La Questura ha comunicato che a carico di un titolare di esercizio di vicinato risulta:
- sentenza del 2003 del Gip Tribunale di ? per il reato di cui art. 640 C.P. (truffa);
- sentenza Corte di Appello di ? del 2016 confermata dalla Corte di Cassazione nel Giugno 2017 per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/90 (detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti in concorso).
Bisogna ricorrere alla revoca/inibizione dell'autorizzazione in possesso;
E' necessario comunicare l'avvio del procedimento?
Avresti un fac-simile di modello per la revoca e/o per l'avvio del procedimento?
Ti ringrazio.
La Questura ha comunicato che a carico di un titolare di esercizio di vicinato risulta:
- sentenza del 2003 del Gip Tribunale di ? per il reato di cui art. 640 C.P. (truffa);
- sentenza Corte di Appello di ? del 2016 confermata dalla Corte di Cassazione nel Giugno 2017 per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/90 (detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti in concorso).
Bisogna ricorrere alla revoca/inibizione dell'autorizzazione in possesso;
E' necessario comunicare l'avvio del procedimento?
Avresti un fac-simile di modello per la revoca e/o per l'avvio del procedimento?
Ti ringrazio.
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Non hai indicato l'entità della condanna del secondo reato (il primo non è ostativo).
NEANCHE il secondo apparirebbe ostativo ma dipende dall'entità della condanna
DLgs 59/2010
Art. 71. (Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)
1. Non possono esercitare l'attività commerciale dì vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;
dal casellario giudiziale emerge:
Giugno 2016 Sentenza Corte di Appello di ? irrevocabile il Giugno 2017
- in parziale riforma della sentenza emessa in data Novembre 2015 dal G.U.P. Tribunale di ?
- dichiarato inammissibile il ricorso dalla Corte di Cassazione di Roma in data Giugno 2017 1° reato) detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti in concorso art. 110 C.P., art. 73 DPR 09.10.1990 n. 309 (commesso a Febbraio 2015 in ?) recidiva: art. 99 comma 1 C.P. (generica)
Dispositivo: attenuanti generiche art. 62 Bis C.P. reclusione anni 3, multa 40,000,00 euro e ritenute le diminuenti di rito del giudizio abbreviato
pena accessoria:
- interdizione dai pubblici Uffici per anni 5
misura di sicurezza:
- confisca e distruzione di quanto in sequestro
provvedimento successivo emesso durante l'esecuzione del provvedimento
06.07.2017 con Decreto del Procuratore Generale della Repubblica di ? disposta la sospensione dell'esecuzione della pena (art. 656 comma 5 C.P.P. - L. 165/98
sospensione pena: reclusione anni 1 mesi 6 giorni 20.
Resto in attesa delle tue considerazioni. Grazie
dal casellario giudiziale emerge:
Giugno 2016 Sentenza Corte di Appello di ? irrevocabile il Giugno 2017
- in parziale riforma della sentenza emessa in data Novembre 2015 dal G.U.P. Tribunale di ?
- dichiarato inammissibile il ricorso dalla Corte di Cassazione di Roma in data Giugno 2017 1° reato) detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti in concorso art. 110 C.P., art. 73 DPR 09.10.1990 n. 309 (commesso a Febbraio 2015 in ?) recidiva: art. 99 comma 1 C.P. (generica)
Dispositivo: attenuanti generiche art. 62 Bis C.P. reclusione anni 3, multa 40,000,00 euro e ritenute le diminuenti di rito del giudizio abbreviato
pena accessoria:
- interdizione dai pubblici Uffici per anni 5
misura di sicurezza:
- confisca e distruzione di quanto in sequestro
provvedimento successivo emesso durante l'esecuzione del provvedimento
06.07.2017 con Decreto del Procuratore Generale della Repubblica di ? disposta la sospensione dell'esecuzione della pena (art. 656 comma 5 C.P.P. - L. 165/98
sospensione pena: reclusione anni 1 mesi 6 giorni 20.
Resto in attesa delle tue considerazioni. Grazie
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L'art. 73 prevede numerose fattispecie, ma nel caso concreto sembra sia stato applicato il minimo (o prossimo) sia nella pena detentiva che in quella pecuniaria e comunque il reato base prevede una pena superiore.
Pur essendo un po' complesso il reato sembra OSTATIVO sia per l'entità della pena SIA perchè è stata adottata una misura di sicurezza.
Cita quindi sia il comma 1 lett. C) che lett. F)
Devo comunicare l'avvio del procedimento?
Si tratta di commercio di vicinato non alimentare (auto nuove ed usate);
Avresti un fac-simile per la revoca/inibizione?
Ti ringrazio per la disponibilità.
Devo comunicare l'avvio del procedimento?
Si tratta di commercio di vicinato non alimentare (auto nuove ed usate);
Avresti un fac-simile per la revoca/inibizione?
Ti ringrazio per la disponibilità.
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Se sei nei 60 gironi dalla presentazione invia comunicazione diretta senza avvio ... cita art. 19 e normativa di riferimento.
Non ho facsimile.
Se sei fuori dei 60 giorni avvio ai sensi del 21 nonies. Assegna 10 giorni e poi dichiara decadenza.
La comunicazione mi è giunta dalla Questura.
La ditta individuale è già titolare di autorizzazione di commercio in sede fissa da parecchi anni per la vendita al dettaglio di auto nuove ed usate.
La comunicazione mi è giunta dalla Questura.
La ditta individuale è già titolare di autorizzazione di commercio in sede fissa da parecchi anni per la vendita al dettaglio di auto nuove ed usate.
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OK, allora devi procedere con avvio del procedimento, assegna un termine congruo (minimo 10 giorni ... ma in questo caso potresti anche fare 30) e suggerisci al soggetto di modificare la compagine sociale per "salvare" la scia.
Ovviamente l'esercizio medio-tempore dell'attività senza requisiti può portare alla sanzione pecuniaria ...