Data: 2018-05-30 11:19:03

Licenza spettacoli viaggianti

Buongiorno, ho ricevuto domanda di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante su tutto il territorio nazionale.

Al controllo dei requisiti art. 11 del Tulps del richiedente emerge dal casellario che è stato condannato:
17/10/2017 PROVVEDIMENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ...
[b]CUMULO[/b] DELLE PENE INFLITTE CON I PROVVEDIMENTI:
-22/03/2005 CORTE DI APPELLO DI ... ( riportato al n.ro 3)
-23/03/2006 G.U.P. TRIBUNALE DI ... ( riportato al n.ro 5)
-06/07/2006 G.U.P. TRIBUNALE DI ... ( riportato al n.ro 6)
-09/04/2008 TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA DI ... ( riportato al n.ro 7)
[b]Determinata la Pena da Scontare in:  RECLUSIONE ANNI 3 MESI 5, MULTA 1.550,00 EURO[/b]

E' possibile negare la licenza per condanna a pena restrittiva superiore a 3 anni per delitto non colposo oppure nel caso di specie essendo cumulo non vale la somma della condanna?

L'art. 11 prevede la [b]possibilità[/b] di negare la licenza per furto, se fra i svariati reati commessi c'è furto continuato in concorso con una condanna inferiore a tre anni posso negare la licenza?

Grazie per la collaborazione in questo ambito così intricato

riferimento id:45224

Data: 2018-05-30 14:02:03

Re:Licenza spettacoli viaggianti

Il tema fondamentale che riguarda i requisiti tulps è: decorsi 5 anni (in analogia con la disciplina del commercio) si ha "riabilitazione amministrativa" o sono ostativi anche reati molto datati nel tempo?
Nel caso di specie si parla di 10 anni.

Ciò premesso nel caso di specie il problema non si pone perchè i SINGOLI REATI non sono ostativi (irrilevante il cumulo delle pene).
Rimane il DUBBIO relativo alla BUONA CONDOTTA (art. 11 comma 2) ed alla valutazione del complesso dei reati. A mio avviso anche in questo caso non si può negare la licenza in quanto trattasi di reati limitaqti in un arco temporale ristretto e comunque sufficientemente "datati" dopo i quali non sembrano esservi nuovi illeciti penali (controlla i CARICHI PENDENTI).
Se dovessero invece emergere dai carichi pendenti reati "particolari" potresti ritenere insussistente la buona condotta.

riferimento id:45224

Data: 2018-05-31 06:17:41

Re:Licenza spettacoli viaggianti

Grazie per la sempre cortese e puntale risposta.

Posso solo chiederle la spiegazione per cui il furto ex art. 624 cp citato nell'art 11 del Tulps ( per cui il richiedente è stato condannato ) non è da considerare motivo ostativo?

P.S. nel precedente post avevo citato sono una condanna (quella con cumulo oltre i tre anni) ma il certificato è ben più composito e nei carichi pendenti ci sono due procedimenti in corso per riciclaggio. tenderei ad escludere che ci sia buona condotta.

Grazie ancora

riferimento id:45224

Data: 2018-06-02 11:04:37

Re:Licenza spettacoli viaggianti

Grazie per la sempre cortese e puntale risposta.
[color=red]grazie a te per il contributo[/color]

Posso solo chiederle la spiegazione per cui il furto ex art. 624 cp citato nell'art 11 del Tulps ( per cui il richiedente è stato condannato ) non è da considerare motivo ostativo?
[color=red]anche se il TULPS non lo prevede riteniamo che si debba applicare la valutazione dei reati nell?ULTIMO QUINQUENNIO ... altrimenti la norma penalizzerebbe IN ETERNO un soggetto che ha commesso uno dei reati ostativi. Inoltre pare di capire che il singolo reato di furto non abbia comportato una pena superiore ai 3 anni (quindi non è ostativo in quanto non rileva il CUMULO con altre condanne)[/color]

P.S. nel precedente post avevo citato sono una condanna (quella con cumulo oltre i tre anni) ma il certificato è ben più composito e nei carichi pendenti ci sono due procedimenti in corso per riciclaggio. tenderei ad escludere che ci sia buona condotta.
[color=red]la situazione a questo punto cambia ....

In questi casi il suggerimento pratico è:
1) contattare per le vie brevi l'interessato dicendogli che è bene che cambi amministratore perchè la situazione è compromessa anche e soprattutto se quei carichi pendenti si trasformeranno in condanne definitive
2) se accetta (quindi immediatamente rinuncia alla pratica presentata) hai risolto
3) altrimenti fai preavviso di rigetto 10 bis per carenza requisiti motivando per esistenza di furto (dubbia, ma ti conviene citarla) + carichi pendenti che escludono la buona condotta e poi fai diniego [/color]

Grazie ancora

riferimento id:45224
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