Egregio Dottore un dubbio.
la materia dei manifesti - propaganda fissa è regolata dalle disposizioni normative di cui alla legge 4 aprile 1956 n. 212 e dalla legge 24 aprile 1975 n. 130.
In attuazione dell’art. 6 della legge 212/1956 ed dell’art. 7 comma 1 della legge 130/1975, dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, vigono i sottoelencati divieti:
- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- divieto di propaganda elettorale, in forma fissa, fuori dagli spazi consentiti previsti dai Comuni (cartelloni, targhe, stendardi, tende, ombrelloni, globi, mostre documentali e fotografie);
- divieto assoluto di affissioni o di iscrizioni deturpanti monumenti, edifici pubblici e privati, fondi stradali, argini, chioschi, palizzate, infissi delle finestre e dei balconi, cassonetti dei rifiuti, alberi, pali elettrici etc.;
- divieto per tutta la durata della campagna elettorale e sino al termine delle votazioni, della sosta protratta all’aperto di automezzi recanti manifesti propagandistici e contrassegni, in quanto ciò costituisce propaganda fissa in località non consentita;
COMITATI ELETTORALI
L’apertura temporanea di comitati elettorali deve essere anticipatamente comunicata per iscritto agli organi di polizia, indicandone responsabile e recapito telefonico. All’esterno, potrà comparire solamente il simbolo e la bandiera del partito; è vietata invece qualsiasi indicazione di candidati, foto o raffigurazioni; parimenti è vietata qualsiasi indicazione di candidati, foto, raffigurazioni poste nelle vetrine a vista – sia all’esterno che all’interno – di comitati elettorali ubicati in locali siti a piano terra, visibili dalla pubblica via.
A questo proposito si richiama l’art.1 comma1 della Legge n.212 del 4 aprile 1956 che in maniera univoca cosi recita: «l’affissione di stampati, giornali murali o altri e di manifesti di propaganda da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste dei candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominali, da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono, è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni comune».
Non è ammessa l’apertura di pseudo - comitati elettorali in locali o appartamenti chiaramente in disuso o abbandonati.
CONSIDERATO CHE NEL MIO COMUNE CI SARANNO LE AMMINISTRATIVE, MI E' STATA RIVOLTA QUESTA DOMANDA:
1. posso aprire quanti comitati elettorali voglio?
2. posso lasciare le porte dei comitati sempre aperte con luce accesa la sera/notte e mettere al centro della stanza un triangolo in legno (e quindi non parlando più di affissione ma di esposizione) con sopra il manifesto che raffigura il candidato sindaco e la lista?
Io credo che comitati ne possano aprire quanti ne vogliono, ma ho seri dubbi sul "triangolo".
Secondo Voi?
Grazie
Secondo Lei dottore? Io credo che visto il tenore della normativa