Alleghiamo una bozza di delibera.
Invitiamo tutti a scaricare il documento, migliorarlo e ripubblicarlo in allegato a questo POST allegando poi anche l'atto definitivamente approvato così da costituire uno spunto di riferimento per i colleghi
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Delibera n. .................... del ....................
Oggetto: Approvazione zonizzazione farmacie a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012 come modificato dalla legge di conversione del 24 marzo 2012 n. 27 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”
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Nella regione campania sembra che laddove sia possibile una nuova apertura il comune non possa esercitare il diritto di prelazione: in base a quale norma ?
Nella regione campania sembra che laddove sia possibile una nuova apertura il comune non possa esercitare il diritto di prelazione: in base a quale norma ?
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Non riguarda la CAMPANIA ma la normativa nazionale che prevede:
[color=red]In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque vacanti non può essere esercitato il diritto di prelazione da parte del comune
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D.L. 24-1-2012 n. 1
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 gennaio 2012, n. 19, S.O.
Art. 11 Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria (19)
1. Al fine di favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge, nonché di favorire le procedure per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche garantendo al contempo una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico, alla legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
«Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti.
La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso»;
b) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. - 1. In aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti in base al criterio di cui all'articolo 1 ed entro il limite del 5 per cento delle sedi, comprese le nuove, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'azienda sanitaria locale competente per territorio, possono istituire una farmacia:
a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri;
b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri»;
c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. - 1. Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.
2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica».
2. Ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri di cui al comma 1, individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e invia i dati alla regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad assicurare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la conclusione del concorso straordinario e l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili di cui al comma 2 e di quelle vacanti. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque vacanti non può essere esercitato il diritto di prelazione da parte del comune. Entro sessanta giorni dall'invio dei dati di cui al comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano bandiscono il concorso straordinario per soli titoli per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle vacanti, fatte salve quelle per la cui assegnazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la procedura concorsuale sia stata già espletata o siano state già fissate le date delle prove. Al concorso straordinario possono partecipare i farmacisti, cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, iscritti all'albo professionale:
a) non titolari di farmacia, in qualunque condizione professionale si trovino;
b) titolari di farmacia rurale sussidiata;
c) titolari di farmacia soprannumeraria;
d) titolari di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Non possono partecipare al concorso straordinario i farmacisti titolari, compresi i soci di società titolari, di farmacia diversa da quelle di cui alle lettere b) e c).
4. Ai fini dell'assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche messe a concorso, ciascuna regione e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando di concorso, una commissione esaminatrice regionale o provinciale per le province autonome di Trento e di Bolzano. Al concorso straordinario si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, nonché le disposizioni del presente articolo.
5. Ciascun candidato può partecipare al concorso per l'assegnazione di farmacia in non più di due regioni o province autonome, e non deve aver compiuto i 65 anni di età alla data di scadenza del termine per la partecipazione al concorso prevista dal bando. Ai fini della valutazione dell'esercizio professionale nel concorso straordinario per il conferimento di nuove sedi farmaceutiche di cui al comma 3, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298:
a) l'attività svolta dal farmacista titolare di farmacia rurale sussidiata, dal farmacista titolare di farmacia soprannumeraria e dal farmacista titolare di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è equiparata, ivi comprese le maggiorazioni;
b) l'attività svolta da farmacisti collaboratori di farmacia e da farmacisti collaboratori negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è equiparata, ivi comprese le maggiorazioni.
6. In ciascuna regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, la commissione esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli in possesso dei candidati, determina una graduatoria unica. A parità di punteggio, prevale il candidato più giovane. Le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, approvata la graduatoria, convocano i vincitori del concorso i quali entro quindici giorni devono dichiarare se accettano o meno la sede, pena la decadenza della stessa. Tale graduatoria, valida per due anni dalla data della sua pubblicazione, deve essere utilizzata con il criterio dello scorrimento per la copertura delle sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso.
7. Ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati, di età non superiore ai 40 anni, in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso, ai soli fini della preferenza a parità di punteggio, si considera la media dell'età dei candidati che concorrono per la gestione associata. Ove i candidati che concorrono per la gestione associata risultino vincitori, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di dieci anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità.
8. I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alla vigente normativa non impediscono l'apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori. Le farmacie possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata informazione alla clientela.
9. Qualora il comune non provveda a comunicare alla regione o alla provincia autonoma di Trento e di Bolzano l'individuazione delle nuove sedi disponibili entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo, la regione provvede con proprio atto a tale individuazione entro i successivi sessanta giorni. Nel caso in cui le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano nel senso indicato ovvero non provvedano a bandire il concorso straordinario e a concluderlo entro i termini di cui al comma 3, il Consiglio dei Ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 120 della Costituzione con la nomina di un apposito commissario che provvede in sostituzione dell'amministrazione inadempiente anche espletando le procedure concorsuali ai sensi del presente articolo.
10. Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 1, lettera b), sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede. I comuni non possono cedere la titolarità o la gestione delle farmacie per le quali hanno esercitato il diritto di prelazione ai sensi del presente comma. In caso di rinuncia alla titolarità di una di dette farmacie da parte del comune, la sede farmaceutica è dichiarata vacante.
11. Al comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, le parole: «due anni dall'acquisto medesimo" sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione».
12. Il medico, nel prescrivere un farmaco, è tenuto, sulla base della sua specifica competenza professionale, ad informare il paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali. Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l'indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto, dopo aver informato il cliente e salvo diversa richiesta di quest'ultimo, è tenuto a fornire il medicinale prescritto quando nessun medicinale fra quelli indicati nel primo periodo del presente comma abbia prezzo più basso ovvero, in caso di esistenza in commercio di medicinali a minor prezzo rispetto a quello del medicinale prescritto, a fornire il medicinale avente prezzo più basso. All'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel secondo periodo, dopo le parole: «è possibile» sono inserite le seguenti: «solo su espressa richiesta dell'assistito e». Al fine di razionalizzare il sistema distributivo del farmaco, anche a tutela della persona, nonché al fine di rendere maggiormente efficiente la spesa farmaceutica pubblica, l'AIFA, con propria delibera da adottare entro il 31 dicembre 2012 e pubblicizzare adeguatamente anche sul sito istituzionale del Ministero della salute, revisiona le attuali modalità di confezionamento dei farmaci a dispensazione territoriale per identificare confezioni ottimali, anche di tipo monodose, in funzione delle patologie da trattare. Conseguentemente, il medico nella propria prescrizione tiene conto delle diverse tipologie di confezione.
13. Al comma 1 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «che ricadono nel territorio di comuni aventi popolazione superiore a 12.500 abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali come individuate dai piani sanitari regionali,» sono soppresse.
14. Il comma 1 dell'articolo 70 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, è sostituito dal seguente:
«1. La vendita al dettaglio dei medicinali veterinari è effettuata soltanto dal farmacista in farmacia e negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ancorché dietro presentazione di ricetta medica, se prevista come obbligatoria. La vendita nei predetti esercizi commerciali è esclusa per i medicinali richiamati dall'articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».
15. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in possesso dei requisiti vigenti, sono autorizzati, sulla base dei requisiti prescritti dal decreto del Ministro della salute previsto dall'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ad allestire preparazioni galeniche officinali che non prevedono la presentazione di ricetta medica, anche in multipli, in base a quanto previsto nella farmacopea ufficiale italiana o nella farmacopea europea.
16. In sede di rinnovo dell'accordo collettivo nazionale con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, è stabilita, in relazione al fatturato della farmacia a carico del Servizio sanitario nazionale, nonché ai nuovi servizi che la farmacia assicura ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, la dotazione minima di personale di cui la farmacia deve disporre ai fini del mantenimento della convenzione con il Servizio sanitario nazionale.
