Data: 2018-06-10 10:01:06

SISTEMI INFORMATIVI - DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2018, n. 65


[b]DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2018, n. 65

Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 6 luglio  2016,  recante  misure  per  un  livello
comune elevato di sicurezza delle  reti  e  dei  sistemi  informativi
nell'Unione. (18G00092)
(GU n.132 del 9-6-2018)[/b]
[color=red][b]  Vigente al: 24-6-2018  [/b][/color]
Capo I

Disposizioni generali




                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
  Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017;
  Vista la direttiva (UE) 1148/2016  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per  un  livello  comune
elevato  di  sicurezza  delle  reti  e  dei  sistemi  informativi
nell'Unione;
  Visto il regolamento (CE) 910/2014 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  23  luglio  2014,  in  materia  di  identificazione
elettronica e servizi fiduciari per le transazioni  elettroniche  nel
mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;
  Vista  la  direttiva  2013/40/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12  agosto  2013,  relativa  agli  attacchi  contro  i
sistemi  di  informazione  e  che  sostituisce  la  decisione  quadro
2005/222/GAI del Consiglio;
  Vista la  raccomandazione  2003/361/CE  della  Commissione,  del  6
maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole  e
medie imprese;
  Visto il Regolamento di esecuzione della Commissione n. 2018/151/UE
del 30 gennaio 2018 recante modalita' di applicazione della direttiva
(UE) 2016/1148 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  per  quanto
riguarda l'ulteriore specificazione degli elementi che i fornitori di
servizi digitali devono prendere  in  considerazione  ai  fini  della
gestione dei rischi posti alla sicurezza delle  reti  e  dei  sistemi
informativi e  dei  parametri  per  determinare  l'eventuale  impatto
rilevante di un incidente;
  Visto il decreto-legge 27 luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,  n.  155,  recante  misure
urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale;
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  39,  recante
attuazione della direttiva  2011/93/UE  relativa  alla  lotta  contro
l'abuso e lo  sfruttamento  sessuale  dei  minori  e  la  pornografia
minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004;
  Vista  la  legge  3  agosto  2007,  n.  124,  recante  sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del
segreto;
  Visto il decreto-legge 30 ottobre 2015,  n.  174,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, recante  proroga
delle missioni  internazionali  delle  Forze  armate  e  di  polizia,
iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno  ai  processi  di
ricostruzione e partecipazione alle iniziative  delle  organizzazioni
internazionali per il  consolidamento  dei  processi  di  pace  e  di
stabilizzazione;
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  134,  recante  misure
urgenti per la crescita del Paese, e, in particolare, l'articolo  19,
che ha istituito l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID);
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice
dell'amministrazione digitale e, in particolare, le  disposizioni  in
materia di funzioni dell'AgID e di sicurezza informatica;
  Visto il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, attuativo della
direttiva 2008/114/CE, recante  l'individuazione  e  la  designazione
delle  infrastrutture  critiche  europee  e  la  valutazione  della
necessita' di migliorarne la protezione;
  Visto il  regolamento  adottato  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n.  5,  recante  disposizioni
per  la  tutela  amministrativa  del  segreto  di  Stato  e  delle
informazioni classificate e a diffusione esclusiva;
  Vista  la  direttiva  adottata  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2017, recante indirizzi per la
protezione  cibernetica  e  la  sicurezza  informatica  nazionali,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2017;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
codice in materia di protezione dei dati personali;
  Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,  recante  il
codice delle comunicazioni elettroniche;
  Visto il decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  recante
disposizioni in materia di armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'8 febbraio 2018;
  Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 19 aprile 2018;
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 maggio 2018;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i  Ministri  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale,  della  giustizia,
dell'interno, della difesa, della  salute  e  dell'economia  e  delle
finanze;

                                Emana

  il seguente decreto legislativo:

                              Art. 1


                  Oggetto e ambito di applicazione

  1. Il presente decreto stabilisce  misure  volte  a  conseguire  un
livello elevato di sicurezza della rete e dei sistemi informativi  in
ambito nazionale, contribuendo ad incrementare il livello  comune  di
sicurezza nell'Unione europea.
  2. Ai fini del comma 1, il presente decreto prevede:
    a)  l'inclusione  nella  strategia  nazionale  di  sicurezza
cibernetica di previsioni in materia di sicurezza delle  reti  e  dei
sistemi  informativi  rientranti  nell'ambito  di  applicazione  del
presente decreto;
    b) la designazione delle autorita'  nazionali  competenti  e  del
punto di contatto unico, nonche' del  Gruppo  di  intervento  per  la
sicurezza  informatica  in  caso  di  incidente  (CSIRT)  in  ambito
nazionale per lo svolgimento dei compiti di cui all'allegato I;
    c) il rispetto di obblighi da parte degli  operatori  di  servizi
essenziali  e  dei  fornitori  di  servizi  digitali  relativamente
all'adozione di misure di sicurezza e di notifica degli incidenti con
impatto rilevante;
    d) la partecipazione nazionale al gruppo di cooperazione europeo,
nell'ottica della collaborazione e dello scambio di informazioni  tra
Stati  membri  dell'Unione  europea,  nonche'  dell'incremento  della
fiducia tra di essi;
    e) la partecipazione nazionale alla  rete  CSIRT  nell'ottica  di
assicurare una cooperazione tecnico-operativa rapida ed efficace.
  3. Le disposizioni in materia di misure di sicurezza e di  notifica
degli incidenti di cui al presente  decreto  non  si  applicano  alle
imprese soggette agli obblighi di cui agli articoli 16-bis  e  16-ter
del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, ne' ai prestatori  di
servizi fiduciari soggetti agli obblighi di cui all'articolo  19  del
regolamento (UE) n. 910/2014.
  4. Il presente decreto si applica fatto salvo quanto  previsto  dal
decreto  legislativo  11  aprile  2011,  n.  61,  e  dalla  direttiva
2013/40/UE relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione  e
che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI, del Consiglio.
  5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 346 del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea, le informazioni riservate  secondo
quanto disposto dalla normativa dell'Unione europea e  nazionale,  in
particolare per quanto concerne la riservatezza  degli  affari,  sono
scambiate con la Commissione europea e con altre autorita' competenti
NIS solo nella misura in cui tale  scambio  sia  necessario  ai  fini
dell'applicazione del presente  decreto.  Le  informazioni  scambiate
sono pertinenti e commisurate allo scopo. Lo scambio di  informazioni
ne tutela la riservatezza e protegge la  sicurezza  e  gli  interessi
commerciali degli operatori di servizi essenziali e dei fornitori  di
servizi digitali.
  6. Il presente decreto lascia impregiudicate le misure adottate per
salvaguardare le funzioni essenziali dello Stato, in  particolare  di
tutela della sicurezza nazionale, comprese le misure volte a tutelare
le informazioni,  nei  casi  in  cui  la  divulgazione  sia  ritenuta
contraria agli interessi essenziali di sicurezza  e  di  mantenimento
dell'ordine pubblico, in particolare a fini di indagine, accertamento
e perseguimento di reati.
  7. Qualora gli obblighi  previsti  per  gli  operatori  di  servizi
essenziali o  i  fornitori  di  servizi  digitali  di  assicurare  la
sicurezza delle loro  reti  e  dei  loro  sistemi  informativi  o  di
notificare  gli  incidenti  siano  oggetto  di  uno  specifico  atto
giuridico dell'Unione europea, si applicano le disposizioni di  detto
atto giuridico nella misura in cui gli effetti di tali obblighi siano
almeno equivalenti  a  quelli  degli  obblighi  di  cui  al  presente
decreto.
                              Art. 2


