Data: 2018-06-01 07:04:22

Casa vacanze non imprenditoriale o locazione breve?

Regione Lombardia

Quale precisa distinzione esiste tra casa vacanze in forma non imprenditoriale e locazione breve ad uso turistico?
Nel caso in cui venga elevata sanzione a casa vacanze che non ha effettuato la relativa comunicazione, come distinguerla dalla locazione breve? Si fa riferimento alla sola denominazione utilizzata?

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Data: 2018-06-01 21:51:59

Re:Casa vacanze non imprenditoriale o locazione breve?

Le case e appartamenti per vacanze sono definite dall'art. 26 c. 1 della L.R. 01/10/2015, n. 27, il quale dispone che:
[i]1. Sono definite case e appartamenti per vacanze le strutture ricettive gestite in modo unitario e organizzate per fornire alloggio e eventualmente servizi complementari, in unità abitative, o parti di esse, con destinazione residenziale, composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocate in un unico complesso o in più complessi immobiliari.[/i]

L'art. 53 c. 1 del D.Lgs. 23/05/2011, n. 79 invece tratta delle "Locazioni ad uso abitativo per finalità turistiche", disponendo che:
[i]1. Gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione.[/i]

L'art. 3 c. 3 e l'art. 8 c. 2 del Reg. reg. 05/08/2016 interviene di fatto equiparando sotto il profilo degli adempimenti le CAV e le locazioni turistiche di durata inferiore a 30 giorni:
[i]3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli alloggi o porzione degli stessi dati in locazione per finalità turistiche per una durata non superiore ai 30 giorni ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo)";[/i]

[i]2. Le case e appartamenti per vacanze, compresi gli alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche per una durata non superiore ai 30 giorni ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono intraprese previa comunicazione di inizio attività al comune competente per territorio.[/i]

Infine l'art. 38 c. 8 del citato regolamento dispone che:
[i]8. Tutte le strutture ricettive alberghiere e non alberghiere, compresi gli alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), sono tenuti, oltre al rispetto delle vigenti normative in materia fiscale e di sicurezza previste dalla normativa statale vigente, alla comunicazione dei flussi turistici e all'adempimento della denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza.
[/i]

Stante quanto sopra la differenza tra CAV gestite in forma non imprenditoriale e locazioni di durata inferiore ai 30gg, potrebbe stare nella fornitura di "eventuali servizi complementari" previsti di fatto nella l.r. per le CAV, ma che non devono configurare l'attività di impresa per la forma non imprenditoriale (vedi giurisprudenza tributaria).

riferimento id:45246

Data: 2018-06-02 13:55:45

Re:Casa vacanze non imprenditoriale o locazione breve?


Regione Lombardia

Quale precisa distinzione esiste tra casa vacanze in forma non imprenditoriale e locazione breve ad uso turistico?
Nel caso in cui venga elevata sanzione a casa vacanze che non ha effettuato la relativa comunicazione, come distinguerla dalla locazione breve? Si fa riferimento alla sola denominazione utilizzata?
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Confermo quanto detto da Alberto. Il confine fra le due attività è "labile". Nella locazione ad uso turistico (breve) si ha un mero contratto, senza servizi accessori e non nell'ambito di attività ricettiva.
la CAV rimane una attività ricettiva con servizi accessori.

A volte è difficile distinguere le due ipotesi.

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