Buongiorno,
avete dei fac-simile di regolamento o sapete di qualche comune che ha già provveduto a deliberare il nuovo regolamento per tintolavanderie, acconciatori ed estetiste?
grazie
Mi dispiace, non ho un facsimile e nemmeno ho trovato in rete comuni lombardi che abbiano approvato di recente regolamenti in materia.
Personalmente ritengo che le materie siano già sufficientemente normate a livello nazionale e regionale, anche se Regione Lombardia nei suo regolamenti comunali prevede sempre obbligatoriamente per i comuni una regolamentazione locale (cfr. art. 11 del Regolamento Regionale 22 marzo 2016 , n. 5 per estetiste ed art. 10 del Regolamento Regionale 1 febbraio 2018 , n. 5 per tintolavanderie).
L'Art. 10 DEL REGOLAMENTO REGIONALE dice che i Comuni devono adottare un regolamento ALLA LETTERA "E" RECITA :
e) le modalità per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 5 della legge 84/2006 e del presente regolamento.
il mio dubbio è questo " se non delibero un regolamento in caso di sanzione, le somme devono essere introitate dalla Regione?
Non sono un esperto in materia sanzionatoria... in attesa di più autorevole parere a mio avviso non è il regolamento comunale che definisce a chi va la sanzione, ma la norma nazionale.
Tanto è vero che l'art. 5 c. 1 della L. 22/02/2006, n. 84 dispone che "sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a 250 euro e non superiori a 5.000 euro, [u]secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni[/u]".
Il Reg. reg. 01/02/2018, n. 5 all'art. 9 si limita a rimandare alla l. 84/2006 ("[i]si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 5 della legge 84/2006[/i]").
L'Art. 10 DEL REGOLAMENTO REGIONALE dice che i Comuni devono adottare un regolamento ALLA LETTERA "E" RECITA :
e) le modalità per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 5 della legge 84/2006 e del presente regolamento.
il mio dubbio è questo " se non delibero un regolamento in caso di sanzione, le somme devono essere introitate dalla Regione?
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Il regolamento comunale NON POTREBBE stabilire l'autorità competente nè la destinazione dei proventi che sono definiti ex lege.
Un regolamento non serve neanche per disciplinare le sanzioni il cui procedimento è stabilito nella L. 689/1981.
DICIAMO che un regolamento NON è indispensabile .... potrebbe essere utile per aspetti di dettaglio ... ma non è fondamentale.
Sugli acconciatori in lombardia ricorso i recenti aggiornamenti:
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/imprese/imprese-manufatturiere-artigiane-e-di-servizi/regolamento+regionale+1+febbraio+2018+n+4
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=rr002018020100004&view=showdoc&iddoc=rr002018020100004&selnode=rr002018020100004
Un regolamento che vada a regolamentare una attività già regolamentata non solo lo ritengo non indispensabile ma burocraticamente a limiti inaccettabili. A maggior ragione per una attività che non nuoce a nessuno se non alla concorrenza. Nonostante la norma regionale sembrerebbe non dare adito ad interpretazioni non so quanti Comuni raccoglieranno tale obbligo.
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