                  Trattamento dei dati personali

  1. Il trattamento dei dati personali in applicazione  del  presente
decreto e' effettuato ai sensi  del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196, e successive modificazioni.
                              Art. 3


                            Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) autorita' competente NIS, l'autorita' competente per  settore,
in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, di  cui
all'articolo 7, comma 1;
    b) CSIRT, gruppo di intervento per la  sicurezza  informatica  in
caso di incidente, di cui all'articolo 8;
    c)  punto  di  contatto  unico,  l'organo  incaricato  a  livello
nazionale di coordinare le questioni relative  alla  sicurezza  delle
reti e dei sistemi informativi e la cooperazione  transfrontaliera  a
livello di Unione europea;
    d)  autorita'  di  contrasto,  l'organo  centrale  del  Ministero
dell'interno per la sicurezza e per la  regolarita'  dei  servizi  di
telecomunicazione, di cui all'articolo  7-bis  del  decreto-legge  27
luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  31
luglio 2005, n.155;
    e) rete e sistema informativo:
      1) una rete di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo
1, comma 1, lettera dd), del decreto legislativo 1° agosto  2003,  n.
259;
      2) qualsiasi dispositivo o gruppo di dispositivi  interconnessi
o collegati, uno o piu' dei quali eseguono, in base ad un  programma,
un trattamento automatico di dati digitali;
      3) i dati digitali conservati, trattati, estratti  o  trasmessi
per mezzo di reti o dispositivi di cui ai numeri 1) e 2), per il loro
funzionamento, uso, protezione e manutenzione;
    f) sicurezza della rete e dei sistemi informativi,  la  capacita'
di una rete e dei sistemi informativi di resistere, a un  determinato
livello  di  riservatezza,  a  ogni  azione  che  comprometta  la
disponibilita', l'autenticita', l'integrita' o  la  riservatezza  dei
dati conservati o trasmessi o trattati e dei relativi servizi offerti
o accessibili tramite tale rete o sistemi informativi;
    g) operatore di servizi essenziali, soggetto pubblico o  privato,
della tipologia di cui all'allegato II, che soddisfa i criteri di cui
all'articolo 4, comma 2;
    h)  servizio  digitale,  servizio  ai  sensi  dell'articolo  1,
paragrafo  1,  lettera  b),  della  direttiva  (UE)  2015/1535  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, di un  tipo
elencato nell'allegato III;
    i) fornitore di servizio digitale,  qualsiasi  persona  giuridica
che fornisce un servizio digitale;
    l) incidente, ogni evento con un  reale  effetto  pregiudizievole
per la sicurezza della rete e dei sistemi informativi;
    m) trattamento dell'incidente, tutte le procedure necessarie  per
l'identificazione, l'analisi e il  contenimento  di  un  incidente  e
l'intervento in caso di incidente;
    n)  rischio,  ogni  circostanza  o  evento  ragionevolmente
individuabile con potenziali effetti pregiudizievoli per la sicurezza
della rete e dei sistemi informativi;
    o)  rappresentante,  la  persona  fisica  o  giuridica  stabilita
nell'Unione europea espressamente designata ad agire per conto di  un
fornitore di  servizi  digitali  che  non  e'  stabilito  nell'Unione
europea, a cui l'autorita' competente NIS o il CSIRT  Nazionale  puo'
rivolgersi in luogo del fornitore di  servizi  digitali,  per  quanto
riguarda gli obblighi di quest'ultimo ai sensi del presente decreto;
    p) norma, una norma ai sensi dell'articolo  2,  primo  paragrafo,
numero 1), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
    q) specifica, una specifica tecnica  ai  sensi  dell'articolo  2,
primo paragrafo, numero 4), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
    r) punto di interscambio internet (IXP),  una  infrastruttura  di
rete che consente l'interconnessione di piu' di due sistemi  autonomi
indipendenti, principalmente al fine  di  agevolare  lo  scambio  del
traffico internet;  un  IXP  fornisce  interconnessione  soltanto  ai
sistemi autonomi; un IXP non richiede che il  traffico  internet  che
passa tra qualsiasi coppia di  sistemi  autonomi  partecipanti  passi
attraverso un terzo  sistema  autonomo,  ne'  altera  o  interferisce
altrimenti con tale traffico;
    s) sistema dei nomi di dominio (DNS), e' un sistema distribuito e
gerarchico di naming in una rete che inoltra le richieste dei nomi di
dominio;
    t) fornitore di servizi DNS, un soggetto che fornisce servizi DNS
su internet;
    u) registro dei nomi di dominio di primo livello, un soggetto che
amministra e opera la  registrazione  di  nomi  di  dominio  internet
nell'ambito di uno specifico dominio di primo livello (TLD);
    v)  mercato  online,  un  servizio  digitale  che  consente  ai
consumatori ovvero ai professionisti, come  definiti  rispettivamente
all'articolo 141, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, di  concludere  contratti  di  vendita  o  di
servizi online con i professionisti sia  sul  sito  web  del  mercato
online sia sul sito web di un professionista che utilizza  i  servizi
informatici forniti dal mercato on line;
    z) motore di ricerca on line, un servizio digitale  che  consente
all'utente di effettuare ricerche, in linea di principio, su tutti  i
siti web o su siti web  in  una  lingua  particolare  sulla  base  di
un'interrogazione su qualsiasi tema sotto  forma  di  parola  chiave,
frase o di altra immissione, e fornisce i link in cui possono  essere
trovate le informazioni relative al contenuto richiesto;
    aa)  servizio  di  cloud  computing,  un  servizio  digitale  che
consente l'accesso a un insieme  scalabile  ed  elastico  di  risorse
informatiche condivisibili.
                              Art. 4