17. La direzione della farmacia privata, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, può essere mantenuta fino al raggiungimento del requisito di età pensionabile da parte del farmacista iscritto all'albo professionale.
(19) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27.
il limite del 5 % del sedi farmaceutiche esistenti per aprire in centri commerciali deve intendersi almeno una unità? nel ns casa 7 farmacia* 5 % = 0,35: si può aprire una nuova farmacia nei suddetti ?
il limite del 5 % del sedi farmaceutiche esistenti per aprire in centri commerciali deve intendersi almeno una unità? nel ns casa 7 farmacia* 5 % = 0,35: si può aprire una nuova farmacia nei suddetti ?
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NO, si tratta di un limite su BASE REGIONALE.
La struttura della norma è in questo senso:
Art. 1) nuovo contingente comunale
Art. 1 bis) contingente extra regionale su cui calcolare il 5% da distribuire poi su base comunale
COMUNE DI ISPANI
Provincia di Salerno
O R I G I N A L E
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 47 del Registro ( Seduta del 5.4.2012 )
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Oggetto: Legge 24.3.2012, n. 27, di conversione del D.L. n. 1/2012. Pianta Organica delle
Farmacie dei Comuni della Regione Campania. Revisione anno 2012.
PROVVEDIMENTI.-
Guida al Concorso per Farmacie e novità della legge 1 /2012
http://www.ordinefarmacistibn.it/images/concorso-farmacie.pdf
Ho qualche perplessità sulla bozza: da quel che leggo sulla normativa, sembra che oltre a non esistere più la pianta organica, non ci siano più nemmeno le zone per le farmacie esistenti, il comune è chiamato solo ad individuare le zone dove collocare quelle nuove.
Quindi niente vieta alle farmacie esistenti di spostarsi in altre aree. Qualcuno può dirmi cosa ne pensa?
Scusate, ma la delibera deve essere di Consiglio?
Oppure l'individuazione delle zone nelle quali insediare nuove farmacie lo può decidere la Giunta?
Grazie.
Scusate, ma la delibera deve essere di Consiglio?
Oppure l'individuazione delle zone nelle quali insediare nuove farmacie lo può decidere la Giunta?
Grazie.
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Sul punto riteniamo preferibile la soluzione della delibera di Consiglio, viste le implicazioni in termini di programmazione territoriale.
Tuttavia, tenuto conto dell'imminente scadenza molti Comuni si stanno orientando per la delibera di Giunta.
In questo caso suggeriamo di passare comunque dal Consiglio alla prima seduta utile quale "ratifica indiretta" dell'atto.
Gent.mo Dott. Chiarelli,
dati i tempi ristrettissimi volevo chiedere come eventualmente comportarsi in caso di mancato riscontro, nei tempi utili, alla richiesta di parere fatta dall'Ente all'ordine dei farmacisti e/o della ASL competente.
A me pare che il loro non sia un parere vincolante! Lei cosa ne pensa?
Grazie
Dott.ssa Sofia Ruggieri
Gent.mo Dott. Chiarelli,
dati i tempi ristrettissimi volevo chiedere come eventualmente comportarsi in caso di mancato riscontro, nei tempi utili, alla richiesta di parere fatta dall'Ente all'ordine dei farmacisti e/o della ASL competente.
A me pare che il loro non sia un parere vincolante! Lei cosa ne pensa?
Grazie
Dott.ssa Sofia Ruggieri
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Ciao, ti riporto un passaggio di un interessante documento (che allego integralmente) della federazione dell'ordine dei farmacisti che sottolinea il carattere OBBLIGATORIO ma NON VINCOLANTE del parere.
Programmazione territoriale delle farmacie: parere dell’Ordine provinciale e
della ASL
Tenendo conto di una lettura integrata delle norme della citata L. 475/1968
(art. 1, co. 4, 5 e 6, art. 9, co. 1, art. 10, co. 2), del relativo Regolamento di
esecuzione (artt. 1 e 2 D.P.R. 1275/1971), del Testo Unico delle leggi Sanitarie (art.
