Buongiorno Simone, ho una situazione un po' ingarbugliata da sottoporti:
In data 06.03.2012, la titolare originaria di un posteggio in concessione decennale di un mercato settimanale presenta una SCIA di subingresso per reintestarsi la titolarità del posteggio medesimo a seguito di risoluzione di contratto di comodato d'uso a titolo gratuito.
16.03.2012 questo Ufficio respinge detta SCIA perchè irricevibile in quanto mancante di elementi essenziali (fra cui la firma), tanto è vero che l'Uff. Protocollo non l'ha nemmeno protocollata.
20.03.2012 la Sig.ra titolare originaria ripresenta una nuova SCIA di subingresso.
23.03.2012 questo Ufficio prende atto della SCIA, chiedendo però un'integrazione documenti che attesti il ricevimento da parte del comodatario della disdetta del contratto inviatagli per raccomandata, perchè mancante.
27.03.2012 il comodatario protocolla una copia di un telegramma inviato alla titolare comodante, per comunicarle il proprio dissenso alla risoluzione, dal quale si evince il ricevimento della raccomandata di disdetta.
28.03.2012 un terzo acquirente presenta regolare SCIA di subingresso a seguito di stipula contratto di compravendita del posteggio del mercato settimanale in questione, allegando copia del contratto stipulato in data 08.03.2012.
29.03.2012, la titolare originaria invia dichiarazione sostitutiva di atto notorio, cha attesta il ricevimento della raccomandata da parte del comodatario a seguito di ricerche presso l'ufficio postale competente.
05.04.2012 l'avv. del comodatario invia una lettera in cui contesta la decorrenza dell'efficacia della disdetta del contratto di comodato gratuito, che ha una durata annuale con decorrenza 02.01.2008 ed è tacitamente rinnovabile di anno in anno e quindi la disdetta inviata dalla titolare comodante il 23.02.2012 potrà valere solo per impedire il rinnovo al 02.01.2013.
Questi schematicamente sono i fatti .
Premesso che riteniamo che non sia possibile entrare più di tanto nel merito delle questioni giuridiche di carattere strettamente privatistico, anche sul piano pubblico/amministrativo abbiamo delle perplessità.
Su quest'ultimo l'aspetto che maggiormente rileva sta nel fatto che la titolare comodante ha presentato in data 20.03.2012 una SCIA di subingresso contenente dichiarazioni non veritiere in quanto l'8.03.2012 aveva già venduto il posteggio che ancora non si era regolarmente reintestata.
Le disposizioni sanzionatorie di cui all'art. 21 L. 241/90 prevedono "In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato".
Quindi dobbiamo trasmettere il tutto al Comando P.M.per la segnalazione in Procura?
se la sig.ra comodante, reintestandosi la titolarità del ramo d'azienda, avesse esercitato l'attività direttamente, avremmo dovuto avviare un procedimento per cessazione dell'attività? ma in realtà la comodante non ha mai materialmente ripreso l'attività, che, oltretutto, in virtù dell'ultimo subingresso è passata al terzo acquirente, che da quanto riportato nel contratto si può ritenere in buona fede.
A tutte queste considerazioni, rimane sottesa la questione giuridica privatistica, dal momento che le parti del contratto di comodato non sono d'accordo sulla decorrenza dell'efficacia della disdetta:
- il comodatario sostiene quanto riferito a mezzo della lettera dell'avv. del 5.4.2012 di cui sopra;
- il comodante ritiene invece di aver regolarmente risolto (probabilmente perchè è vero che nel contratto c'è scritto che "la durata del presente contratto viene tra le parti convenuta in anni uno con decorrenza dal 2 gennaio 2008 e sarà tacitamente rinnovato di anno in anno", ma non aggiunge nient'altro sulle modalità e sui tempi di comunicazione della disdetta, per cui rifacendosi alle norme del codice civile, che lo stesso contratto richiama per tutto quanto non è espressamente previsto, in qualsiasi momento il comodante può chiedere la restituzione del bene ed il comodatario ha l'obbligo di restituirlo).
Probabilmente dovrà pronunciarsi il giudice al riguardo, a meno che non trovino un accordo, ma come si combina questo nel nostro caso specifico?
Ti ringrazio anticipatamente per qualsiasi informazione o parere tu voglia mandarmi al riguardo.
Saluti
Per l'U.O. Commercio AA.PP.
Gioia Galeotti
CIao,
a mio avviso non vi sono false dichiarazioni.
Occorre distinguere il rientro in possesso dell'azienda (vicenda civilistica) dalle comunicazioni di subingresso (vicenda amministrativa).
Le due fasi sono DISGIUNTE.
Alla data della scia di subingresso il soggetto aveva, a suo avviso, dato disdetta ed era rientrata in possesso dell'azienda.
Per te è sufficiente. NON DEVI indagare oltre ... spetterà al giudice civile in primo grado, secondo e cassazione stabilre fra 20 anni circa chi aveva ragione.
Nel frattempo tutti i passaggi sembrano regolari e per te il terzo ha titolo a subentrare ed operare.
Questi casi sono ricorrenti e il Comune deve limitarsi a richiedere i titoli astrattamente idonei senza entrare nel merito di raccomandate, disdette o altre vicende.