Buongiorno e complimenti per il forum, veramente di grosso aiuto.
Vorrei chiedervi se mi potete aiutate a capire, in considerazione di tutto il panorama ultimo sul commercio ( l. 114/1998, 59/2010 e leggi monti successive), su quali basi e con quali regole un comune (della liguria) può vietare il commercio itinerante solo in alcune aree della città. Nello specifico è possibile che un comune si avvalga di una sua legge del [u][b]1977 [/b][/u]che vieta la vendita del commercio ambulante in metà città , intendendo come area vietata tutta quella al di sotto del passaggio della ferrovia ? nel caso il comune non possa più far valere tale normativa perchè non rispondente all'attuale normativa , la legge comunale può considerarsi abrogata?
Buongiorno e complimenti per il forum, veramente di grosso aiuto.
Vorrei chiedervi se mi potete aiutate a capire, in considerazione di tutto il panorama ultimo sul commercio ( l. 114/1998, 59/2010 e leggi monti successive), su quali basi e con quali regole un comune (della liguria) può vietare il commercio itinerante solo in alcune aree della città. Nello specifico è possibile che un comune si avvalga di una sua legge del [u][b]1977 [/b][/u]che vieta la vendita del commercio ambulante in metà città , intendendo come area vietata tutta quella al di sotto del passaggio della ferrovia ? nel caso il comune non possa più far valere tale normativa perchè non rispondente all'attuale normativa , la legge comunale può considerarsi abrogata?
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il COMUNE ha titolo a vietare il commercio itinerante in alcune parti del territorio comunale (è vietato il divieto assoluto generalizzato), anche limitatamente ad alcune ore, ma lo deve MOTIVARE con riferimento alla tutela di interessi superiori:
- viabilità
- traffico
- sicurezza
ecc..
Se il divieto è ANTE 2010 è improbabile che l'ordinanza o delibera sia ancora ben motivata e quindi vi sono margini per chiederne la revisione ... ma il potere discrezionale dell'Ente è MOLTO AMPIO