Data: 2012-04-13 08:21:02

attività di vendita ai soci del circolo

Nei locali di un circolo affiliato AICS nel quale si svolge "attività riferibile a espressioni filosofiche dell'individuo che comportano attività motorie" si intende iniziare la vendita, per i soli soci, di bevande. Chiedo conferma del procedimento: s.c.i.a. per spaccio interno (art. 64 L.R. 28/2005) con requisiti professionali per settore alimentare; notifica sanitaria. Per la destinazione d'uso dei locali riterrei applicabile la "deroga" prevista dall'art. 32, comma 4 della L. 383/2000.  Per quanto riguarda i requisiti professionali non mi sembra che per gli spacci interni siano previste esclusioni come invece previsto per i  circoli che effettuano direttamente la somministrazione. E' corretto? Grazie

riferimento id:4522

Data: 2012-04-13 12:11:55

Re:attività di vendita ai soci del circolo


Nei locali di un circolo affiliato AICS nel quale si svolge "attività riferibile a espressioni filosofiche dell'individuo che comportano attività motorie" si intende iniziare la vendita, per i soli soci, di bevande. Chiedo conferma del procedimento: s.c.i.a. per spaccio interno (art. 64 L.R. 28/2005) con requisiti professionali per settore alimentare; notifica sanitaria. Per la destinazione d'uso dei locali riterrei applicabile la "deroga" prevista dall'art. 32, comma 4 della L. 383/2000.  Per quanto riguarda i requisiti professionali non mi sembra che per gli spacci interni siano previste esclusioni come invece previsto per i  circoli che effettuano direttamente la somministrazione. E' corretto? Grazie
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[color=red]TUTTO CORRETTO
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Data: 2013-01-16 22:23:41

Re:attività di vendita ai soci del circolo


Nei locali di un circolo affiliato AICS nel quale si svolge "attività riferibile a espressioni filosofiche dell'individuo che comportano attività motorie" si intende iniziare la vendita, per i soli soci, di bevande. Chiedo conferma del procedimento: s.c.i.a. per spaccio interno (art. 64 L.R. 28/2005) con requisiti professionali per settore alimentare; notifica sanitaria. Per la destinazione d'uso dei locali riterrei applicabile la "deroga" prevista dall'art. 32, comma 4 della L. 383/2000.  Per quanto riguarda i requisiti professionali non mi sembra che per gli spacci interni siano previste esclusioni come invece previsto per i  circoli che effettuano direttamente la somministrazione. E' corretto? Grazie
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Destinazione urbanistica immobili sede di circoli privati
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