Sono uscite in Gazzetta Ufficiale le Linee Guida n. 2, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Offerta economicamente piu' vantaggiosa».
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Qui il testo ANAC: http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=64d7046e0a7780427d841b377ba75db0
[color=red][b]Vi riporto alcuni dei passaggi essenziali [/b][/color](togliendo tutte le fomule matematico-geometriche di calcolo):
Si raccomanda alle stazioni appaltanti di definire in maniera chiara e precisa il criterio di
aggiudicazione nonché i criteri di valutazione, i metodi e le formule per l’attribuzione dei punteggi e il
metodo per la formazione della graduatoria, finalizzati all’individuazione dell’offerta economicamente
più vantaggiosa; devono, pertanto, essere evitate formulazioni oscure o ambigue, assicurando la
trasparenza dell’attività e la consapevolezza della partecipazione.
Si raccomanda altresì di elaborare modelli, anche in formato elettronico, che agevolino la
predisposizione e la presentazione delle offerte, tecniche ed economiche da parte dei concorrenti.
Per servizi e forniture “con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato”
devono intendersi quei servizi o forniture che, anche con riferimento alla prassi produttiva sviluppatasi
nel mercato di riferimento, non sono modificabili su richiesta della stazione appaltante oppure che
rispondono a determinate norme nazionali, europee o internazionali.
Si raccomanda, pertanto:
a) in fase di programmazione, di definire le caratteristiche dell’affidamento che consentono di
verificare la sussistenza delle condizioni per le quali il Codice e le presenti linee guida prescrivono o
consentono l’utilizzo di un particolare criterio di aggiudicazione;
b) in fase di progettazione, di avviare la definizione dei criteri di valutazione e dei relativi punteggi;
c) in sede di adozione della determina a contrarre e di elaborazione della documentazione di gara, di
procedere alla compiuta definizione degli ulteriori elementi.
I criteri di valutazione possono comprendere il prezzo o il
costo del ciclo di vita del prodotto, le caratteristiche tecniche, l’impatto sociale e sull’ambiente, ecc.
Ognuno di questi obiettivi per poter essere tenuto in considerazione nell’ambito dell’offerta
economicamente più vantaggiosa deve essere misurabile.
In altri termini, non dovrebbero essere oggetto di valutazione i
requisiti di partecipazione che, per definizione, sono posseduti da tutti i concorrenti, o le condizioni
minime - incluso il prezzo – con cui i lavori, servizi o forniture devono essere realizzati; si dovrebbe
attribuire un punteggio positivo solo a miglioramenti effettivi rispetto a quanto previsto a base di gara.
Al fine di agevolare la partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese, dei giovani
professionisti e delle imprese di nuova costituzione si suggerisce alle stazioni appaltanti di prevedere
criteri di valutazione che valorizzino gli elementi di innovatività delle offerte presentate
.... le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere aggiuntive
rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d’asta. La norma impedisce alla
stazione appaltante di stimolare un confronto competitivo su varianti di tipo meramente
quantitativo nel senso dell’offerta di opere aggiuntive, che potrebbero rivelarsi lesive del
principio di economicità di esecuzione ovvero di qualità della prestazione principale. Il
legislatore ha imposto di non tenere conto di elementi meramente quantitativi nell’ambito di
offerte che debbono prestare attenzione alla qualità, visto che la quantità sconta le valutazioni
dell’offerente (sulla base di quanto è stato già definito dalla stazione appaltante nel progetto e
nel capitolato tecnico) nella parte riservata al prezzo.
In generale si deve attribuire un punteggio limitato (vale a dire inferiore alla misura massima
consentita, del 30%) alla componente prezzo quando si ritiene opportuno valorizzare gli elementi
qualitativi dell’offerta o quando si vogliano scoraggiare ribassi eccessivi ritenuti difficilmente
perseguibili dagli operatori economici; viceversa si deve attribuire un peso maggiore alla componente
prezzo quando le condizioni di mercato sono tali che la qualità dei prodotti offerti dalle imprese è
sostanzialmente analoga.
Limitato deve essere, di regola, il peso attribuito ai criteri di natura soggettiva o agli elementi premianti,
ad esempio non più di 10 punti sul totale, considerato che tali elementi non riguardano tanto il
contenuto dell’offerta ma la natura dell’offerente.
le stazioni appaltanti possono imporre un livello
minimo qualitativo, determinando un valore soglia per il punteggio che le offerte devono ottenere per
determinati criteri, fermo restando che lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato
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[size=18pt]AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
DELIBERA 2 maggio 2018
Linee Guida n. 2, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, recanti «Offerta economicamente piu' vantaggiosa».
(18A03548)
(GU n.120 del 25-5-2018)
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/05/25/18A03548/sg[/size]