        Identificazione degli operatori di servizi essenziali

  1. Entro il 9 novembre 2018, con propri provvedimenti, le autorita'
competenti NIS identificano per ciascun settore e sottosettore di cui
all'allegato II, gli operatori di servizi essenziali con una sede nel
territorio  nazionale.  Gli  operatori  che  prestano  attivita'  di
assistenza sanitaria sono individuati con decreto del Ministro  della
salute, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.  Gli
operatori che forniscono e distribuiscono acque destinate al  consumo
umano sono individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio  e  del  mare,  di  intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano.
  2. I criteri  per  l'identificazione  degli  operatori  di  servizi
essenziali sono i seguenti:
    a) un soggetto fornisce un servizio  che  e'  essenziale  per  il
mantenimento di attivita' sociali e/o economiche fondamentali;
    b) la fornitura di tale servizio dipende dalla rete e dai sistemi
informativi;
    c)  un  incidente  avrebbe  effetti  negativi  rilevanti  sulla
fornitura di tale servizio.
  3. Oltre ai criteri indicati nel comma 2, nell'individuazione degli
operatori di servizi essenziali si tiene conto dei documenti prodotti
al riguardo dal Gruppo di cooperazione di cui all'articolo 10.
  4. Ai fini del  comma  1,  prima  dell'adozione  dei  provvedimenti
previsti dalla medesima disposizione, qualora un soggetto fornisca un
servizio di cui al comma 2, lettera a), sul territorio nazionale e in
altro  o  altri  Stati  membri  dell'Unione  europea,  le  autorita'
competenti NIS consultano le autorita' competenti degli  altri  Stati
membri.
  5. E' istituito presso il Ministero  dello  sviluppo  economico  un
elenco nazionale degli operatori di servizi essenziali.
  6. L'elenco degli operatori di servizi essenziali  identificati  ai
sensi del comma 1 e' riesaminato con le medesime modalita' di cui  al
comma 1 e, se del caso, aggiornato su base regolare, ed  almeno  ogni
due anni dopo il 9 maggio 2018, a cura delle autorita' competenti NIS
ed e' comunicato al Ministero dello sviluppo economico.
  7. Entro il 9 novembre 2018, e in seguito ogni due anni,  il  punto
di contatto unico trasmette alla Commissione europea le  informazioni
necessarie per la valutazione dell'attuazione del  presente  decreto,
in  particolare  della  coerenza    dell'approccio    in    merito
all'identificazione degli operatori di servizi essenziali.
  8. Le informazioni di cui al comma 7 comprendono almeno:
    a) le misure nazionali  che  consentono  l'identificazione  degli
operatori di servizi essenziali;
    b) l'elenco dei servizi di cui al comma 2;
    c) il numero degli operatori di servizi  essenziali  identificati
per ciascun settore di cui all'allegato II  ed  un'indicazione  della
loro importanza in relazione a tale settore;
    d) le soglie, ove esistano, per determinare il pertinente livello
di fornitura con riferimento al numero di  utenti  che  dipendono  da
tale  servizio  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  lettera  a),  o
all'importanza di tale particolare operatore di servizi essenziali di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera f).
                              Art. 5


                    Effetti negativi rilevanti

  1. Ai fini  della  determinazione  della  rilevanza  degli  effetti
negativi di cui all'articolo 4, comma 2,  lettera  c),  le  autorita'
competenti NIS considerano i seguenti fattori intersettoriali:
    a) il numero di utenti che dipendono  dal  servizio  fornito  dal
soggetto interessato;
    b) la dipendenza di altri settori  di  cui  all'allegato  II  dal
servizio fornito da tale soggetto;
    c) l'impatto che gli incidenti potrebbero avere,  in  termini  di
entita' e di durata, sulle attivita' economiche  e  sociali  o  sulla
pubblica sicurezza;
    d) la quota di mercato di detto soggetto;
    e) la diffusione geografica relativamente all'area  che  potrebbe
essere interessata da un incidente;
    f) l'importanza del soggetto per il mantenimento  di  un  livello
sufficiente del  servizio,  tenendo  conto  della  disponibilita'  di
strumenti alternativi per la fornitura di tale servizio.
  2. Al fine della determinazione degli effetti negativi rilevanti di
un  incidente  sono  altresi'  considerati,  ove  opportuno,  fattori
settoriali.
Capo II

Contesto strategico e istituzionale

                              Art. 6


            Strategia nazionale di sicurezza cibernetica

  1. Il Presidente del Consiglio  dei  ministri  adotta,  sentito  il
Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica  (CISR),
la strategia nazionale di sicurezza cibernetica per la  tutela  della
sicurezza delle reti e dei sistemi di interesse nazionale.
  2. Nell'ambito della strategia nazionale di sicurezza  cibernetica,
sono in particolare indicati, per la  sicurezza  di  reti  e  sistemi
informativi  rientranti  nell'ambito  di  applicazione  del  presente
decreto:
  a) gli obiettivi e le priorita' in materia di sicurezza delle  reti
e dei sistemi informativi;
  b) il quadro di  governance  per  conseguire  gli  obiettivi  e  le
priorita', inclusi i  ruoli  e  le  responsabilita'  degli  organismi
pubblici e degli altri attori pertinenti;
  c) le misure di  preparazione,  risposta  e  recupero,  inclusa  la
collaborazione tra settore pubblico e settore privato;
  d)  i  programmi  di  formazione,  sensibilizzazione  e  istruzione
relativi alla strategia in materia di  sicurezza  delle  reti  e  dei
sistemi informativi;
  e) i piani di ricerca e sviluppo;
  f) un piano di valutazione dei rischi;
  g) l'elenco dei vari attori coinvolti nell'attuazione.
  3. Con la procedura di cui  al  comma  1  sono  adottate  linee  di
indirizzo per l'attuazione della  strategia  nazionale  di  sicurezza
cibernetica.
  4. La Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette la  strategia
nazionale  in  materia  di  sicurezza  cibernetica  alla  Commissione
europea entro tre mesi dalla sua adozione.  Puo'  essere  esclusa  la
trasmissione di elementi della  strategia  riguardanti  la  sicurezza
nazionale.
                              Art. 7


      Autorita' nazionali competenti e punto di contatto unico

  1. Sono designate quali Autorita' competenti NIS per  i  settori  e
sottosettori  di  cui  all'allegato  II  e  per  i  servizi  di  cui
all'allegato III:
  a) il Ministero dello sviluppo economico per  il  settore  energia,
sottosettori energia elettrica, gas  e  petrolio  e  per  il  settore
infrastrutture digitali, sottosettori IXP, DNS, TLD,  nonche'  per  i
servizi digitali;
  b) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il settore
trasporti, sottosettori aereo, ferroviario,  per  vie  d'acqua  e  su
strada;
  c) il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  per  il  settore
bancario e per il settore infrastrutture dei mercati  finanziari,  in
collaborazione con  le  autorita'  di  vigilanza  di  settore,  Banca
d'Italia e Consob, secondo modalita' di collaborazione e  di  scambio
di informazioni stabilite con decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze;
  d)  il  Ministero  della  salute  per  l'attivita'  di  assistenza
sanitaria, come definita dall'articolo 3, comma 1,  lettera  a),  del
decreto legislativo 4 marzo 2014, n.  38,  prestata  dagli  operatori
dipendenti o incaricati dal medesimo Ministero o convenzionati con lo
stesso e le Regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
direttamente  o  per  il  tramite  delle  Autorita'  sanitarie
territorialmente competenti, per le attivita' di assistenza sanitaria
prestata dagli operatori autorizzati e accreditati  delle  Regioni  o
dalle Province  autonome  negli  ambiti  territoriali  di  rispettiva
competenza;
  e) il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare e le Regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
direttamente  o  per  il  tramite  delle  Autorita'  territorialmente
competenti, in merito al settore fornitura e distribuzione  di  acqua
potabile.
  2. Le Autorita' competenti NIS  sono  responsabili  dell'attuazione
del presente decreto con riguardo ai settori di cui all'allegato II e
ai servizi di cui all'allegato III e vigilano  sull'applicazione  del
presente decreto a livello nazionale esercitando altresi' le relative
potesta' ispettive e sanzionatorie.
  3. Il Dipartimento delle informazioni per  la  sicurezza  (DIS)  e'
designato quale punto di contatto unico in materia di sicurezza delle
reti e dei sistemi informativi.
  4. Il punto di contatto unico svolge una funzione  di  collegamento
per  garantire  la  cooperazione  transfrontaliera  delle  autorita'
competenti NIS con le autorita' competenti degli altri Stati  membri,
nonche' con il gruppo di cooperazione di cui  all'articolo  10  e  la
rete di CSIRT di cui all'articolo 11.
  5. Il punto di contatto unico collabora nel gruppo di  cooperazione
in modo effettivo, efficiente e sicuro con i rappresentanti designati
dagli altri Stati.
  6. Le autorita'  competenti  NIS  e  il  punto  di  contatto  unico
consultano, conformemente  alla  normativa  vigente,  l'autorita'  di
contrasto ed il Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali  e
collaborano con essi.
  7.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri    comunica
tempestivamente alla Commissione europea la designazione del punto di
contatto unico e quella delle autorita' competenti  NIS,  i  relativi
compiti  e  qualsiasi  ulteriore  modifica.  Alle  designazioni  sono
assicurate idonee forme di pubblicita'.
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.300.000 euro
a decorrere dal 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 22.
                              Art. 8


