Buongiorno ,
Con scrittura privata autenticata la sig.ra xx, titolare di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande a seguito di avvenuta stipula di contratto d'affitto di ramo d'azienda con al società yy, ha ceduto alla società kk "il contratto di affitto di ramo d'azienda".
- E' possibile una simile cessione?
- La società kk, a seguito di questo "affitto di contratto d'affitto", è legittimata a presentare una Comunicazione di subingresso nell'attività di somministrazione?
Grazie mille
L’art. 74 della l.r. 6/2010 dispone che sia provata l’effettivo trasferimento.
Quindi serve atto del notaio o scrittura da questo autentica.
L'art. 2556 del codice civile dispone infatti quanto segue:
1. Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto , salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto.
2. I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante.
La norma quindi:
- non richiede una forma "ab susbstantiam" ossia non prescrive una forma a pena di nullità dell'atto, richiedendo (primo comma) la sola forma scritta "ad probationem";
- richiede poi, al secondo comma, alternativamente la forma per atto pubblico o per scrittura privata autentica, ma ciò non ai fini della validità dell'atto, mai soli fini "pubblicitari" ossia per precostituire un titolo idoneo per l'espletamento della pubblicità presso il registro Imprese (l'obbligo del cui adempimento viene posto a carico del notaio)
Fonte: Consiglio Nazionale del Notariato - regola n.19 in tema di cessione e affitto d'azienda.