104, co. 2), nonché dell’art. 5 della L. 362/1991 e anche alla luce del parere
ministeriale, secondo il quale sarebbe stata soppressa la pianta organica, ma
comunque debba essere identificata, sebbene in modo semplificato, l’ubicazione
delle farmacie con l’indicazione delle strade di pertinenza (e, quindi, in buona
sostanza la perimetrazione delle sedi), si deve ritenere che, in luogo di pianta
organica, si possa parlare di programmazione territoriale delle farmacie.
In considerazione della natura programmatoria di tale atto, sarebbe opportuno
che le Regioni adottino delle linee guida per definire un’applicazione omogenea dei
criteri di pianificazione che tengano conto delle specifiche articolazioni territoriali
locali.
Si segnala che, nell’ambito di tale procedimento, il Comune dovrà acquisire,
oltre al parere dell’ASL, anche quello dell’Ordine provinciale competente per
territorio, ad oggi non richiesto in tutte le Regioni.
[color=red]Tali pareri hanno natura obbligatoria, sebbene non siano vincolanti[/color] per il
Comune, che, tuttavia, dovrà motivare qualora si discosti dagli stessi; in caso di un
loro recepimento, invece, l’Ente potrà motivare facendo un richiamo ai pareri stessi,
se siano convergenti.
In buona sostanza, la mancata richiesta del parere all’Ordine e/o all’ASL
inficia, sotto il profilo della legittimità, il procedimento di revisione.
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Al momento della richiesta del parere era opportuno indicare un TERMINE MASSIMO decorso il quale il parere doveva intendersi favorevole.
Non avendolo indicato vale il termine generale di 20 giorni ma se non sei nei termini comunque TI CONSIGLIO di mandare una PEC urgente indicando che in assenza di un parere entro 2 giorni procederai all'approvazione.
Comunque approva entro la scadenza .... se poi il parere arriva dopo è comunque sanante dell'eventuale illegittimità.
Purtroppo la fretta e la mancanza di chiarezza sta portando a corse contro il tempo per le quale non sempre tutte le ciambelle riescono con il buco!
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L. 7-8-1990 n. 241
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.
(commento di giurisprudenza)
16. Attività consultiva (83).
1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta (84).
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell’amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall’espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’amministrazione richiedente procede indipendentemente dall’espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma (85).
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini (86).
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate (87).
5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici (88).
6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti (89).
6-bis. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni (90).
(83) Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(84) Comma prima sostituito dall'art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127 e poi così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 8, L. 18 giugno 2009, n. 69.
(85) Comma così sostituito prima dall'art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127 e poi dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 8, L. 18 giugno 2009, n. 69.
(86) Comma così sostituito dall'art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127.
(87) Comma prima sostituito dall'art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127 e poi così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 8, L. 18 giugno 2009, n. 69.
(88) Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 8, L. 18 giugno 2009, n. 69.
(89) Il comma 5 dell'art. 2, O.P.C.M. 8 luglio 2004, n. 3361 (Gazz. Uff. 17 luglio 2004, n. 166) ha disposto, in deroga a quanto previsto dal presente articolo, che i pareri, i visti e i nulla-osta che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza dei servizi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo trascorsi 10 giorni dalla richiesta effettuata dal legale rappresentante dell'Ente attuatore.
(90) Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 8, L. 18 giugno 2009, n. 69.
Gent.mo Dott. Chiarelli,
la ringrazio per la risposta celere ed esaustiva. Penso che riuscirò comunque ad avere il parere entro domani e riuscire, entro il 24, ad approvare tutto (la scadenza mi conferma che è il 24?? o il 30 come leggevo in un'latro post di un suo collega)!
La ringrazio ancora.