Gruppi  di  intervento  per  la  sicurezza  informatica  in  caso  di
                          incidente - CSIRT

  1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio  dei  ministri,
il CSIRT italiano, che svolge i compiti e le  funzioni  del  Computer
Emergency Response Team (CERT) nazionale, di cui all'articolo  16-bis
del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e del  CERT-PA,  gia'
operante  presso  l'Agenzia  per  l'Italia  digitale  ai  sensi
dell'articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  2. L'organizzazione e il  funzionamento  del  CSIRT  italiano  sono
disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai
sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
da adottare entro il  9  novembre  2018.  Per  lo  svolgimento  delle
funzioni del CSIRT italiano, la Presidenza del Consiglio dei ministri
si avvale di un contingente massimo di trenta unita' di personale, di
cui  quindici  scelti  tra  dipendenti  di  altre  amministrazioni
pubbliche, in posizione di comando o fuori  ruolo,  per  i  quali  si
applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.  127,
e quindici da assumere, nel limite della dotazione organica  vigente,
in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali della Presidenza del
Consiglio dei ministri, nel limite di spesa  annuo  di  1.300.000  di
euro a decorrere dal 2018. Ai relativi oneri  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 22.
  3. Nelle more dell'adozione del decreto  di  cui  al  comma  2,  le
funzioni di CSIRT italiano sono svolte dal CERT nazionale  unitamente
al CERT-PA in collaborazione tra loro.
  4. Il CSIRT italiano assicura la conformita' ai  requisiti  di  cui
all'allegato I, punto 1, svolge i  compiti  di  cui  all'allegato  I,
punto 2, si occupa dei settori di cui all'allegato II e  dei  servizi
di  cui  all'allegato  III  e  dispone  di  un'infrastruttura  di
informazione e  comunicazione  appropriata,  sicura  e  resiliente  a
livello nazionale.
  5. Il CSIRT italiano definisce le procedure per la prevenzione e la
gestione degli incidenti informatici.
  6.  Il  CSIRT  italiano  garantisce  la  collaborazione  effettiva,
efficiente e sicura, nella rete di CSIRT di cui all'articolo 11.
  7.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  comunica  alla
Commissione europea il mandato del CSIRT italiano e le  modalita'  di
trattamento degli incidenti a questo affidati.
  8. Il CSIRT italiano, per lo svolgimento  delle  proprie  funzioni,
puo' avvalersi anche dell'Agenzia per l'Italia digitale.
  9. Le funzioni svolte dal Ministero  dello  sviluppo  economico  in
qualita' di CERT nazionale ai sensi dell'articolo 16-bis, del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, nonche' quelle svolte da  Agenzia
per l'Italia digitale in qualita' di CERT-PA, ai sensi  dell'articolo
51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  sono  trasferite  al
CSIRT italiano a far data dalla entrata in vigore del decreto di  cui
al comma 2.
  10. Per le spese di funzionamento del CSIRT italiano e' autorizzata
la spesa di 2.700.000 euro per l'anno 2018, di cui 2.000.000  per  le
spese di investimenti, e di 700.000 annui a decorrere dall'anno 2019.
A tali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 22.
                              Art. 9


                  Cooperazione a livello nazionale

  1. Le autorita' competenti NIS, il punto di  contatto  unico  e  il
CSIRT italiano collaborano per l'adempimento degli obblighi di cui al
presente decreto. A tal fine e' istituito, presso la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, un Comitato tecnico di raccordo, composto  da
rappresentanti delle  amministrazioni  statali  competenti  ai  sensi
dell'articolo 7,  comma  1,  e  da  rappresentanti  delle  Regioni  e
Province autonome in numero non  superiore  a  due,  designati  dalle
Regioni e Province autonome in sede di Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano. L'organizzazione del Comitato e' definita con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare  su  proposta  dei
Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dello
sviluppo  economico,  sentita  la  Conferenza  unificata.  Per  la
partecipazione al Comitato tecnico  di  raccordo  non  sono  previsti
gettoni di presenza, compensi o rimborsi spese.
  2. Gli operatori di servizi essenziali e  i  fornitori  di  servizi
digitali  inviano  le  notifiche  relative  ad  incidenti  al  CSIRT
italiano.
  3. Il CSIRT italiano informa le autorita' competenti NIS e il punto
di contatto unico in merito alle notifiche di incidenti trasmesse  ai
sensi del presente decreto.
Capo III

