Dovendo procedere al rinnovo della commissione in oggetto, ho avuto modo di vedere vari decreti sindacali nei quali viene indicato:
qualora la verifica riguardi un impianto sportivo la Commissione sarà integrata con un rappresentante del CONI, con funzioni consultive, così come disposto dall’art. 3, comma 6, D.M. Interno 18.03.1996;
tale normativa però parla di commissione provinciale.
Di chi è la competenza??
se si trattasse di un collaudo del ns campo sportivo è giusto convocare la commissione comunale e affiancare un rappresentante del CONI??
Dovendo procedere al rinnovo della commissione in oggetto, ho avuto modo di vedere vari decreti sindacali nei quali viene indicato:
qualora la verifica riguardi un impianto sportivo la Commissione sarà integrata con un rappresentante del CONI, con funzioni consultive, così come disposto dall’art. 3, comma 6, D.M. Interno 18.03.1996;
tale normativa però parla di commissione provinciale.
Di chi è la competenza??
se si trattasse di un collaudo del ns campo sportivo è giusto convocare la commissione comunale e affiancare un rappresentante del CONI??
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NON SEMPRE INTERVIENE LA PROVINCIALE SUGLI IMPIANTI SPORTIVI:
Art. 142 Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635
La verifica da parte della commissione provinciale di cui al presente articolo e' sempre prescritta:
a) nella composizione di cui al primo comma, eventualmente integrata con gli esperti di cui al secondo comma, per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
b) con l'integrazione di cui all'articolo 141-bis, terzo comma, per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della sanita'.
QUINDI SOPRA I 5000 SPETTATORI C'E' LA PROVINCIALE, SOTTO LA COMUNALE.
L'ART. 141 BIS DISPONE: Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o piu' esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.
FRA TECNICI IN ALTRA DISCIPLINA CI PUO' ESSERE ANCHE IL MEMBRO CONI