Volevo sottoporle un'altra questione, pure sollevata in un post precedente, ossia se è possibile, oramai in assenza di pianta organica, che una farmacia già esistente possa liberamente spostarsi, fermo restando il limite dei 200 metri dalle altre.
La saluto e la ringrazio!
Dott.ssa Sofia Ruggieri
La scadenza è il 24 aprile. La legge di conversione è entrata in vigore il 25 marzo. Non si conta il giorno iniziale ma si conta il giorno finale.
Per il trasferimento il comune ha l'onere di esercitare la sua discrezionalità amministrativa badando ai limiti di distanza, all'equa distribuzione sul territorio e al raggiungimento della cittadinanza anche più distante.
Venuta meno la rigida pianta organica i vincoli sono decaduti. Seguiranno certamente indicazioni regionali e statali. Per adesso è possibile notare che se un nuovo punto ha il solo vincolo del rispetto di 200 metri da un esistente, non vedo perché anche gli esistenti non possano spostarsi rispettando tale vincolo.
Essendo ora la zonizzazione un atto di programmazione territoriale di competenza comunale sarebbe opportune che il comune regolamentasse la sua discrezionalità.
Il termine di presentazione ex articolo 11,2 Dl 1/2012 delle domande è ordinatorio o perentorio (con conseguente impugnabilità delle domande presentate con decorrenza 25/4)?
Qual è il termine di impugnazione di una delibera comunale? 30 o 60 giorni dalla pubblicazione sull'albo pretorio?
La norma dispone:
[i]Ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri di cui al comma 1, individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e invia i dati alla regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (24 aprile)
Entro sessanta giorni dall'invio dei dati di cui al comma 2 (l’invio è stato eseguito al massimo entro il 24 aprile), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano bandiscono il concorso straordinario per soli titoli per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle vacanti.
[/i]
Le domande saranno presentate ai sensi del bando regionale.
La norma dispone:
[i]Qualora il comune non provveda a comunicare alla regione o alla provincia autonoma di Trento e di Bolzano l'individuazione delle nuove sedi disponibili entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo (24 aprile), la regione provvede con proprio atto a tale individuazione entro i successivi sessanta giorni. Nel caso in cui le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano nel senso indicato ovvero non provvedano a bandire il concorso straordinario e a concluderlo entro i termini di cui al comma 3, il Consiglio dei ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 120 della Costituzione con la nomina di un apposito commissario che provvede in sostituzione dell'amministrazione inadempiente anche espletando le procedure concorsuali ai sensi del presente articolo.[/i]
In via generale e di principio, sul tipo di termine cito la sentenza del consiglio di stato n. 3256 del 2002 nella quale si afferma che costituisce principio generale del diritto amministrativo, non inciso dagli artt. 2, l. n. 241 del 1990 e 21 bis, l. n. 1034 del 1971, quello secondo il quale i termini del procedimento amministrativo devono essere considerati ordinatori qualora non siano dichiarati espressamente perentori dalla legge.
Detto questo, è ragionevole ritenere che se il comune invia i dati alla regione oltre il termine, la regione nelle more dell’adozione dell’atto sostitutivo di sua competenza, terrà conto di quanto disposto dal comune.
Sul termine iniziale di impugnazione di una delibera comunale la giurisprudenza afferma che la pubblicazione all’albo pretorio è misura di pubblicità idonea a far decorrere il termine di impugnazione per i soli soggetti non contemplati direttamente nell’atto, mentre per quei soggetti direttamente contemplati nell’atto il termine decadenziale per l’impugnativa decorre dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o di quella dell’effettiva piena conoscenza. In questo caso essendo un atto di programmazione territoriale non ci sono diretti interessati ai quali deve essere notificato il provvedimento comunale.
I termini entro i quali ricorrere, ai sensi del CPA, sono 60 gg per azioni di annullamento, 120 gg per azioni di risarcimento, 1 anno contro il silenzio della PA