Si chiede delucidazioni, considerato lo stampato allegato alla SCIA effettuata ai sensi dell'art. 57 c.1 della L.R. 28/2005, in cui nell'ultima pagina sembrerebbe richiedere la compilazione della perizia giurata, contestuale alla presentazione della SCIA, che invece si ritiene debba essere presentata in sostituzione del collaudo, come indicato all'art. 58 c.7 della stessa legge.
riferimento id:45211
Si chiede delucidazioni, considerato lo stampato allegato alla SCIA effettuata ai sensi dell'art. 57 c.1 della L.R. 28/2005, in cui nell'ultima pagina sembrerebbe richiedere la compilazione della perizia giurata, contestuale alla presentazione della SCIA, che invece si ritiene debba essere presentata in sostituzione del collaudo, come indicato all'art. 58 c.7 della stessa legge.
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La PERIZIA GIURATA non occorre p3er le variazioni art. 57 comma 1 qualunque cosa dica lo stampato.
La perizia giurata (si intende tale quella in cui il tecnico dichiara davanti alla cancelleria del tribunale di aver correttamente eseguito l'attività previa ammonizione delle responsabilità penali) non occorre neanche nel COLLAUDO in quanto tale procedura è sostituita dall'autocollaudo ai sensi dell'art. 10 DPR 160/2010.
La norma in questione va coordinata con il DPR 160/2010. la moduliswtica non è prescrittiva e non può modificare le disposizioni normative.