Ti chiedo gentilmente la procedura ed eventuale modulistica per l'esercizio attività di raccolataa materiale ferroso e conferimento presso centro autorizzato, dietro corrispettivo. GRAZIE
riferimento id:452Riporto una serie di indicazioni già fornite in occasione di analoghi quesiti sul vecchio forum:
I materiali ferrosi sono dei rifiuti ed in quanto tali sono soggetti alle norme del dlgs 152/2006.
Tuttavia sono materiali particolari e pertanto suggerisci all'interessato di approfondire lo studio della dottrina e della giurisprudenza sull'argomento
La loro commercializzazione è poi soggetta alla DIA per vendita di cose usate (tranne il caso, frequente, che si tratti di oggetti di scarso valore).
QUINDI in sintesi, di regola, servono solo le procedure in campo ambientale.
Per approfondimenti:
http://www.lexambiente.it/modules.php?name=News&file=article&sid=2877
http://www.lexambiente.it/modules.php?name=News&file=article&sid=2888
http://www.lexambiente.it/modules.php?name=News&file=article&sid=2430
http://www.lexambiente.it/modules.php?name=News&file=article&sid=2399
http://www.lexambiente.it/modules.php?name=News&file=article&sid=1793
http://www.lexambiente.it/modules.php?name=News&file=article&sid=1660
http://www.lexambiente.it/modules.php?name=News&file=article&sid=1657
http://www.lexambiente.it/modules.php?name=News&file=article&sid=1279
SUGGERISCO QUESTO APPROFONDIMENTO ULTERIORE:
http://www.marilisabombi.it/doc/Cenciaoli%20e%20ferrivecchi.pdf
Un residente intende presentare domanda di autorizzazione per commercio ambulante non alimentare, di RIFIUTI in base all'art. 266 c. 5 D.Lgs. 152/2006 (T.U.Ambiente). Nello specifico il residente preleva materiale ferroso per poi rivederlo a soggetti autorizzati alla gestione di rifiuti recuperabili. Il Comune può rilasciare l'autorizzazione in forma itinerante per tale fattispecie?
RISPOSTA:
Con riferimento al quesito in oggetto si ritiene che la raccolta e il trasporto in forma ambulante di rifiuti rottami ferrosi, è da considerarsi a tutti gli effetti attività di commercio in forma ambulante. Si aggiunge che l’attivita` di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi (rottami ferrosi) prodotti da terzi effettuata in forma ambulante non configura il reato di gestione rifiuti non autorizzata, sempre che il soggetto sia abilitato all’esercizio dell’attività in forma ambulante e che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio. (Cass. pen., sez. III, 14 maggio 2009, n. 20249).
http://www.conord.org/portale/notizia.php?notizia=1&ID=3190
Inoltre:
http://www.provincia.ct.it/il_territorio/ambiente/ecologia_ed_energia/immagini/nota_ambulanti.pdf
Recupero dei rottami metallici: il Regolamento Ue n. 333/2011 è compatibile con la Direttiva n. 2008/98/Ce? (parte prima)
di Franco Giampietro e Maria Grazia Boccia
http://lexambiente.it/rifiuti/179/7948-rifiuti-recupero-dei-rottami-metallici.html
Ambiente e territorio
I ROTTAMI FERROSI
I rottami ferrosi conservano la qualifica di rifiuto sino alla conclusione dell'intero processo di trasformazione che ne determina la trasformazione in veri e propri prodotti siderurgici (Tribunale di Brescia, Sez. Riesame, sentenza n. 1198 del 22 dicembre 2009).
http://www.edkeditore.it/edk/newsletter/PLCOM/2012/PLCOM_12-2012/PLCOM_12-2012_05.html
ILLEGITTIMO il trasporto di rifiuti privo di autorizzazione anche se occasionale
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=12489.new#new
Una proposta costruttiva per svolgere l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti «in forma ambulante»
http://lexambiente.it/rifiuti/179-dottrina179/9608-rifiuti-una-proposta-costruttiva-per-svolgere-lattivita-di-raccolta-e-trasporto-di-rifiuti-in-forma-ambulante-.html
Commercio ambulante di rottami ferrosi: gli effetti della semplificazione
Cass. pen., 15 luglio 2015, n. 30466
http://buff.ly/1Kc2cs8
Raccolta e trattamento dei rifiuti di rame - NUOVE NORME
[img width=300 height=240]http://www.casertace.net/wp-content/uploads/2013/11/Rame.jpg[/img]
Art-. 30 del Disegno di legge: S. 1676. - "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (2093-B) - APPROVATO DEFINITIVAMENTE - nuove norme in materia
[color=red][b]Art. 30. (Raccolta e trattamento dei rifiuti di rame).[/b][/color]
1. All'articolo 188 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvede direttamente al loro trattamento deve consegnarli unicamente ad imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o alle attività di commercio o di intermediazione senza detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità all'articolo 212, comma 5, ovvero al recupero o smaltimento dei rifiuti, autorizzati ai sensi delle disposizioni della parte quarta del presente decreto. Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la disciplina di cui all'articolo 266, comma 5».
[b]TESTO COMPLETO: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=31039.0[/b]