Buongiorno
Una farmacia esistente nel nostro Comune si è trasferita a 300 metri di distanza;
Alla farmacia è stata già rilasciata dal Sindaco l'autorizzazione allo spostamento della sede farmaceutica, previo parere ASL e verbale della Commissione Ispettiva.
Nella SCIA di trasferimento della tabella speciale, l'Ufficio ha richiesto la notifica sanitaria ai sensi art.6 Reg.CE n.852/04.
Il commercialista del farmacista ritiene la notifica non dovuta ( sovrabbondante) in quanto il locale ha già parere ASL e verbale della commissione ispettiva.
Per me la notifica è diversa dal parere, mentre il commercialista le ritiene affini.
Grazie
Buongiorno
Una farmacia esistente nel nostro Comune si è trasferita a 300 metri di distanza;
Alla farmacia è stata già rilasciata dal Sindaco l'autorizzazione allo spostamento della sede farmaceutica, previo parere ASL e verbale della Commissione Ispettiva.
Nella SCIA di trasferimento della tabella speciale, l'Ufficio ha richiesto la notifica sanitaria ai sensi art.6 Reg.CE n.852/04.
Il commercialista del farmacista ritiene la notifica non dovuta ( sovrabbondante) in quanto il locale ha già parere ASL e verbale della commissione ispettiva.
Per me la notifica è diversa dal parere, mentre il commercialista le ritiene affini.
Grazie
[/quote]
HA TORTO il commercialista. Il parere asl sulla farmacia non ha niente a che fare con il regime del regolamento 852/2004.
Va presentata notifica sanitaria.