Buongiorno,
chiedo il vostro aiuto in merito al procedimento di rilascio delle licenze di p.s. ex art. 68 tulps.
Ricevuta la richiesta di rilascio per es. per l'apertura di un locale di p.s., va fatta la comunicazione di avvio del procedimento. Entro quale termine va concluso tale procedimento?
Le verifiche di onorabilità ci richiedono molto tempo e intanto siamo pressati dai richiedenti che lamentano ritardi nel rilascio delle licenze.
Grazie e a presto!
E' ancora in vigore un DPR del 1994 che dispone il silenzio assenso in 60 gg.
Vedi qua: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=24674.0
La comunicazione di avvio procedimento è sempre auspicabile per ogni procedimento anche se la sua mancanza non lo inficia direttamente
In proposito segnalo le indicazioni proposte dalla Questura, la quale esclude l'applicazione della procedura della SCIA e anche del silenzio assenso in caso di licenze ex art. 68 TULPS, richiamando l'art. 20 comma 4 della L. 241/1990.
In sostanza ci dicono che le licenze ex art 68 TULPS sono licenze di polizia (pubblica sicurezza) anche se vengono rilasciate dal Comune.
Pertanto ci troviamo fra l'incudine e il martello.
A presto!
La scia per il 68 tulps è stata ormai prevista dal 2013 dallo stesso legislatore nazionale (per i casi previsti).
È vero che va intesa ancora come “autorizzazione di polizia” ( come polizia amministrativa locale devoluta da tempo ai Comuni) ma è anche vero che in questo caso non opera l’esclusione dell’art.19 c.1 e 20 c.4 cit. in quanto non afferisce ad una “amministrazione preposta alla p.s.” dal momento che non viene “rilasciata” dal Sindaco quale Autorità Locale di P.S.” ma dal Comune (Suap) quale autorità amministrativa.
Tra l’altro si consideri che ormai detta riserva degli artt.19 e.20 cit. è stata e viene by-passata non di rado anche per attività rimaste di competenza delle APS (es. 3 delle 4 tipologie di agenzie affari ex art.115 tulps rimaste al Questore ed avviabili con una mera “comunicazione”) .
In proposito segnalo le indicazioni proposte dalla Questura, la quale esclude l'applicazione della procedura della SCIA e anche del silenzio assenso in caso di licenze ex art. 68 TULPS, richiamando l'art. 20 comma 4 della L. 241/1990.
In sostanza ci dicono che le licenze ex art 68 TULPS sono licenze di polizia (pubblica sicurezza) anche se vengono rilasciate dal Comune.
Pertanto ci troviamo fra l'incudine e il martello.
A presto!
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SOTTOSCRIVO al 100% LE OSSERVAZIONI DI roberto de marchis ED AGGIUNGO CHE LO STESSO ART. 68 SMENTISCE LA NON APPLICABILITA' DELLA SCIA ALLA MATERIA IN COMMENTO IN QUANTO DISPONE:
R.D. 18/06/1931, n. 773
Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146.
Titolo III
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI SPETTACOLI, ESERCIZI PUBBLICI, AGENZIE, TIPOGRAFIE, AFFISSIONI, MESTIERI GIROVAGHI, OPERAI E DOMESTICI
Capo I
DEGLI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI (131)
Art. 68 (art. 67 T.U. 1926) (132)
Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, nè altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio,[color=red][b] la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241[/b][/color], e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo. (133) (135)
Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali. (134)
(131) Vedi, anche, gli artt. 116-151, R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
(132) La Corte costituzionale, con sentenza 15 dicembre 1967, n. 142, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui vieta di dare feste da ballo in luogo esposto al pubblico, senza licenza del Questore, in riferimento all'art. 17 della Costituzione. Con successiva sentenza 9-15 aprile 1970, n. 56 (G.U. 22 aprile 1970, n. 102), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui prescrivono che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali, occorre la licenza del Questore.
(133) Comma così modificato dall'art. 164, comma 3, D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e, successivamente, dall'art. 7, comma 8-bis, lett. a), D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112.
(134) Per l'attribuzione ai comuni della funzione di concessione della licenza per accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione, vedi l'art. 19, primo comma, n. 5), D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Per il trasferimento ai comuni della funzione di rilascio dell'autorizzazione ai fini dell'espletamento di gare di autoveicoli, vedi l'art. 163, comma 2, lett. f), D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Vedi, anche, per le gare di velocità di autoveicoli l'art. 9, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, e l'art. 17, D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420, e per le gare aeronautiche gli artt. 183-187, R.D. 11 gennaio 1925, n. 356, testo di legge, quest'ultimo, che, pur essendo stato abrogato dall'art. 1329 del cod. nav. approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, non essendo stato finora emanato il nuovo regolamento, è da ritenere in vigore ancora per quanto non contrasti con le norme di cui al codice della navigazione sopra indicato (tenendo presente che gli articoli da 71 a 75 sono stati abrogati dall'art. 5, D.P.R. 29 settembre 2000, n. 367).
(135) Vedi, anche, sul nulla-osta per l'esercizio teatrale, l'art. 1, R.D.L. 10 settembre 1936, n. 1946 (G.U. 17 novembre 1936, n. 266), per quello sull'esercizio di spettacoli cinematografici gli artt. 21-22, L. 29 dicembre 1949, n. 958, per le scuole di ballo, la L. 4 gennaio 1951, n. 28, e per l'uso di apparecchi di radiodiffusione all'aperto o in pubblici esercizi, il R.D.L. 3 febbraio 1936, n. 418.