Buonasera,
sto lavorando ad un progetto finalizzato all'apertura di un'ASD/SSD destinata all'insegnamento del CrossFit.
Al momento sto cercando di smarcare la tematica della destinazione d'uso della struttura che andrò ad affittare.
La destinazione d'uso attuale è C3, non è modificabile per costi ed interessi futuri del proprietario; sto quindi analizzando le possibili alternative per smarcare la tematica.
Leggendo altri topic del forum (topic=24769.0 e topic=33167.0) e confrontandomi con altre ASD/SSD analoghe a quella che andrò a costituire, un'alternativa sembra basarsi sull'iscrizione indiretta al registro delle APS per il tramite dell'Ente di Promozione Sportivo cui andrò ad affiliarmi per l'iscrizione al Coni.
L'iscrizione dell'Ente di Promozione Sportiva al registro dovrebbe consentire alle ASD di beneficiare del suo status di ASD (Articolo 7, comma 3 - Legge n. 383 del 2000) incluse quindi le deroghe urbanistiche (Articolo.32 , comma. 4 - Legge n. 383 del 2000).
Ho tuttavia i seguenti dubbi:
1) l'ASD/SSD deve rispettare particolari requisiti per usufruire di tali deroghe?
2) può essere opportuno, formalizzare in un documento i riferimenti normativi e i requisiti rispettati dall'ASD/SSD e sottoporlo all'ufficio tecnico del comune per avere una conferma di fattibilità preventiva e quindi evitare intoppi futuri?
3) oltre alle deroghe sulla destinazione d'uso, la legge del 2000 consente di avere altre deroghe in termini di requisiti ASL, VVFF, SCIA...?
4) L'approccio descritto ai punti 1,2,3 può essere mantenuto con l'entrata in vigore del D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117 “Codice del Terzo settore” che in parte ha già abrogato ed andrà a sostituire la legge del 2000? (l'Articolo 32 della legge del 2000 è stato abrogato, nel nuovo decreto la tematica della destinazione d’uso è disciplinata dall’art.71, tuttavia non ho trovato nulla relativamente alla tematica di "ereditarietà" dei benefici, prevista dalla vecchia normativa e tuttora in vigore)
Grazie
[color=red]PREMESSA: c3 NON è UNA DESTINAZIONE D'USO MA UNA CLASSIFICAZIONE CATASTALE CHE, DI REGOLA, NON RILEVA AI FINI EDILIZI
In ogni caso il D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 ha esteso a tutti i soggetti del terzo settore la DEROGA alla destinazione d'uso (tranne che per il produttivo) per la localizzazione di tali attività (vedi sotto)
[/color]
1) l'ASD/SSD deve rispettare particolari requisiti per usufruire di tali deroghe?
[color=red]Se sei soggetto del terzo settore, quindi iscritto nel registro, allora si applica la disposizione.[/color]
2) può essere opportuno, formalizzare in un documento i riferimenti normativi e i requisiti rispettati dall'ASD/SSD e sottoporlo all'ufficio tecnico del comune per avere una conferma di fattibilità preventiva e quindi evitare intoppi futuri?
[color=red]NO ... per vari motivi:
a) questa istanza non sarebbe procedibile non corrispondendo ad alcun procedimento
b) un eventuale consenso non vincolerebbe altri uffici ed enti (polizia locale, asl, forze dell'ordine ecc..) nè successivi funzionari e dipendenti dello stesso ufficio
c) se uno ha un diritto lo esercita, non chiede il permesso di esercitarlo[/color]
3) oltre alle deroghe sulla destinazione d'uso, la legge del 2000 consente di avere altre deroghe in termini di requisiti ASL, VVFF, SCIA...?
[color=red]NO, non vi sono deroghe ma occorre capire che vi sono NORME DIVERSE (cioè requisiti diversi da quelli richiesi per una palestra imprenditoriale).[/color]
4) L'approccio descritto ai punti 1,2,3 può essere mantenuto con l'entrata in vigore del D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117 “Codice del Terzo settore” che in parte ha già abrogato ed andrà a sostituire la legge del 2000? (l'Articolo 32 della legge del 2000 è stato abrogato, nel nuovo decreto la tematica della destinazione d’uso è disciplinata dall’art.71, tuttavia non ho trovato nulla relativamente alla tematica di "ereditarietà" dei benefici, prevista dalla vecchia normativa e tuttora in vigore)
[color=red]Sì, vedi sopra[/color]
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[b]D.Lgs. 03/07/2017, n. 117[/b]
Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.
Art. 71. Locali utilizzati
In vigore dal 3 agosto 2017
1. Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
2. Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. La cessione in comodato ha una durata massima di trent'anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.
