Violazione della privacy del datore di lavoro: danno non patrimoniale automatico tranne .....
[color=red][b]Cassazione – Sezione III civile – Ordinanza n. 14242/2018[/b][/color]
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20180604/snciv@s10@a2018@n14242@tO.clean.pdf
La sola circostanza che i dati siano stati
utilizzati dal titolare o da chiunque in modo illecito o scorretto non
idonea di per sé a legittimare l'interessato a richiedere il risarcimento
del danno non patrimoniale.
La fattispecie delineata dai due commi dell'art. 15 del d.lgs. n. 196
del 2003 pone quindi due presunzioni: quella secondo la quale il
danno è da addebitare a chi ha trattato i dati personali o a chi si è
avvalso di un altrui trattamento a meno che egli non dimostri di avere
adottato tutte le misure idonee per evitarlo ai sensi dell'art. 2050 c.c.
e quella secondo la quale le conseguenze non patrimoniali di tale
danno — sia esso di natura contrattuale che extracontrattuale — sono
da considerare in re ipsa a meno che il danneggiante non dimostri
che esse non vi sono state ovvero che si tratta di un danno irrilevante
o bagatellare ovvero ancora che il danneggiato abbia tratto vantaggio
dalla pubblicazione dei dati.