Buongiorno, in riferimento al tema in oggetto, il quesito è il seguente
- Il ns. Comune è associato allo Sportello Unico dell'Unione Montana con sede in xxxxx. Il regolamento/convenzione per la gestione in forma associata dello sportello unico stabilisce all'art. 2 c. 4,che restano esclusi dall’attività del SUAP e quindi di competenza dei singoli servizi ed uffici dei Comuni deleganti, fra le altre, ".... le pratiche relative al commercio su aree pubbliche (in sede fissa Tipo A e temporaneo), lo spettacolo viaggiante, le manifestazioni cittadine (?), i piccoli trattenimenti musicali, manifestazioni locali di sorte, taxi, noleggio con conducente, autorizzazioni per le strutture sanitarie e gli studi medici, odontoiatrici e veterinari, tende, insegne e occupazione suolo pubblico in genere (ivi compreso il volantinaggio)...... " oltre alle esclusioni previste dal D.P.R. 160/2010.
(Si suppone che per manifestazioni cittadine si debbano intendere eventi ed iniziative di pubblico spettacolo organizzati dalla Pro Loco o altre associazioni non aventi fine di lucro)
Il Suap ritiene che, oltre allo spettacolo viaggiante, tutte le autorizzazioni di pubblico spettacolo di cui agli artt. 68 e 69 tulps siano escluse dalla sua competenza, in quanto il pubblico spettacolo[b] non rientrerebbe fra "le attività produttive di beni e servizi [/b]". Gli uffici commercio di alcuni comuni associati non concordano con tale interpretazione, anche in considerazione del fatto che nella tab. A allegata al D.Lgs. 222/2016, sono descritti i procedimenti relativi alle attività di pubblico spettacolo - voci dalla n. 77 alla n. 80, ove è previsto che le istanze vadano presentate al Suap.
Riallacciandomi ad un quesito similare, risalente al 2015 ed alla vs. risposta in cui si precisava che tutte le procedure sono Suap a meno che il richiedente sia un soggetto non imprenditoriale, si chiede se le autorizzazioni di polizia amministrativa e quelle di pubblico spettacolo artt. 68 e 69 rientrino nelle competenze dei Suap in quanto attività di servizi e se possano comunque ritenersi esclusi dall'ambito del Suap associato i procedimenti aventi ad oggetto gli spettacoli e gli intrattenimenti organizzati da associazioni sportive, culturali, ricreative, dalle pro loco, ecc.
Grazie come sempre per la collaborazione.
Buongiorno, in riferimento al tema in oggetto, il quesito è il seguente
- Il ns. Comune è associato allo Sportello Unico dell'Unione Montana con sede in xxxxx. Il regolamento/convenzione per la gestione in forma associata dello sportello unico stabilisce all'art. 2 c. 4,che restano esclusi dall’attività del SUAP e quindi di competenza dei singoli servizi ed uffici dei Comuni deleganti, fra le altre, ".... le pratiche relative al commercio su aree pubbliche (in sede fissa Tipo A e temporaneo), lo spettacolo viaggiante, le manifestazioni cittadine (?), i piccoli trattenimenti musicali, manifestazioni locali di sorte, taxi, noleggio con conducente, autorizzazioni per le strutture sanitarie e gli studi medici, odontoiatrici e veterinari, tende, insegne e occupazione suolo pubblico in genere (ivi compreso il volantinaggio)...... " oltre alle esclusioni previste dal D.P.R. 160/2010.
(Si suppone che per manifestazioni cittadine si debbano intendere eventi ed iniziative di pubblico spettacolo organizzati dalla Pro Loco o altre associazioni non aventi fine di lucro)
Il Suap ritiene che, oltre allo spettacolo viaggiante, tutte le autorizzazioni di pubblico spettacolo di cui agli artt. 68 e 69 tulps siano escluse dalla sua competenza, in quanto il pubblico spettacolo[b] non rientrerebbe fra "le attività produttive di beni e servizi [/b]". Gli uffici commercio di alcuni comuni associati non concordano con tale interpretazione, anche in considerazione del fatto che nella tab. A allegata al D.Lgs. 222/2016, sono descritti i procedimenti relativi alle attività di pubblico spettacolo - voci dalla n. 77 alla n. 80, ove è previsto che le istanze vadano presentate al Suap.
