Data: 2018-06-13 11:28:15

vendita congiunta all'ingrosso e al dettaglio

Salve, vorrei sapere se permane ancora il divieto di vendita congiunta all'ingrosso e al dettaglio?
La legge regionale del Lazio n. 33/1999 dispone in tal senso (tranne che per le merceologie elencate) e non mi risulta sia stata modificata.

grazie

riferimento id:45395

Data: 2018-06-13 15:19:59

Re:vendita congiunta all'ingrosso e al dettaglio


Salve, vorrei sapere se permane ancora il divieto di vendita congiunta all'ingrosso e al dettaglio?
La legge regionale del Lazio n. 33/1999 dispone in tal senso (tranne che per le merceologie elencate) e non mi risulta sia stata modificata.

grazie
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CONFERMIAMO che le limitazioni della legge regionale 33/1999 sono ancora in vigore:
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9131&sv=vigente

Art. 24
2 bis. Fatti salvi i diritti acquisiti dagli esercenti in attività alla data del 24 aprile 1999, è vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso ed al dettaglio ad eccezione della vendita esclusiva di uno o più dei seguenti prodotti:
a) macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
b) materiale elettrico ed elettronico, colori e vernici, carte da parati;(11)
c) ferramenta, utensileria e legnami, ivi compresi quelli da ardere;
d) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici, articoli per il riscaldamento ed idrosanitari; (12)
e) veicoli di ogni tipologia, motocicli e relativi accessori e parti di ricambio, navi ed
aeromobili;
f) combustibili, materiali e prefabbricati per l'edilizia;
f bis) mobili ed articoli per l’arredamento. (10) (13)
2 ter. L 'attività di vendita congiunta all’ingrosso e al dettaglio dei prodotti di cui al comma 2 bis è regolata ai sensi dell'articolo 25. (14)


Art. 32 bis (27)
(Sanzioni per l'attività di vendita all'ingrosso in aree vietate)


1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 24, comma 2 bis per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del d.lgs. 114/98 di divieto di esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio si applicano le sanzioni previste dall'articolo 22 commi 1 e 2 dello stesso decreto. Nel caso in cui la suddetta violazione abbia luogo in locale ubicato in centro storico, il Sindaco ordina la chiusura immediata dello stesso esercizio.

2. Nelle aree dove delibere e regolamenti comunali vietino esplicitamente l'attività all'ingrosso, si applica la massima sanzione amministrativa ed il Sindaco ordina la chiusura immediata per un periodo non inferiore a 30 giorni e non superiore a 60.

3. La sanzione della chiusura del locale per la violazione di cui al comma 2 non può essere in nessun caso revocata.

4. L’avvenuta violazione, per tre volte in due anni alle disposizioni di cui al presente articolo è motivo ostativo all'esercizio di una nuova attività per un periodo di cinque anni.

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