GDPR e diritto alla cancellazione (oblio)
http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2018/06/14/gdpr-e-diritto-alla-cancellazione-oblio
Il diritto all'oblio in senso stretto riguarda la cancellazione o almeno la deindicizzazione dal web, quando le notizie lesive della reputazione non sono più giustificate dal diritto di cronaca.
Più in generale, i dati vanno conservati non oltre la durata giustificata. Quindi i dati del compratore di un bene dureranno fino alla scadenza della garanzia, e se si vuole un servizio di assistenza si farà un altro contratto. Ai congressi si ha una cuffia per traduzione simultanea lasciando un documento di identità fino a quando la si restituisce: in tal caso esso vale come praticamente una cauzione al pari della moneta nel carrello del supermercato, e non deve assolutamente essere registrato.
Il consenso deve proteggere l'interessato (vittima) e non il titolare (carnefice), ma è invece frequentissimo pretendere che sul curriculum si sia scritto AUTORIZZO e non magari banalmente CHIEDO DI VALUTARE. Basterebbe conservare la busta/rapporto di spedizione via posta elettronica per dimostrare che è stato fornito dall'interessato e non trafficato arbitrariamente da chissà chi. L'informativa deve spiegare COME sono trattati i dati, non rassicurare a pappagallo che sono trattati in modo corretto.