Cooperazione

                              Art. 10


                      Gruppo di cooperazione

  1. Il punto di contatto unico partecipa alle attivita'  del  gruppo
di cooperazione composto da rappresentanti degli Stati membri,  della
Commissione  europea  e  dell'Agenzia  dell'Unione  europea  per  la
sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) e,  in  particolare,
contribuisce a:
  a)  condividere  buone  pratiche  sullo  scambio  di  informazioni
relative  alla  notifica  di  incidenti  di  cui  all'articolo  12  e
all'articolo 14;
  b)  scambiare  migliori  pratiche  con  gli  Stati  membri  e,  in
collaborazione con l'ENISA, fornire  supporto  per  la  creazione  di
capacita'  in  materia  di  sicurezza  delle  reti  e  dei  sistemi
informativi;
  c) discutere le capacita' e lo stato di  preparazione  degli  Stati
membri e valutare, su base  volontaria,  le  strategie  nazionali  in
materia  di  sicurezza  delle  reti  e  dei  sistemi  informativi  e
l'efficacia dei CSIRT e individuare le migliori pratiche;
  d)  scambiare  informazioni  e  migliori  pratiche  in  materia  di
sensibilizzazione e formazione;
  e) scambiare informazioni e migliori pratiche in materia di ricerca
e  sviluppo  riguardo  alla  sicurezza  delle  reti  e  dei  sistemi
informativi;
  f) scambiare, ove opportuno, esperienze  in  materia  di  sicurezza
delle reti e dei sistemi informativi con le istituzioni, gli organi e
gli organismi pertinenti dell'Unione europea;
  g) discutere le norme e le specifiche di cui all'articolo 17 con  i
rappresentanti delle pertinenti organizzazioni di normazione europee;
  h) fornire informazioni in relazione ai rischi e agli incidenti;
  i) esaminare, su base annuale, le relazioni sintetiche  di  cui  al
comma 4;
  l) discutere il lavoro svolto riguardo a esercitazioni  in  materia
di sicurezza delle reti  e  dei  sistemi  informativi,  programmi  di
istruzione e formazione, comprese le attivita' svolte dall'ENISA;
  m)  con  l'assistenza  dell'ENISA,  scambiare  migliori  pratiche
connesse all'identificazione degli operatori di servizi essenziali da
parte  degli  Stati  membri,  anche  in  relazione  alle  dipendenze
transfrontaliere riguardo a rischi e incidenti;
  n)  discutere  modalita'  per  la  comunicazione  di  notifiche  di
incidenti di cui agli articoli 12 e 14.
  2. Le autorita' competenti NIS, attraverso  il  punto  di  contatto
unico, assicurano la partecipazione al gruppo di cooperazione al fine
di elaborare ed adottare orientamenti sulle circostanze  in  cui  gli
operatori  di  servizi  essenziali  sono  tenuti  a  notificare  gli
incidenti, compresi i parametri di cui all'articolo 12, comma 8.
  3.  Il  punto  di  contatto  unico,  ove  necessario,  chiede  alle
autorita'  competenti  NIS  interessate,  nonche'  al  CSIRT,  la
partecipazione al gruppo di cooperazione.
  4. Entro il 9 agosto 2018 e in  seguito  ogni  anno,  il  punto  di
contatto  unico  trasmette  una  relazione  sintetica  al  gruppo  di
cooperazione in merito alle notifiche ricevute, compresi il numero di
notifiche e la  natura  degli  incidenti  notificati  e  alle  azioni
intraprese ai sensi degli articoli 12 e 14.
                              Art. 11


                            Rete di CSIRT

  1. Il CSIRT italiano partecipa alla  rete  di  CSIRT,  composta  da
rappresentanti dei CSIRT degli Stati membri e del CERT-UE.
  2. Il CSIRT italiano, ai fini del comma 1, provvede a:
  a) scambiare informazioni sui servizi,  sulle  operazioni  e  sulle
capacita' di cooperazione dei CSIRT;
  b) su richiesta del rappresentante di un CSIRT di uno Stato  membro
potenzialmente interessato da un  incidente,  scambiare  e  discutere
informazioni non sensibili sul  piano  commerciale  connesse  a  tale
incidente e i rischi associati, ad  eccezione  dei  casi  in  cui  lo
scambio  di  informazioni  potrebbe    compromettere    l'indagine
sull'incidente;
  c)  scambiare  e  mettere  a  disposizione  su  base  volontaria
informazioni non riservate su singoli incidenti;
  d) su richiesta di un rappresentante di un CSIRT di un altro  Stato
membro,  discutere  e,  ove  possibile,  individuare  un  intervento
coordinato per un incidente rilevato nella  giurisdizione  di  quello
stesso Stato membro;
  e) fornire sostegno agli  altri  Stati  membri  nel  far  fronte  a
incidenti  transfrontalieri  sulla  base  dell'assistenza  reciproca
volontaria;
  f)  discutere,  esaminare  e  individuare  ulteriori  forme  di
cooperazione operativa, anche in relazione a:
  1) categorie di rischi e di incidenti;
  2) preallarmi;
  3) assistenza reciproca;
  4) principi e modalita' di coordinamento, quando gli  Stati  membri
intervengono in relazione a rischi e incidenti transfrontalieri;
  g) informare il gruppo  di  cooperazione  in  merito  alle  proprie
attivita' e a ulteriori  forme  di  cooperazione  operativa  discusse
sulla scorta della lettera f) e chiedere orientamenti in merito;
  h)  discutere  gli  insegnamenti  appresi  dalle  esercitazioni  in
materia di sicurezza delle reti e dei sistemi  informativi,  comprese
quelle organizzate dall'ENISA;
  i) formulare orientamenti volti ad agevolare la  convergenza  delle
pratiche operative in relazione all'applicazione  delle  disposizioni
del presente articolo in materia di cooperazione operativa.
Capo IV

Sicurezza della rete e dei sistemi informativi degli operatori di
servizi essenziali

                              Art. 12


    Obblighi in materia di sicurezza e notifica degli incidenti

  1. Gli operatori di servizi essenziali adottano misure  tecniche  e
organizzative adeguate e proporzionate alla gestione dei rischi posti
alla sicurezza della rete e dei sistemi  informativi  che  utilizzano
nelle loro operazioni. Tenuto conto delle conoscenze piu'  aggiornate
in materia, dette misure assicurano un  livello  di  sicurezza  della
rete e dei sistemi informativi adeguato al rischio esistente.
  2. Gli operatori di servizi essenziali adottano misure adeguate per
prevenire  e  minimizzare  l'impatto  di  incidenti  a  carico  della
sicurezza della rete e dei  sistemi  informativi  utilizzati  per  la
fornitura  dei  servizi  essenziali,  al  fine  di  assicurare  la
continuita' di tali servizi.
  3. Nell'adozione delle misure di cui ai commi 1 e 2, gli  operatori
di servizi essenziali tengono conto delle linee guida predisposte dal
gruppo di cooperazione di cui all'articolo 10,  nonche'  delle  linee
guida di cui al comma 7.
  4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1, 2  e  3,  le  autorita'
competenti NIS possono, se necessario,  definire  specifiche  misure,
sentiti gli operatori di servizi essenziali.
  5. Gli operatori di servizi essenziali notificano al CSIRT italiano
e, per conoscenza, all'autorita' competente NIS, senza ingiustificato
ritardo, gli incidenti aventi un impatto rilevante sulla  continuita'
dei servizi essenziali forniti.
  6.  Il  CSIRT  italiano  inoltra  tempestivamente  le  notifiche
all'organo istituito  presso  il  Dipartimento  informazioni  per  la
sicurezza incaricato, ai sensi delle  direttive  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri adottate sentito il Comitato interministeriale
per  la  sicurezza  della  Repubblica  (CISR),  delle  attivita'  di
prevenzione e preparazione ad eventuali  situazioni  di  crisi  e  di
attivazione delle procedure di allertamento.
  7. Le notifiche includono le informazioni che consentono  al  CSIRT
italiano  di  determinare  un  eventuale  impatto  transfrontaliero
dell'incidente. La notifica non espone la parte che la effettua a una
maggiore responsabilita' rispetto a quella derivante  dall'incidente.
Le autorita' competenti NIS possono predisporre linee  guida  per  la
notifica degli incidenti.
  8. Per determinare la rilevanza dell'impatto  di  un  incidente  si
tiene conto in particolare dei seguenti parametri:
  a) il numero di utenti interessati dalla perturbazione del servizio
essenziale;
  b) la durata dell'incidente;
  c) la  diffusione  geografica  relativamente  all'area  interessata
dall'incidente.
  9. Sulla base delle informazioni fornite nella  notifica  da  parte
dell'operatore di servizi essenziali, il CSIRT italiano  informa  gli
eventuali altri Stati membri interessati in  cui  l'incidente  ha  un
impatto rilevante sulla continuita' dei servizi essenziali.
  10 Ai fini del comma 9, il CSIRT italiano  preserva,  conformemente
al diritto dell'Unione europea  e  alla  legislazione  nazionale,  la
sicurezza e  gli  interessi  commerciali  dell'operatore  di  servizi
essenziali, nonche' la riservatezza delle informazioni fornite  nella
notifica secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 5.
  11. Ove le circostanze lo consentano, il  CSIRT  italiano  fornisce
all'operatore di servizi essenziali, che  effettua  la  notifica,  le
pertinenti informazioni relative al seguito  della  notifica  stessa,
nonche'  le  informazioni  che  possono  facilitare  un  trattamento
efficace dell'incidente.
  12.  Su  richiesta  dell'autorita'  competente  NIS  o  del  CSIRT
italiano, il punto di contatto unico trasmette, previa  verifica  dei
presupposti, le notifiche ai punti  di  contatto  unici  degli  altri
Stati membri interessati.
  13. Previa valutazione da parte dell'organo  di  cui  al  comma  6,
l'autorita' competente NIS, d'intesa con il CSIRT italiano, dopo aver
consultato  l'operatore  dei  servizi  essenziali  notificante,  puo'
informare il pubblico in merito ai singoli incidenti, qualora ne  sia
necessaria la sensibilizzazione per evitare un incidente o gestire un
incidente in corso.
  14. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  Gli  operatori  di
servizi essenziali provvedono agli adempimenti previsti dal  presente
articolo a valere sulle risorse finanziarie  disponibili  sui  propri
bilanci.
                              Art. 13


