Buongiorno, il titolare di un esercizio al dettaglio di vicinato vorrebbe esporre, senza porre in vendita ma con intento promozionale, i propri prodotti (non alimentari) all'interno di uno studio di logopedista. Può farlo anche se il locale non potrà essere inaccessibile al pubblico, dal momento che negli stessi locali ci saranno i pazienti dello studio? Ci sono degli adempimenti da parte dei due soggetti? E quale destinazione d'uso sarebbe compatibile, se ciò rileva? Preciso che la messa a disposizione di parte dello studio da parte del professionista sarebbe a titolo gratuito.
Grazie in anticipo per l'aiuto!
In generale la MERA ESPOSIZIONE (senza vendita) è soggetta a SCIA per agenzia d'affari, per cui la destinazione d'uso dovrà essere compatibile con quella di agenzia d'affari appunto, per cui devi verificare cosa dicono le NTA del PGT.
L'attività di logopedista è però attività medica, per cui va verificata la fattibilità di tale attività nei medesimi locali anche con ATS.
Chiarissimo, grazie mille! Solo una precisazione: la SCIA per agenzia d'affari va presentata perchè c'è l'accesso del pubblico nei locali in cui sono esposti i prodottti o si sarebbe dovuta fare in ogni caso?
Per l'esposizione è prevista sempre la SCIA per agenzia d'affari ai sensi dell'art. 115 TULPS, come disposto dall'art. 208 del regolamento di esecuzione del TULPS.
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Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635
"Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza"
Art. 208
Deve munirsi della licenza, di cui all'articolo 115 della Legge, chiunque, sia pure viaggiatore di commercio, faccia, in qualsiasi luogo, temporanea esposizione di merci anche a scopo di pubblicità o di commissioni, senza procedere a vendita delle cose esposte.