un privato possiede due abitazioni. In una ci vive, l'altra la cede in affitto a terzi per brevi periodi come casa vacanza e registra l'abitazione in un sito denominato B&B. E' possibile affermare che nn si configura esercizio di attività ricettiva? in questi casi può essere chiesta la tassa di soggiorno?
un privato possiede due abitazioni. In una ci vive, l'altra la cede in affitto a terzi per brevi periodi come casa vacanza e registra l'abitazione in un sito denominato B&B. E' possibile affermare che nn si configura esercizio di attività ricettiva? in questi casi può essere chiesta la tassa di soggiorno?
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[color=red][b]LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2017, N. 16[/b][/color]
Norme in materia di turismo
Sono "case e appartamenti per le vacanze (CAV)" le strutture ricettive composte da unità abitative ubicate nello stesso comune o in comuni limitrofi delle quali il gestore abbia legittimamente, a qualsiasi titolo, la disponibilità non occasionale e organizzata. Tali unità abitative, in numero non inferiore a tre, composte ciascuna da uno o più locali, sono arredate e dotate di servizi igienici e cucina autonomi, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l'affitto a turisti, assicurando almeno i servizi di accoglienza e recapito del cliente, pulizia dei locali a ogni cambio di utente, senza offerta di servizi centralizzati o prestazioni di tipo alberghiero, nel corso di una o più stagioni.
1. Si intende per "bed&breakfast" l'attività occasionale di ospitalità e somministrazione della prima colazione svolta nell'abitazione di residenza e domicilio abituale per mezzo della propria normale conduzione familiare da effettuarsi in non più di tre stanze e con un massimo di dieci posti letto, più un eventuale letto aggiunto per stanza in caso di minori di dodici anni, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e senza organizzazione in forma d'impresa; la porzione di immobile adibita all'ospitalità e alla somministrazione della prima colazione può essere sottoposta a controlli ispettivi sul posto da parte dei soggetti esercenti le funzioni di vigilanza di cui all'articolo 25. Le strutture di cui al presente comma sono inserite in uno specifico registro presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo.
2. Si intende per "domo" l'attività ricettiva di ospitalità ed eventuale somministrazione della prima colazione svolta in non più di sei camere ubicate in un'unica unità immobiliare o in non più di due appartamenti ammobiliati, anche non situati nello stesso stabile, purché localizzati a non più di 100 metri di distanza l'uno dall'altro, nelle quali sono forniti alloggio e servizi complementari che comprendono la pulizia dei locali e la sostituzione della biancheria almeno una volta la settimana e a ogni cambio di cliente. Tale attività è obbligatoriamente iscritta al registro imprese.
3. Si intende per "boat&breakfast" l'attività di ospitalità svolta a bordo di unità da diporto ormeggiate in porto.
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Se il Comune ha previsto nella disciplina dell'impsota di soggiorno l'applicabilità anche a CAV e B&B ed eventualmente locazioni turistiche ... si applica