Buongiorno,
nel ns. territorio si svolgono dei concerti d'organo o rappresentazioni teatrali gratuite all'interno di alcune chiese, senza palco e sotto le 200 persone e che si concludono entro le ore 24.00. E' necessario presentare SCIA?
Inoltre nel parco di una villa ci sarà una concerto con prenotazione obbligatoria e offerta libera. I proprietari della villa tempo fa hanno inoltrato SCIA per attività ricettiva (casa vacanza in forma non imprenditoriale), possono fare quest'altra attività di intrattenimento? e soprattutto devono comunicare con SCIA lo volgimento dello spettacolo?
grazie
nel ns. territorio si svolgono dei concerti d'organo o rappresentazioni teatrali gratuite all'interno di alcune chiese, senza palco e sotto le 200 persone e che si concludono entro le ore 24.00. E' necessario presentare SCIA?
[color=red]Se vi è pubblicità all'esterno ed accesso indiscriminato (quindi non in occasione della messa ma a prescindere dalla funzione religiosa), pur essendo al LIMITE, suggeriamo di presentare SCIA[/color]
Inoltre nel parco di una villa ci sarà una concerto con prenotazione obbligatoria e offerta libera. I proprietari della villa tempo fa hanno inoltrato SCIA per attività ricettiva (casa vacanza in forma non imprenditoriale), possono fare quest'altra attività di intrattenimento?
[color=red]Se è a prenotazione e numero chiuso manca l'offerta al pubblico e quindi il pubblico spettacolo. Si tratta di un evento "privato"[/color]
e soprattutto devono comunicare con SCIA lo volgimento dello spettacolo?
[color=red]A nostro avviso no, è attività libera compatibile con la CAV[/color]
le rappresentazioni presso le chiese in genere sono organizzate dalla proloco o dal comune, quindi io pensavo di non imporre una SCIA,
mentre l'altro evento, anche avendo la dicitura " prenotazione gradita" io lo ritenevo un evento pubblico in quanto le locandine sono presenti ovunque. Non è una festa privata di un compleanno o matrimonio, pertanto ritenevo necessaria una SCIA per spettacolo temporaneo
Azzardando un'opinione al primo quesito, una SCIA senza che il SUAP debba o possa valutare i presupposti della stessa, la considero non pertinente in quanto - ai fini della sicurezza incendi gli edifici destinati al culto non sono locali di spettacolo e trattenimento secondo i chiarimenti forniti dal Corpo Nazionale VVFF e pertanto non sono compresi dal punto 65 del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 (giusto o meno, è così) - non si pone il problema del superamento dei limiti acustici per tipologia costruttiva dell'edificio - manca la finalità di lucro ed infine siamo pur sempre in un luogo privato e pertanto il libero accesso è sempre a discrezione.
riferimento id:45374Preciso che se le rappresentazioni sono temporanee allora non si applica il DPR 151/2011. Testualmente: [i]Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico[/i]. Se poi il luogo ospita in modo stabile rappresentazioni temporanee allora è ragionevole reputarlo un luogo destinato allo spettacolo.
Al di là dell’imprenditorialità o meno (è determinante per l’art. 68/69 TULPS) , se si tratta di un evento aperto al pubblico (quindi non privato) in luogo chiuso, circoscritto o recintato, allora si applica l’art. 80 TULPS che sotto le 200 persone può diventare una SCIA