Data: 2018-06-08 21:05:38

Accertamento per occupazione abusiva di demanio pubblico

Egr. Dottore
Ci segnalano che su una spiaggia pubblica, proprio a margine del confine di due distinti territori dei rispettivi comuni, vi è la presenza  di un chiosco ( su un lato del comune A) il cui titolare  occuperebbe la parte di spiaggia ( comune B) con ombrelloni, ogni giorno con dalle prime ore del mattino. I medesimi vengono verrebbero poi affittati man mano che la clientela arriva. Si chiede
1.polizia locale ha competenza a sanzionare su demanio marittimo ?
2. Quale sanzione è applicabile, oltre al risvolto penale ?

riferimento id:45347

Data: 2018-06-09 07:12:59

Re:Accertamento per occupazione abusiva di demanio pubblico

1.polizia locale ha competenza a sanzionare su demanio marittimo ?
[color=red]L'occupazione abusiva ha risvolti penali e vista la specialità della norma penale trova applicazione questa e non altre sanzioni amministrative[/color]

2. Quale sanzione è applicabile, oltre al risvolto penale ?
Per il penale vi è il 1161 del codice della navigazione. Devi relazionare alla Procura in merito all'accertamento effettuato.
Solo nel caso in cui l'occupazione avvenga con VEICOLO (ma non con chiosco) si applica il comma 2 e quindi la sanzione amministrativa


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[color=red][b]c.n. art. 1161. Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata.
[/b][/color]
Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aeroporti, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516 (1), sempre che il fatto non costituisca un più grave reato (2).

[b]Se l'occupazione di cui al primo comma è effettuata con un veicolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 619; in tal caso si può procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo in deroga alla procedura di cui all'articolo 54 (3).
[/b]
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(1) Ammenda, da ultimo, così aumentata dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.
(2) Comma così modificato prima, a decorrere dal 21 ottobre 2005, dall'art. 19, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.) e poi dall'art. 3, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88). Il comma 2 dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo ha previsto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.
Il testo del presente comma in vigore prima di quest'ultima modifica era il seguente: «Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aerodromi, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato.».
Il testo del presente comma in vigore prima della modifica disposta dal suddetto decreto legislativo n. 96 del 2005 era il seguente: «Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva le disposizioni degli articoli 55, 714 e 716, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato.».
(3) Articolo così sostituito dall'art. 3, primo comma, L. 28 dicembre 1993, n. 561, che ha trasformato alcuni reati minori in illeciti amministrativi.
Il testo precedente così disponeva: «Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata. - E' punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione qualora il fatto non costituisca un più grave reato:
1. Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate;
2. Chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 55, 714, 716».

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