Tizia X invia la SCIA di inizio attività di estetista nominando Tizia Y (familiare) come responsabile Tecnico dell'attività citata prima.
Allo stesso tempo, la Tizia Y ha una propria attività di estetista dove si è nominata come Responsabile Tecnico.
Sapendo che il responsabile tecnico, in generale, deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività, può essere fattibile una cosa del genere?
E se si, si deve comunicare qualcosa al SUAP degli orari che svolge questo RT in queste due sedi?
Grazie in anticipo.
L'art. 8 comma 7bis lrt 28/2004 prevede che il responsabile tecnico deve garantire la propria presenza presso la sede dell'impresa durante lo svolgimento delle attività. La norma non vieta la possibilità di fare il rt per più attività, basta essere presenti quando ciascuna attività è aperta: in teoria la persona in questione potrebbe stare la mattina nel proprio negozio e la sera nell'altro o viceversa. Non occorre a mio avviso che comunichi i propri orari di presenza in un esercizio e nell'altro, basta che sia in ciascuna sede quando questa è aperta. Posso capire che questa situazione faccia venire dei sospetti, ma si tratta di verifiche che vanno fatte in sede di controlli sul posto.
riferimento id:45302ormai avevo preparato la risposta che coincide con quella di Serena...
I principi in materia è bene prenderli dalle norme statali che, per quello di cui trattasi, assurgono a regola di base che disciplina la concorrenza uniformemente sul territorio nazionale.
Ai sensi del d.lgs. n. 59/2010 (art. 78) che ha modificato la legge 1/90, [i]per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica[/i] (la disposizione è stata poi copiata dalla Regione).
Secondo i principi desumibili in altre norma di principio statali in materia di tutela della concorrenza, vedi, soprattutto, il DL 138/11 e il DL 1/2012, quando si interpreta una norma del genere occorre verificare le condizioni o i divieti in modo puntuale senza aggiungere significati più estesi di quelli strettamente desumibili: [i]Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale…[/i]
Detto questo, non si evince che il ruolo deve essere esclusivo. Tizio può fare l’RT in via Roma dalle 8 alle 13 e farlo in via Milano dalle 16 alle 20. Se una delle due sedi resta scoperta in orario di lavoro potranno essere applicate le sanzioni del caso. Contano poco comunicazioni preventive, occorre il controllo. Magari è il caso di fare ben presente questa cosa e, se il soggetto vuole, potrà fare una comunicazione dove indica gli orari dei due puntil, male non fa