Buongiorno.
Con l'ultima modifica della regione toscana, ad oggi per le locazioni turistiche bisogna aspettare comunque la delibera che stabilisce le informazioni e i termini per l'invio dei dati ?
Grazie.
sALUTI
La novellata L.R. 86/2016, all'art. 70 prescrive "[i]2. Chi dà in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche, anche nel caso di gestione in forma indiretta, comunica, con modalità telematica, al comune dove gli alloggi sono situati:
a) le informazioni relative all’attività svolta, utili a fini statistici,[b] definite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente[/b];
b) l’eventuale forma imprenditoriale di esercizio dell’attività.
[...]
4. [b]La deliberazione di cui al comma 2 definisce altresì le modalità e i termini con cui sono effettuate le comunicazioni di cui al medesimo comma 2[/b][/i]".
Pertanto, al momento, restiamo in attesa.
Ciò che è già in vigore è il combinato disposto degli artt. 84 bis "[i]1. I titolari o i gestori delle strutture ricettive [b]e coloro che esercitano la locazione per finalità turistiche[/b] sono tenuti alla comunicazione dei flussi turistici per finalità statistiche ai comuni capoluoghi di provincia o alla Città metropolitana di Firenze.
2. I soggetti di cui al comma 1 registrano giornalmente l'arrivo e la partenza di ciascun ospite e, con riferimento alle strutture ricettive turistiche, anche il numero delle camere occupate, mediante apposita procedura telematica, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali. La comunicazione telematica dei dati, obbligatoria anche in assenza di movimento, è effettuata con cadenza mensile, secondo le prescrizioni impartite dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400)[/i]" e 86 "[i]2. I titolari o gestori delle strutture ricettive che nel corso dell’anno solare per più di tre volte omettono di trasmettere la comunicazione di cui all’articolo 84 bis, o la trasmettono parzialmente o totalmente non compilata, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00 per ogni omissione o trasmissione parzialmente o totalmente non compilata. 3.[b] Coloro che esercitano la locazione per finalità turistiche in forma non imprenditoriale, qualora incorrano nelle violazioni di cui al comma 2, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal medesimo comma, con importi dimezzati[/b][/i]".
Quindi: obbligo immediato di comunicazione dei flussi turistici, con relative sanzioni in caso di inottemperenza.