3. I beni culturali immobili di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, per l'uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in concessione a enti del terzo settore, che svolgono le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettere f), i), k), o z) con pagamento di un canone agevolato, determinato dalle amministrazioni interessate, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione a spese del concessionario, anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento delle attività indicate, ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La concessione d'uso è finalizzata alla realizzazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione, nonché l'apertura alla pubblica fruizione e la migliore valorizzazione. Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per gli interventi indicati nel primo periodo entro il limite massimo del canone stesso. L'individuazione del concessionario avviene mediante le procedure semplificate di cui all'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le concessioni di cui al presente comma sono assegnate per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i 50 anni.
4. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le finalità di cui al comma 1, per la dotazione delle relative attrezzature e per la loro gestione, gli enti del Terzo settore sono ammessi ad usufruire, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, al ricorrere dei presupposti e in condizioni di parità con gli altri aspiranti, di tutte le facilitazioni o agevolazioni previste per i privati, in particolare per quanto attiene all'accesso al credito agevolato.
Art. 4. Enti del Terzo settore
In vigore dal 3 agosto 2017
1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.
2. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta.
3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 13.
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In questi caso raccomando sempre di prestare attenzione agli aspetti fiscali.
Vedi qua:
http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/altro-che-associati-dilettantie-palestra-scopo-lucro
[color=blue]Grazie per i chiarimenti,
faccio solo ancora un paio di domande[/color]
1) l'ASD/SSD deve rispettare particolari requisiti per usufruire di tali deroghe?
[color=red]Se sei soggetto del terzo settore, quindi iscritto nel registro, allora si applica la disposizione.[/color]
[color=blue]è fattibile l'iscrizione al Registro del Terzo Settore "indiretta" per il tramite dell' Ente di Promozione Sportiva cui andrò ad affiliarmi? (in modo analogo a quanto mi risulta fatto da alcune ASD/SSD relativamente però all'attuale registro APS)
Sempre in relazione a questo aspetto, l'ESP attualmente è iscritto al registro delle APS, mentre si dovrebbe iscrivere al registro del terzo settore (quando verrà effettivamente creato) e comunque non prima del 2019; in questo scenario transitorio posso continuare ad avvalermi delle deroghe in quanto l'ESP è APS fino a quando non sarà iscritto nel registro del terzo settore?[/color]
3) oltre alle deroghe sulla destinazione d'uso, la legge del 2000 consente di avere altre deroghe in termini di requisiti ASL, VVFF, SCIA...?
[color=red]NO, non vi sono deroghe ma occorre capire che vi sono NORME DIVERSE (cioè requisiti diversi da quelli richiesi per una palestra imprenditoriale).[/color]
[color=blue]Mi riesci a indicare i riferimenti normativi o puoi suggerimi a chi posso rivolgermi per ottenerli?[/color]
Grazie
Emanuele
@Mario Maccantelli
Grazie delle informazioni, ho già fatto alcuni ragionamenti su queste tematiche, di seguito te li illustro, fammi sapere cosa ne pensi:
1) Natura dell'attività: il crossfit non può essere classificato come "pratica del fitness", non sono esercizi individuali, ci si allena sempre in gruppo e si è sempre coordinati/guidati da un insegnante/istruttore, inoltre spesso vengono organizzate gare in cui ci si sfida sia individualmente che a team; sono presenti anche numerosi eventi a livello nazionale.
Onestamente, praticando questo sport da un pò di anni, ritengo che abbia una componente di promozione sportiva non indifferente, e comunque, sempre facendo riferimento ad esperienze personali, sicuramente maggiore a ASD di corsi di ballo o ASD di kitesurfing (dove tutto normalmente viene pagato a "prestazione", il corso, la lezione, e buona parte delle entrate deriva dal noleggio delle attrezzature...)
2) Per avviare un box di crossfit a mio avviso, visto che comunque è presente un investimento iniziale, non eccessivo ma neppure trascurabile, la forma più adatta è la SSD (pur comportando maggiori costi ed oneri di gestione).
In questo assetto:
- i soci sono solo coloro che risultano dal certificato della Camera di Commercio (2/3).
- gli atleti vengono semplicemente tesserati, tramite l’affiliazione della società sportiva alla Federazione di appartenenza o EPS.
è quindi assolutamente chiara la distinzione fra assetto societario e organo amministrativo, in questo modo secondo me si ha un assetto pulito e si evita la creazione di statuti "fantasiosi" in cui si trovano tipologie di soci differenti (con relativa violazione dei principi di uguaglianza) ecc, ecc....
Grazie