Un esercizio ha avviato l'attività di decorazione ed applicazione unghie artificiali. La CCIAA ha risposto che per l'attività di [u]applicazione [/u] di unghie artificiali ci vuole la SCIA da presentare al SUAP.
Mi risulta invece (anche da altri post su questo forum) che la mera applicazione di unghie artificiali sia attività libera e non rientra nell'onicotecnica.
Confermate??
Lorenzo
Un esercizio ha avviato l'attività di decorazione ed applicazione unghie artificiali. La CCIAA ha risposto che per l'attività di [u]applicazione [/u] di unghie artificiali ci vuole la SCIA da presentare al SUAP.
Mi risulta invece (anche da altri post su questo forum) che la mera applicazione di unghie artificiali sia attività libera e non rientra nell'onicotecnica.
Confermate??
Lorenzo
[/quote]
CONFERMO, se non vi è lavorazione delle unghie e della pelle è libera.
La CCIAA non può sindacare questo profilo e deve iscrivere l'interessato.
Manda una mail di chiarimenti all'interessato che possa esibire alla CCIAA
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Ciao!
Nel cercare sul forum l'attività di NAILING - come da suggerimento - ho visto il quesito della collega del comune di Campo nell'Elba del 20 febbraio scorso, che mi fa venire un dubbio: la mera applicazione sull'unghia è attività libera [u]sia [/u] per quanto riguarda l'obbligo della SCIA [u]che per quanto riguarda i requisiti professionali?? (non necessità?)[/u]
Perchè così io la intendevo (attività completamente libera). La nuova formulazione dell'art. 43 del regolamento regionale mi fa venire un dubbio.
Lorenzo
Ciao!
Nel cercare sul forum l'attività di NAILING - come da suggerimento - ho visto il quesito della collega del comune di Campo nell'Elba del 20 febbraio scorso, che mi fa venire un dubbio: la mera applicazione sull'unghia è attività libera [u]sia [/u] per quanto riguarda l'obbligo della SCIA [u]che per quanto riguarda i requisiti professionali?? (non necessità?)[/u]
Perchè così io la intendevo (attività completamente libera). La nuova formulazione dell'art. 43 del regolamento regionale mi fa venire un dubbio.
Lorenzo
[/quote]
LA RISPOSTA STA NELLE PREMESSE DELLA D.P.G.R. 18-7-2011 n. 31/R "Modifiche al D.P.G.R. 2 ottobre 2007, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 “Disciplina delle attività di estetica, tatuaggio e piercing”)". Pubblicato nel B.U. Toscana 27 luglio 2011, n. 36, parte prima.
Preambolo
..........................
Considerato quanto segue:
1. l'entrata in vigore del D.P.G.R. n. 44/R del 2008 ha prodotto la conseguenza pratica dell'impossibilità a svolgere l'attività a coloro che, senza avere la qualifica di estetista, fanno la sola apposizione o realizzazione, attraverso resine, gel o altre sostanze, di unghie finte senza preparazione dell'unghia e della pelle che la contorna;
2. da quanto appena detto, dal momento che in molti casi si trattava di esercizi con molti anni di attività, si istituisce un percorso abbreviato per coloro che svolgono questa attività;
3. con questa modifica del regolamento si consente, evitando dubbi interpretativi, di poter continuare a svolgere l'attività di onicotecnica a coloro che già la svolgevano all'entrata in vigore del D.P.G.R. n. 44/R del 2008;
................................
QUINDI LE ATTIVITA' ESISTENTI PROSEGUONO SENZA ADEGUAMENTO.
LE NUOVE, DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.P.G.R. 18 luglio 2011, n. 31/R, DEVONO OTTENERE IL REQUISITO PROFESSIONALE PER ESTETISTI.
OVVIAMENTE VI SONO MARGINI PER RITENERE ILLEGITTIMA LA DISPOSIZIONE REGOLAMENTARE NELLA MISURA IN CUI VA AD ASSOGGETTARE ALLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ESTETICHE UNA ATTIVITA' DI MERA APPOSIZIONE SULL'UNGHIA DI PRODOTTI ARTIFICIALI. MA SUL PUNTO NON HO NOTIZIE DI RICORSI SPECIFICI.
D.P.G.R. 2-10-2007 n. 47/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
Pubblicato nel B.U. Toscana 10 ottobre 2007, n. 31 parte prima.
Art. 43
Requisiti formativi (33).
1. Gli operatori di onicotecnica sono in possesso dei requisiti formativi degli estetisti di cui al titolo V.
1-bis. Sono altresì in possesso dei requisiti formativi degli estetisti di cui al titolo V coloro che esercitano l’attività di sola apposizione o realizzazione, attraverso resine, gel o altre sostanze, di unghie finte senza preparazione dell’unghia e della pelle che la contorna (34).