                      Attuazione e controllo

  1. Le autorita' competenti NIS valutano il rispetto da parte  degli
operatori di servizi essenziali degli obblighi previsti dall'articolo
12, nonche' i relativi effetti  sulla  sicurezza  della  rete  e  dei
sistemi informativi.
  2. Ai fini del comma 1, gli operatori di  servizi  essenziali  sono
tenuti a fornire all'autorita' competente NIS:
  a) le informazioni necessarie per valutare la sicurezza della  loro
rete e dei loro sistemi informativi, compresi  i  documenti  relativi
alle politiche di sicurezza;
  b) la prova dell'effettiva attuazione delle politiche di sicurezza,
come i risultati di un audit sulla  sicurezza  svolto  dall'autorita'
competente NIS o da un revisore abilitato e,  in  quest'ultimo  caso,
metterne a disposizione dell'autorita' competente  NIS  i  risultati,
inclusi gli elementi di prova.
  3. Quando richiede le informazioni o le prove di cui  al  comma  2,
l'autorita'  competente  NIS  indica  lo  scopo  delle  richieste
specificando il tipo di informazioni da fornire.
  4. A seguito della valutazione delle informazioni o  dei  risultati
degli audit sulla sicurezza di cui al comma 2, l'autorita' competente
NIS puo' emanare istruzioni vincolanti per gli operatori  di  servizi
essenziali al fine di porre rimedio alle carenze individuate.
  5.  Nei  casi  di  incidenti  che  comportano  violazioni  di  dati
personali, l'autorita' competente NIS opera in  stretta  cooperazione
con il Garante per la protezione dei dati personali.
Capo V

Sicurezza della rete e dei sistemi informativi dei fornitori di
servizi digitali

                              Art. 14


    Obblighi in materia di sicurezza e notifica degli incidenti

  1. I fornitori di servizi digitali identificano e  adottano  misure
tecniche e organizzative adeguate e proporzionate alla  gestione  dei
rischi relativi alla sicurezza della rete e dei  sistemi  informativi
che  utilizzano  nel  contesto  dell'offerta  di  servizi  di  cui
all'allegato III all'interno dell'Unione europea.
  2. Tenuto conto delle conoscenze piu' aggiornate in  materia,  tali
misure assicurano un livello di sicurezza della rete  e  dei  sistemi
informativi  adeguato  al  rischio  esistente  e  tengono  conto  dei
seguenti elementi:
  a) la sicurezza dei sistemi e degli impianti;
  b) trattamento degli incidenti;
  c) gestione della continuita' operativa;
  d) monitoraggio, audit e test;
  e) conformita' con le norme internazionali.
  3. I fornitori di servizi digitali adottano misure per prevenire  e
minimizzare l'impatto di incidenti a  carico  della  sicurezza  della
rete e dei sistemi informativi del fornitore di servizi digitali  sui
servizi di  cui  all'allegato  III  offerti  all'interno  dell'Unione
europea, al fine di assicurare la continuita' di tali servizi.
  4. I fornitori di servizi digitali notificano al CSIRT italiano  e,
per conoscenza, all'autorita' competente  NIS,  senza  ingiustificato
ritardo, gli incidenti aventi un impatto rilevante sulla fornitura di
un servizio di cui all'allegato  III  che  essi  offrono  all'interno
dell'Unione europea.
  5. Le notifiche includono le informazioni che consentono  al  CSIRT
italiano  di  determinare  la  rilevanza  di  un  eventuale  impatto
transfrontaliero. La notifica non espone la parte che la  effettua  a
una  maggiore  responsabilita'  rispetto  a  quella    derivante
dall'incidente.
  6.  Il  CSIRT  italiano  inoltra  tempestivamente  le  notifiche
all'organo di cui all'articolo 12, comma 6.
  7.  Al  fine  di  determinare  la  rilevanza  dell'impatto  di  un
incidente, sono tenuti in considerazione, in particolare, i  seguenti
parametri:
  a) il numero di utenti interessati dall'incidente,  in  particolare
gli utenti che dipendono dal servizio digitale per la  fornitura  dei
propri servizi;
  b) la durata dell'incidente;
  c) la  diffusione  geografica  relativamente  all'area  interessata
dall'incidente;
  d) la portata della perturbazione del funzionamento del servizio;
  e) la portata dell'impatto sulle attivita' economiche e sociali.
  8. L'obbligo di notificare un incidente si applica soltanto qualora
il fornitore di servizi  digitali  abbia  accesso  alle  informazioni
necessarie per valutare l'impatto di un incidente con riferimento  ai
parametri di cui al comma 7.
  9. Qualora un operatore di servizi essenziali dipenda da una  terza
parte fornitrice di servizi digitali per la fornitura di un  servizio
che e' indispensabile per il mantenimento di attivita'  economiche  e
sociali fondamentali, l'operatore stesso notifica  qualsiasi  impatto
rilevante per la continuita'  di  servizi  essenziali  dovuto  ad  un
incidente a carico di tale operatore.
  10. Qualora l'incidente di cui al comma 4 riguardi due o piu' Stati
membri, il CSIRT italiano informa gli altri Stati membri coinvolti.
  11. Ai fini del comma 9, il CSIRT italiano tutela, nel rispetto del
diritto  dell'Unione  europea  e  della  legislazione  nazionale,  la
sicurezza e gli interessi  commerciali  del  fornitore  del  servizio
digitale nonche' la riservatezza delle informazioni fornite.
  12. Previa valutazione da parte dell'organo di cui all'articolo 12,
comma 6, l'autorita' competente NIS, d'intesa con il CSIRT  italiano,
dopo aver consultato il fornitore di servizi digitali interessato  e,
se del caso, le autorita' competenti o  i  CSIRT  degli  altri  Stati
membri interessati, puo' informare il pubblico  riguardo  ai  singoli
incidenti o chiedere al fornitore di servizi digitali di provvedervi,
qualora  ne  sia  necessaria  la  sensibilizzazione  per  evitare  un
incidente o gestirne uno in corso, o  qualora  sussista  comunque  un
interesse pubblico alla divulgazione dell'incidente.
  13. I fornitori di servizi digitali applicano  le  disposizioni  di
attuazione degli atti di esecuzione  della  Commissione  europea  che
specificano ulteriormente le misure tecnico-organizzative di  cui  al
comma 1 e i parametri, ivi compresi  formati  e  procedure,  relativi
agli obblighi di notifica di cui al comma 4.
  14. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, non  sono
imposti ulteriori obblighi in materia di sicurezza o di  notifica  ai
fornitori di servizi digitali.
  15. Il presente capo  non  si  applica  alle  microimprese  e  alle
piccole  imprese  quali  definite  nella  raccomandazione  della
Commissione europea del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE.
                              Art. 15