Riallacciandomi ad un quesito similare, risalente al 2015 ed alla vs. risposta in cui si precisava che tutte le procedure sono Suap a meno che il richiedente sia un soggetto non imprenditoriale, si chiede se le autorizzazioni di polizia amministrativa e quelle di pubblico spettacolo artt. 68 e 69 rientrino nelle competenze dei Suap in quanto attività di servizi e se possano comunque ritenersi esclusi dall'ambito del Suap associato i procedimenti aventi ad oggetto gli spettacoli e gli intrattenimenti organizzati da associazioni sportive, culturali, ricreative, dalle pro loco, ecc.
Grazie come sempre per la collaborazione.
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Se le manifestazioni sono svolte da NON IMPRENDITORI non ricadono nel dpr 160/2010 e quindi, anche se non elencate nel campo di esclusione della convenzione, non rientrano nel campo di applicazione del dpr 160 e quindi rimangono di competenza degli enti locali.
Quindi tutte le manifestazioni anche "non cittadine" ... sono extra-SUAP
Tuttavia, dato che la collega opera sul territorio piemontese, come il sottoscritto, segnalo che l'interpretazione della Regione Piemonte Settore Prevenzione e Veterinaria della Regione Piemonte, a preciso quesito in merito all'applicabilità dell'obbligo SUAP per le somministrazione temporanee ANCHE svolte da associazioni ecc, è il seguente:
" Come già ricordato, la nuova modulistica é stata approvata a livello nazionale, la Regione Piemonte ha dovuto recepirla così com'é. [b]...Purtroppo, a differenza di quanto avveniva in precedenza, la somministrazione temporanea in fiere e sagre è stata inserita tra le attività da segnalare al SUAP ed é entrata a far parte del modello da compilare per la notifica sanitaria, rendendo inapplicabile l'iter precedente. [/b]
Per permettere di conoscere il carattere delle singole manifestazioni e poter fare una valutazione del rischio sanitario il nostro Settore ha indicato, con circolare n. 25735 del 21.12.2017, Allegato 1, punto 2.2 (che si trova, insieme a tutti gli altri documenti rigurdanti la notifica sanitaria, alla pagina
http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/alimenti/notifica-imprese-alimentari ),
la necessità di trasmettere direttamente all'ASL i moduli A o B contenuti negli allegati 2 e 3 della DGR 27-3145/2011, che non costituiscono più la notifica sanitaria ma una descrizione dell'attività....
La tariffa sanitaria prevista con DGR 27-3145 del 19.12.2011 non é illegittima e non era nemmeno eccessiva rispetto al costo sostenuto dall'ASL per la registrazione dell'attività e per l'eventuale sopralluogo o sopralluoghi. Il problema è che ora va ad aggiungersi ad altre spese amministrative. "
Ringrazio per le risposte.
Pur concordando con Simone sulla non competenza del Suap in merito alle istanze di soggetti non imprenditoriali, vorrei evidenziare che sul portale Suap della Regione Fvg nella sezione Faq, si legge "Le attività produttive di competenza del SUAP sono tutte quelle che producono beni e/o forniscono servizi (D.P.R. 160/10), [u]non necessariamente svolte a scopo di lucro o su retribuzione ([/u]Corte di Giustizia UE, D. Lgs 59/10, art.8, comma 1 lett. a).
Come ha chiarito ANCI con una nota di indirizzo del gennaio 2013, si rivolge al SUAP anche chi non ha la qualità di imprenditore.
Ecco perché il portale propone procedimenti che riguardano anche soggetti privati e del terzo settore: pensiamo alle manifestazioni temporanee e di sorte locale, organizzate da enti morali o associazioni (non sono imprenditori), che non perseguono scopo di lucro; oppure ai Bed & Breakfast, gestiti da privati (non aventi carattere di imprenditore), nell'ambito della propria residenza." La nota ANCI del gennaio 2013 riporta infatti che" il Suap gestisce il procedimento unico in materia di attività produttive di beni e servizi (sia imprese, sia altri soggetti pubblici, privati [u]e del terzo settore[/u], che riguardano:...... "
Il fatto poi che nei procedimenti elencati dal n. 77 al n. 80 della tabella allegata al D. Lgs. 222/2016 non sia operata una distinzione fra soggetti imprenditoriali o meno, aumenta i dubbi in tal senso.