senza abilitazione.
Non è determinante quanti soggetti intervengano ma che cosa è effettivamente svolto nei confronti dell'ospite.
Per concludere posso citarti una sentenza della Cassazione
[b]Cassazione civile n. 6502(1)/2014[/b]
L'Agenzia delle Entrate ricorre contro la sig.ra XXX per la cassazione della sentenza con cui la Commissione
Tributaria Regionale della Sardegna, confermando la sentenza di primo grado, ha annullato un avviso di rettifica IVA concernente l'imposta non versata sul corrispettivo della cessione del godimento di unità immobiliari ad uso di "casa vacanze".
Secondo la Commissione Tributaria Regionale le suddette cessioni sarebbero qualificabili come locazioni
immobiliari e non come prestazioni alberghiere e, pertanto, sarebbero esenti da imposta ai sensi dell'articolo 10, punto 8, DPR 633/72.
La cassazione riconosce le ragioni dell'Ag. delle Entrate e afferma che [i]nell'ipotesi di concessione in godimento di un immobile arredato accompagnata dalla prestazione di servizi non direttamente inerenti al godimento della res locata (come la climatizzazione o la somministrazione di acqua, luce e gas), ma [b]di carattere personale[/b] (come le pulizie od il cambio della biancheria) - il rapporto, specialmente se si inserisca in un attività avente ad oggetto la cessione di una pluralità di immobili, non è qualificabile come locazione immobiliare[/i].
Quindi, se le prestazioni sono di natura personale, cioè erogate a richiesta del cliente, allora è facile che venga contestato l'esercio dell'attività organizzata. Ciò, comunque, al netto, da un punto di vista fiscale, delle specificazioni introdotte dalla legge 50/2017
Secondo me, proprio il riferimento al D.L. 50/2017 dovrebbe portarci a concludere che se quel provvedimento fosse stato in vigore al momento della decisione da parte della Cassazione nel caso citato, probabilmente l'esito sarebbe stato diverso.
Oggi la possibilità per chi effettua locazioni brevi di effettuare il cambio biancheria e/o la pulizia dei locali è espressamente prevista e, pertanto, non si potrebbe più correlare a tale tipo di prestazione offerta dal locatore l'esistenza di una attività di "casa vacanze", in particolare, come può leggersi [i]a contrario[/i] proprio nella stessa sentenza n.6502/2014, se il rapporto si inserisca in un attività avente ad oggetto la cessione di un SINGOLO immobile.