                      Attuazione e controllo

  1. Nel caso  in  cui  sia  dimostrato  il  mancato  rispetto  degli
obblighi di cui all'articolo 14 da parte  dei  fornitori  di  servizi
digitali,  l'autorita'  competente  NIS  puo'  adottare  misure  di
vigilanza  ex  post  adeguate  alla  natura  dei  servizi  e  delle
operazioni. La dimostrazione del mancato rispetto degli obblighi puo'
essere prodotta dall'autorita' competente di un altro Stato membro in
cui e' fornito il servizio.
  2. Ai fini del comma 1, i fornitori di servizi digitali sono tenuti
a:
  a) fornire le informazioni necessarie  per  valutare  la  sicurezza
della loro rete e dei loro sistemi informativi, compresi i  documenti
relativi alle politiche di sicurezza;
  b) porre rimedio ad ogni mancato adempimento degli obblighi di  cui
all'articolo 14.
  3.  Se  un  fornitore  di  servizi  digitali  ha  lo  stabilimento
principale o un rappresentante in uno Stato membro, ma la sua rete  o
i suoi sistemi informativi sono ubicati in uno  o  piu'  altri  Stati
membri, l'autorita' competente dello Stato membro dello  stabilimento
principale  o  del  rappresentante  e  le  autorita'  competenti  dei
suddetti altri Stati membri cooperano e si  assistono  reciprocamente
in funzione delle necessita'. Tale  assistenza  e  cooperazione  puo'
comprendere  scambi  di  informazioni  tra  le  autorita'  competenti
interessate e richieste di adottare le misure di vigilanza di cui  al
comma 1.
                              Art. 16


                  Giurisdizione e territorialita'

  1. Ai fini del presente decreto, un fornitore di  servizi  digitali
e' considerato soggetto alla giurisdizione dello Stato membro in  cui
ha lo stabilimento principale. Un fornitore di  servizi  digitali  e'
comunque considerato avere il proprio stabilimento principale in  uno
Stato membro quando ha la sua sede sociale in tale Stato membro.
  2.  Un  fornitore  di  servizi  digitali  che  non  e'  stabilito
nell'Unione  europea,  ma  offre  servizi  di  cui  all'allegato  III
all'interno  dell'Unione  europea,  designa  un    rappresentante
nell'Unione europea.
  3. Il rappresentante e' stabilito in uno di quegli Stati membri  in
cui sono offerti i servizi.  Il  fornitore  di  servizi  digitali  e'
considerato soggetto alla giurisdizione dello Stato membro in cui  e'
stabilito il suo rappresentante.
  4. La designazione di un rappresentante da parte di un fornitore di
servizi digitali fa salve le  azioni  legali  che  potrebbero  essere
avviate nei confronti del fornitore stesso di servizi digitali.
Capo VI

Normazione e notifica volontaria

                              Art. 17


                            Normazione

  1. Ai fini dell'attuazione armonizzata dell'articolo 12, commi 1  e
2, e dell'articolo 14, commi 1, 2 e 3, le  autorita'  competenti  NIS
promuovono l'adozione di norme e specifiche  europee  o  accettate  a
livello internazionale relative  alla  sicurezza  della  rete  e  dei
sistemi informativi, senza imporre o creare discriminazioni a  favore
dell'uso di un particolare tipo di tecnologia.
  2. Le autorita' competenti NIS tengono conto  dei  pareri  e  delle
linee guida predisposti dall'ENISA, in collaborazione con  gli  Stati
membri, riguardanti i settori tecnici da prendere  in  considerazione
in relazione al comma 1, nonche' le norme gia' esistenti, comprese le
norme nazionali, che potrebbero essere applicate a tali settori.
                              Art. 18


                        Notifica volontaria

  1. I soggetti che non sono stati  identificati  come  operatori  di
servizi essenziali e non sono fornitori di servizi  digitali  possono
notificare, su base  volontaria,  gli  incidenti  aventi  un  impatto
rilevante sulla continuita' dei servizi da loro prestati.
  2. Nel trattamento delle notifiche, il CSIRT  italiano  applica  la
procedura di cui all'articolo 12.
  3.  Le  notifiche  obbligatorie  sono  trattate  prioritariamente
rispetto alle notifiche volontarie.
  4. Le notifiche volontarie  sono  trattate  soltanto  qualora  tale
trattamento non costituisca un onere sproporzionato o eccessivo.
  5. La notifica volontaria non puo' avere l'effetto  di  imporre  al
soggetto notificante alcun obbligo a cui non sarebbe stato sottoposto
se non avesse effettuato tale notifica.
Capo VII

Disposizioni finali

                              Art. 19


                          Poteri ispettivi

  1. L'attivita' di ispezione e verifica  necessarie  per  le  misure
previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, fatte salve le  attribuzioni
e le competenze degli organi preposti alla tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, sono svolte dalle autorita' competenti NIS.
  2. Con successivo Accordo tra Governo, Regioni e Province  autonome
di Trento e di Bolzano sono definiti i  criteri  uniformi  in  ambito
nazionale per lo svolgimento delle attivita' di ispezione e verifica,
necessarie per le misure previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, che
riguardano le reti e i sistemi informativi utilizzati dagli operatori
che prestano attivita' di assistenza sanitaria, nonche' in merito  al
settore fornitura e distribuzione di acqua potabile.
                              Art. 20


Autorita' competente e regime  dell'accertamento  e  dell'irrogazione
                    delle sanzioni amministrative

  1. Le autorita' competenti NIS di  cui  all'articolo  7,  comma  1,
lettere a), b), c), d) ed e), per i rispettivi settori e sottosettori
di riferimento di  cui  all'allegato  II  e  per  i  servizi  di  cui
all'allegato III, sono competenti per l'accertamento delle violazioni
e  per  l'irrogazione  delle  sanzioni  amministrative  previste  dal
presente decreto.
  2. Ai fini  dell'accertamento  e  dell'irrogazione  delle  sanzioni
amministrative di cui  al  comma  1,  si  osservano  le  disposizioni
contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24  novembre  1981,
n. 689.
                              Art. 21


