Data: 2018-05-28 07:23:59

Autorizzazione SLOT tabaccheria che effettua trasferimento in zona

Buongiorno.
Ho un problema non indifferente e vorrei capire se ci sono margini per risolverlo.
Nel 2009 ho presentato una regolare SCIA al mio comune (Roma) per l'installazione di SLOT e da allora ho operato regolarmente.
Di tale domanda conservo regolare documentazione con tanto di timbro e protocollo del comune.
Ora sto effettuando trasferimento "rivendita tabacchi in zona" cosa che segue una certa normativa dettata da AAMS e spostandomi di solo 40 m secondo il comune dovrei presentare una nuova SCIA.
Allo stato dell'ultimo regolamento emanato dal comune di Roma non avrei i requisiti in quanto prossima ad un luogo sensibile (lo ero anche prima nel vecchio locale solo che allora non vi era il regolamento in vigore di cui in questione).
Ho una soluzione per mantenere l'esercizio SLOT?
Così come nel trasferimento mantengo rivendita tabacchi e concessione giochi, vorrei trovare una strada per poter continuare ad avere le SLOT in tabaccheria.
Vi ringrazio in anticipo per le risposte.

riferimento id:45188

Data: 2018-05-28 13:57:17

Re:Autorizzazione SLOT tabaccheria che effettua trasferimento in zona

La regione Lazio ha una legge regionale praticamente “in bianco” dato che vieta le installazioni di SLOT e VLT nelle vicinanze dai luoghi sensibili, entro la distanza indicata dalla normativa statale. La normativa statale, però, ancora non ha previsti tali distanze.
Il comune di Roma, al pari di tanti altri comuni, sull’onda della giurisprudenza tendenzialmente favorevole ai divieti comunali, ha adottato il Reg. n. 31/2017. Lo scopo è quello di arginare la ludopatia o, come indicata tecnicamente, la propensione al Gioco d'Azzardo Patologico (G.A.P.)

All’art. 6 del regolamento comunale è indicato:

[i]Nelle more della definizione delle distanze da parte della normativa statale o regionale, i locali delle sale da gioco con installazione di VLT, delle agenzie per la raccolta di scommesse e degli esercizi che installano giochi con vincita in denaro, devono rispettare una distanza dai luoghi sensibili di seguito indicati, di almeno 350 metri all’interno del perimetro dell’“Anello Ferroviario” di cui alla Zona 2 del PGTU e di almeno 500 metri al
di fuori di esso:
a. istituti scolastici di qualsiasi grado;
b. luoghi di culto;
c. centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani;
d. strutture residenziali o semiresidenziale operanti in ambito sanitario o socioassistenziale;
e. centri anziani.
[…]
La distanza tra locale e luogo sensibile deve essere calcolata prendendo in considerazione il percorso pedonale più breve, misurato partendo dall'accesso del luogo sensibile all'ingresso del locale da gioco.
[…]
[/i]
All’art. 7 è disposto:
[i][…]
L'installazione di apparecchi e congegni automatici e semiautomatici da trattenimento con vincita in denaro o ticket è subordinata ad [b]apposita comunicazione[/b] al SUAP territorialmente competente, [b]ai fini della verifica delle disposizioni di cui al presente Regolamento[/b][/i].

Nel regolamento non è disciplinata la fattispecie del “trasferimento”. A questo proposito posso aggiungere che l’attuale giurisprudenza punta l’attenzione alla collocazione intesa sia come avvio ex novo e sia come re-installazione a seguito di trasferimento in altro locale. Alla luce di questo, il trasferimento in altra zona vietata o nella stessa zona vietat, diventa ostativo al mantenimento dei giochi. Sul punto si veda il [b]TAR veneto n. 35/2018[/b]:
[i]… pur trattandosi della medesima attività già gestita anche in data anteriore all’adozione del Regolamento Edilizio in questione, tuttavia il trasferimento della sala giochi in nuovi locali non può che comportare la “apertura” della (medesima) sala giochi in locali diversi da quelli ove precedentemente l’attività era svolta.
La dizione “apertura di sale pubbliche da gioco” di cui al citato art. 30 non va intesa in senso astratto (ovvero con riguardo al rilascio ex novo di una autorizzazione per la gestione di una sala giochi), ma in senso prettamente fisico-materiale, con specifico riferimento alla predisposizione dei locali ove viene effettivamente collocata la sala giochi[/i]...

Per concludere posso dire che l’assenza di una disciplina specifica del trasferimento lascia aperta qualche ipotesi interpretativa e quindi, nell’incertezza, l’esercente potrebbe tentare la strada dell’impugnazione dell’eventuale provvedimento di divieto emesso dall’Amministrazione comunale. Tuttavia, a parere mio, visti i principi giurisprudenziali, le probabilità di far prevalere le proprie ragioni sono veramente minime.

riferimento id:45188

Data: 2018-05-30 12:11:36

Re:Autorizzazione SLOT tabaccheria che effettua trasferimento in zona

Concordo in toto con quanto detto da Mario. In questo caso il problema non è la LR (“collegata” è vincolata in maniera stringente alla norma nazionale) ma il regolamento.
Poche chance che il Comune la faccia aprire.
Il “diritto” conseguito ad avere le slot (in quanto attività avviata in epoca antecedente al regolamento) non permane se si sposta in zona vietata.
Difficile anche vincere e sostenere un ricorso

riferimento id:45188
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it