2. [Non è necessaria la qualifica di estetista ovvero il possesso dei requisiti strutturali ed igienico-sanitari di cui ai capi I, II e III del presente titolo nonché dei requisisti formativi di cui al titolo V per l’attività di sola apposizione o realizzazione, attraverso resine, gel o altre sostanze di unghie finte senza preparazione dell’unghia e della pelle che la contorna] (35).
(33) Ai sensi dell’art. 32, comma 1, D.P.G.R. 6 agosto 2008, n. 44/R, coloro che già esercitano attività di tatuaggio e piercing sono tenuti ad adeguarsi al presente articolo entro 30 mesi dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto.
(34) Comma aggiunto dall’art. 1, D.P.G.R. 18 luglio 2011, n. 31/R.
(35) Comma abrogato dall’art. 17, D.P.G.R. 6 agosto 2008, n. 44/R.
Rimangono comunque esenti dalla presentazione della SCIA??
Perchè il commercialista mi dice che la camera di commercio chiede la SCIA. In base a quanto mi dici, essendo un'attività relativamente nuova, ricadrebbe da subito nella necessità di avere requisiti professionali che non hanno (mentre l'indicazione che gli è stata data è che potevano aprire).
Da quanto precede sembra ammissibile solo la decorazione e non l'applicazione delle unghie (sono le 2 attività che hanno dichiarato)
A questo punto, mi chiedo come si doverebbe agire
Lorenzo
La L.R. 31-5-2004 n. 28 "Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing" non parla dell'onicotecnica e quindi tale attività non rientra direttamente nel campo di applicazione della legge (almeno in modo espresso)
Il .P.G.R. 2-10-2007 n. 47/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing)" dispone:
Art. 1
2. Ai fini dell’applicazione della legge e del presente regolamento le attività di estetica ricomprendono le attività di onicotenica di cui al capo IV del presente titolo.
Capo IV - Onicotecnica
Art. 41
Oggetto.
1. L’attività di onicotecnica consiste nella preparazione dell’unghia e della pelle che la contorna con apposizione o realizzazione, mediante resine, gel o altre sostanze, di unghie finte.
2. L’apposizione di unghie preformate è operata mediante collanti.
Art. 42
Requisiti minimi strutturali ed igienico-sanitari.
1. I requisiti minimi strutturali ed igienico-sanitari per l’attività di onicotecnica sono i medesimi stabiliti dai capi I, II e III del presente titolo.
Art. 43
Requisiti formativi (33).
1. Gli operatori di onicotecnica sono in possesso dei requisiti formativi degli estetisti di cui al titolo V.
1-bis. Sono altresì in possesso dei requisiti formativi degli estetisti di cui al titolo V coloro che esercitano l’attività di sola apposizione o realizzazione, attraverso resine, gel o altre sostanze, di unghie finte senza preparazione dell’unghia e della pelle che la contorna (34).
2. [Non è necessaria la qualifica di estetista ovvero il possesso dei requisiti strutturali ed igienico-sanitari di cui ai capi I, II e III del presente titolo nonché dei requisisti formativi di cui al titolo V per l’attività di sola apposizione o realizzazione, attraverso resine, gel o altre sostanze di unghie finte senza preparazione dell’unghia e della pelle che la contorna] (35).
(33) Ai sensi dell’art. 32, comma 1, D.P.G.R. 6 agosto 2008, n. 44/R, coloro che già esercitano attività di tatuaggio e piercing sono tenuti ad adeguarsi al presente articolo entro 30 mesi dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto.
(34) Comma aggiunto dall’art. 1, D.P.G.R. 18 luglio 2011, n. 31/R.
(35) Comma abrogato dall’art. 17, D.P.G.R. 6 agosto 2008, n. 44/R.
PER COME E' FORMULATA LA NORMATIVA NON E' CHIARO SE L'ONICOTECNICA (INTESA COME APPLICAZIONE SENZA LAVORAZIONE) SIA SOGGETTA ANCHE ALLA SCIA O SOLO AI REQUISITI SOGGETTIVI E STRUTTURALI.
A MIO AVVISO NELLA VERSIONE ORIGINARIA DEL REGOLAMENTO ERA ESENTE SIA DAI REQUISITI SOGGETTIVI CHE DALLA SCIA.
CON LA NUOVA FORMULAZIONE DEL REGOLAMENTO SI PUO' PROPENDERE ANCORA PER LA SOLUZIONE DELL'ESENZIONE DALLA SCIA IN QUANTO L'ATTIVITA' DI ONICOTECNICA "NON INVASIVA" E' DISCIPLINATA SEPARATAMENTE DEL COMMA 1-BIS DELL'ART. 43 LIMITATAMENTE AI SOLI REQUISITI FORMATIVI.
OVVIAMENTE CONSIGLIA ALL'INTERESSATO, NEL DUBBIO, DI FARE LA SCIA VISTA LA COMPLESSITA' NORMATIVA E LE POSSIBILI OBIEZIONI DELLA CCIAA.
Mi dispiace ma l'avvicendamento della normativa ha creato problemi interpretativi!