                      Sanzioni amministrative

  1. Salvo che il fatto costituisca  reato,  l'operatore  di  servizi
essenziali che non adotta le misure tecniche e organizzative adeguate
e proporzionate per la gestione del rischio per  la  sicurezza  della
rete e dei sistemi informativi, ai sensi dell'articolo 12,  comma  1,
e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 12.000  euro
a 120.000 euro. La sanzione e' ridotta di un terzo se lo stesso fatto
e' commesso da un fornitore di servizio digitale, in violazione degli
obblighi di cui all'articolo 14, comma 1.
  2. Salvo che il fatto costituisca  reato,  l'operatore  di  servizi
essenziali  che  non  adotta  le  misure  adeguate  per  prevenire  e
minimizzare l'impatto di incidenti a  carico  della  sicurezza  della
rete e dei  sistemi  informativi  utilizzati  per  la  fornitura  dei
servizi essenziali, ai sensi dell'articolo 12, comma 2,  e'  soggetto
ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 12.000  euro  a  120.000
euro. La sanzione e' ridotta di  un  terzo  se  lo  stesso  fatto  e'
commesso da un fornitore di servizio digitale,  in  violazione  degli
obblighi di cui all'articolo 14, comma 3.
  3. Salvo che il fatto costituisca reato,  l'operatore  di  servizio
essenziale che non notifica al CSIRT italiano gli incidenti aventi un
impatto rilevante sulla continuita' dei servizi  essenziali  forniti,
ai sensi dell'articolo 12, comma  5,  e'  soggetto  ad  una  sanzione
amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 125.000 euro.
  4. Salvo che il fatto costituisca reato,  l'operatore  di  servizio
essenziale che non ottempera agli obblighi,  ai  sensi  dell'articolo
13, comma 2, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da
12.000 euro a 120.000 euro.
  5. Salvo che il fatto costituisca reato,  l'operatore  di  servizio
essenziale che non osserva le istruzioni, ai sensi dell'articolo  13,
comma 4, e' soggetto ad una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
15.000 euro a 150.000 euro.
  6. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore  di  servizio
digitale che non notifica al CSIRT italiano gli incidenti  aventi  un
impatto rilevante sulla fornitura di un servizio  fornito,  ai  sensi
dell'articolo 14, comma 4, e' soggetto ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da 25.000 euro a 125.000 euro.
  7. Salvo che il fatto costituisca  reato,  l'operatore  di  servizi
essenziali dipendente da terze parti che  fornisce  servizi  digitali
per la  fornitura  di  un  servizio  che  e'  indispensabile  per  il
mantenimento di attivita'  economiche  e  sociali  fondamentali,  che
ometta la notifica, ai sensi dell'articolo 14, comma 9,  e'  soggetto
ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 12.000  euro  a  120.000
euro.
  8. Salvo che il fatto costituisca reato, il  fornitore  di  servizi
digitali che non osserva gli  obblighi  ai  sensi  dell'articolo  15,
comma 2, e' soggetto ad una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
12.000 euro a 120.000 euro.
  9. Si ha reiterazione delle violazioni di cui al presente  articolo
nei casi regolati dall'articolo 8-bis della  legge  24  novembre  del
1981, n. 689. La reiterazione  determina  l'aumento  fino  al  triplo
della sanzione prevista.
                              Art. 22


                      Disposizioni finanziarie

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 7 e 8, pari a 5.300.000 euro
per l'anno 2018 e 3.300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per  il
recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis  della
legge 24 dicembre 2012, n. 234.
  2. Le spese ICT sostenute dalle pubbliche amministrazioni ai  sensi
degli articoli 7, 8 e 12 del presente decreto e piu' in  generale  le
spese ICT sostenute per  l'adeguamento  dei  sistemi  informativi  al
presente  decreto  sono  coerenti  con  il  Piano  triennale  per
l'informatica nella pubblica amministrazione ai sensi  dei  commi  da
512 a 520, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  3.  Dall'attuazione  del  presente  decreto,  ad  esclusione  degli
articoli 7 e 8, non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico
della finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche provvedono  con
le risorse umane, strumentali e finanziarie previste  a  legislazione
vigente.
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare  le  occorrenti  variazioni  di  bilancio  negli  stati  di
previsione interessati.
  Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi', 18 maggio 2018

                            MATTARELLA


                                Gentiloni  Silveri,  Presidente  del
                                Consiglio dei ministri

                                Calenda,  Ministro  dello  sviluppo
                                economico

                                Alfano, Ministro degli affari  esteri
                                e della cooperazione internazionale

                                Orlando, Ministro della giustizia

                                Minniti, Ministro dell'interno

                                Pinotti, Ministro della difesa

                                Lorenzin, Ministro della salute

                                Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

                                                          Allegato I
(di cui all'art. 8)

REQUISITI E  COMPITI  DEI  GRUPPI  DI  INTERVENTO  PER  LA  SICUREZZA
              INFORMATICA IN CASO DI INCIDENTE (CSIRT)

    I  requisiti  e  i  compiti  del  CSIRT  sono  adeguatamente  e
chiaramente definiti ai sensi del presente decreto e del decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui  all'art.  8,  comma  2.
Essi includono quanto segue:
1. Requisiti per il CSIRT
    a) Il CSIRT garantisce un  alto  livello  di  disponibilita'  dei
propri servizi di comunicazione, evitando singoli punti di guasto,  e
dispone di vari mezzi che permettono allo stesso di essere contattato
e di contattare altri in qualsiasi  momento.  Inoltre,  i  canali  di
comunicazione sono chiaramente specificati e ben noti alla loro  base
di utenti e ai partner con cui collaborano.
    b) I locali del CSIRT e i sistemi informativi  di  supporto  sono
ubicati in siti sicuri.
    c) Continuita' operativa:
      i. il CSIRT e' dotato di un  sistema  adeguato  di  gestione  e
inoltro delle richieste in modo da facilitare i passaggi;
      ii. il CSIRT dispone di personale  sufficiente  per  garantirne
l'operativita' 24 ore su 24;
      iii. il CSIRT opera in  base  a  un'infrastruttura  di  cui  e'
garantita  la  continuita'.  A  tal  fine  e'  necessario  che  siano
disponibili sistemi ridondanti e spazi di lavoro di backup.
    d) Il CSIRT ha la possibilita', se lo desidera, di partecipare  a
reti di cooperazione internazionale.
2. Compiti del CSIRT
    a) I compiti del CSIRT comprendono almeno:
      i. monitoraggio degli incidenti a livello nazionale;
      ii. emissione di preallarmi, allerte, annunci e divulgazione di
informazioni alle parti interessate in merito a rischi e incidenti;
      iii. intervento in caso di incidente;
      iv. analisi dinamica dei  rischi  e  degli  incidenti,  nonche'
sensibilizzazione situazionale;
      v. partecipazione alla rete dei CSIRT;
    b) il CSIRT stabilisce relazioni di cooperazione con  il  settore
privato;
    c) per facilitare la cooperazione, il CSIRT promuove l'adozione e
l'uso di prassi comuni o standardizzate nei seguenti settori:
      i. procedure di trattamento degli incidenti e dei rischi;
      ii. sistemi di classificazione degli incidenti,  dei  rischi  e
delle informazioni.
                                                          Allegato II

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                        Allegato III

(di cui all'art. 3, comma 1, lettera h)

                      TIPI DI SERVIZI DIGITALI

    1. Mercato online
    2. Motore di ricerca online
    3. Servizi di cloud computing

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