[size=14pt][b]Consiglio di Stato dà ragione a SOMMINISTRAZIONE NON ASSISTITA anche in centro
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[b]Tavoli e sedute abbinabili nei laboratori di gastronomia e vicinato[/b]
Il Consiglio di Stato, con l'[b]ordinanza cautelare n. 2572 del 07 giugno 2018[/b] a decisione di ricorso
redatto dallo scrivente Avv. Andrea Ippoliti, ha sospeso l'efficacia di un provvedimento recante ordine di
cessazione dell'asserita attività di somministrazione abusiva comminato ad un laboratorio di gastronomia
e vicinato corrente nel Centro Storico di Roma in quanto lo stesso utilizzava tavoli e sedute abbinabili.
La decisione riveste particolare importanza perchè per la prima volta il Consiglio di Stato si è espresso
positivamente in materia dopo oltre un decennio in cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha imposto
in tutti i Comuni d'Italia, con circolari e risoluzioni varie, il divieto di utilizzo di tavoli e sedute abbinabili
in laboratori di gastronomia, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, pizzerie a taglio ecc.
[b]L'assunto del Ministero, sostenuto in numerose circolari, ma non però da una disposizione legislativa o
regolamentare, è che la mera presenza di tavoli e sedute che possano abbinarsi, consentendo quindi
all'avventore di consumare sul posto sedendosi comodamente, sia indice di somministrazione.
In tal caso, quindi, l'imprenditore starebbe esercitando un'attività abusiva perchè privo del relativo titolo
autorizzativo. [b]
Il suddetto divieto è stato ribadito a più riprese nel corso degli anni.
Un accorata richiesta dell'[b]Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 05/12/16[/b], che
auspicava un nuovo orientamento ministeriale, non ha avuto seguito, persistendo il Ministero, anche con
successive risoluzioni, a ribadire un divieto che, di fatto, non è esplicitato dalla Legge.
Il Comune di Roma si è adeguato a tale decisione del Ministero ed ha adottato il provvedimento oggetto
di giudizio, addirittura apponendo sigilli e sequestrando tavoli e sedute all'interno del locale.
Accogliendo la sospensiva per la prima volta in un abbondante decennio di discussioni sul tema, il Consiglio
di Stato ha posto in essere un lodevole e corretto bilanciamento tra gli interessi pubblico e privato,
privilegiando l'interesse imprenditoriale e sostenendo che risulta, nella "valutazione comparativa degli
interessi in gioco, la sussistenza del pericolo del grave pregiudizio discendente dall’atto gravato per l’attività
di laboratorio e vicinato esercitata dall’impresa, e ulteriormente tenuto conto della non univocità degli
elementi emergenti dall’accertamento ai fini della individuazione della fattispecie di abusivo esercizio di
attività di somministrazione di alimenti e bevande...."
[color=red][b]Sposando quindi l'impianto argomentativo contenuto nel ricorso dello scrivente difensore Avv. Andrea Ippoliti,
il Consiglio di Stato ha quindi sostanzialmente rilevato che sussista somministrazione laddove vi siano camerieri
che servono i clienti ai tavoli e, quindi, non sia sufficiente la mera presenza di tavoli e sedie abbinabili per connotare
una somministrazione, in assenza del servizio assistito. [/b][/color]
Si auspica che la decisione del Consiglio di Stato induca il Ministero dello Sviluppo Economico a rivedere il proprio
orientamento restrittivo, specie in un contesto storico in cui è auspicabile il rilancio della piccola imprenditoria dei
Comuni italiani, da sempre volano del Bel Paese.
Di seguito riporto stralcio del testo dell'ordinanza con le sole omissioni di alcuni nominativi.
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[color=red][b]Il Consiglio di Stato[/b][/color]
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3821 del 2018, proposto da:
OMISSIS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso da.....OMISSIS.... Andrea Ippoliti, con domicilio eletto presso OMISSIS....
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso da OMISSIS, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove 21;
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 02450/2018, resa tra le parti.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Ministero dello Sviluppo Economico;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento/reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2018 il Cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti OMISSIS;
Considerato, alla stregua di una valutazione comparativa degli interessi in gioco, la sussistenza del pericolo del grave pregiudizio discendente dall’atto gravato per l’attività di laboratorio e vicinato esercitata dall’impresa, e ulteriormente tenuto conto della non univocità degli elementi emergenti dall’accertamento ai fini della individuazione della fattispecie di abusivo esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare formulata in primo grado.
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.
Ordina che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 11, c.p.a..
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Claudio Contessa, Consigliere
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere
Raffaele Prosperi, Consigliere
Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Anna Bottiglieri Francesco Caringella
IL SEGRETARIO
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[b]Avv. Andrea Ippoliti[/b]
Tuttavia, qui si parla di un'istanza cautelare, e non di una valutazione nel merito...per lo meno nel testo riportato, non vi alcuna valutazione se non in merito al periculum... non vedo quindi sposare le argomentazioni di parte
Tuttavia, qui si parla di un'istanza cautelare, e non di una valutazione nel merito...per lo meno nel testo riportato, non vi alcuna valutazione se non in merito al periculum... non vedo quindi sposare le argomentazioni di parte
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Se è vero che si tratta di cautelare è anche vero che questa segue ad una serie di pronunce, ormai univoche, che vanno verso il pieno riconoscimento della possibilità di esercitare l'attività di somministrazione non assistita in varie modalità.
Abbiamo postato numerosi documenti:
https://www.google.it/search?q=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+somministrazione+non+assistita&oq=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+somministrazione+non+assistita&aqs=chrome..69i57j69i58.960j0j9&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8
Fra i più rilevanti:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=25222.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=28861.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=24256.0
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Ciò detto siamo fermamente convinti che il risultato nel merito sarà in linea con la cautelare proprio alla luce del mutato quadro normativo e degli orientamenti più recenti di AGCM, Ministero e della prassi che si sta evolvendo ....
Tuttavia, qui si parla di un'istanza cautelare, e non di una valutazione nel merito...per lo meno nel testo riportato, non vi alcuna valutazione se non in merito al periculum... non vedo quindi sposare le argomentazioni di parte
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Buonasera,
a precisazione e risposta: Il Consiglio di Stato si è espresso, oltre che sul periculum, anche sul fumus,
ossia sulla tesi di diritto, laddove precisa di accogliere l'istanza cautelare "ulteriormente tenuto conto
della non univocità degli elementi emergenti dall’accertamento ai fini della individuazione della fattispecie
di abusivo esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande....".
L'impianto argomentativo accolto nella pronuncia cautelare, nel caso di specie, è quello sopra dettagliato
ossia la tesi per cui, in assenza di somministrazione assistita (servizio ai tavoli) non si potesse configurare
in maniera netta la somministrazione abusiva, anche a fronte di elementi come la presenza di tavoli e sedute
abbinate o abbinabili, l'assenza di bilancia, la presenza di menu.