Data: 2018-05-23 10:57:14

Circolo privato culturale ricreativo all'interno di stabilimento artigiano

Buongiorno, avrei il seguente quesito:
Il titolare di un'impresa artigiana di produzione e vendita tessuti, tendaggi, lenzuola, ecc. stante la perdurante crisi del settore vorrebbe dare in locazione una porzione dell'unità immobiliare da adibire a sede di un'associazione culturale e ricreativa, avente come scopo sociale fra l'altro, la diffusione della cultura, la valorizzazione della produzione artistica, artigiana ed enogastronomica del territorio, l'organizzazione di corsi. Verrebbe effettuata anche la somministrazione ai propri soci. L'immobile ha destinazione d'uso "p2 artigianato produttivo". Pertanto si chiede:
1) se per i locali sede dell'associazione culturale sia compatibile e ammessa la destinazione d'uso artigianale;
2) se l'associazione culturale sia ricompresa fra le associazioni di promozione sociale di cui alla L. 383/2000, che prevede che per i "locali in cui è registrata la sede sociale sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee, indipendentemente dalla destinazione urbanistica". (dalla lettura dell'art. 2 della L. 383/2000 sembrerebbe che TUTTE o quasi le associazioni siano di promozione sociale, con le esclusioni di cui ai commi 2) e 3).
3) se l'Associazione debba avere lo Statuto conforme alle disposizioni di cui all'art. 111, e 111bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (da una prima lettura dello Statuto non sarebbero riportate tutte le condizioni di cui al comma 4quinquies)  e deve altresì essere iscritta al Registro Nazionale Unico del 3° Settore di cui al D.Lgs. del 3/7/2017 n. 117.
Inoltre, in base alle disposizioni del D.P.R. 235/2001, si chiede:
- La somministrazione di bevande a favore dei soci del circolo/associazione è soggetta a SCIA, oppure nel caso in cui  il circolo non  adegua lo Statuto alle  disposizioni del T.U.I.R.,  al possesso del requisito professionale ed al rilascio dell'autorizzazione?
- L'affiliazione o meno ad un ente nazionale con finalità assistenziali, è discriminante ai fini del procedimento di SCIA o di autorizzazione ?

Chiedo scusa per le numerose domande, ma sull'argomento circoli privati tendo a fare confusione... :-\
Grazie !

riferimento id:45137

Data: 2018-05-23 19:40:15

Re:Circolo privato culturale ricreativo all'interno di stabilimento artigiano

1) se per i locali sede dell'associazione culturale sia compatibile e ammessa la destinazione d'uso artigianale;
[color=red]Associazioni possono stare OVUNQUE[/color]

2) se l'associazione culturale sia ricompresa fra le associazioni di promozione sociale di cui alla L. 383/2000, che prevede che per i "locali in cui è registrata la sede sociale sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee, indipendentemente dalla destinazione urbanistica". (dalla lettura dell'art. 2 della L. 383/2000 sembrerebbe che TUTTE o quasi le associazioni siano di promozione sociale, con le esclusioni di cui ai commi 2) e 3).
[color=red]La norma è abrogata ed è stata introdotta nel codice del terzo settore art. 71
https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Decreto-Legislativo-3-luglio-2017-n117.pdf
[/color]

3) se l'Associazione debba avere lo Statuto conforme alle disposizioni di cui all'art. 111, e 111bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (da una prima lettura dello Statuto non sarebbero riportate tutte le condizioni di cui al comma 4quinquies)  e deve altresì essere iscritta al Registro Nazionale Unico del 3° Settore di cui al D.Lgs. del 3/7/2017 n. 117.
[color=red]Solo se fa somministrazione[/color]

Inoltre, in base alle disposizioni del D.P.R. 235/2001, si chiede:
- La somministrazione di bevande a favore dei soci del circolo/associazione è soggetta a SCIA, oppure nel caso in cui  il circolo non  adegua lo Statuto alle  disposizioni del T.U.I.R.,  al possesso del requisito professionale ed al rilascio dell'autorizzazione?
[color=red]SEMPRE SCIA[/color]

- L'affiliazione o meno ad un ente nazionale con finalità assistenziali, è discriminante ai fini del procedimento di SCIA o di autorizzazione ?
[color=red]NON PIU' ....[/color]

riferimento id:45137

Data: 2018-05-29 09:30:28

Re:Circolo privato culturale ricreativo all'interno di stabilimento artigiano

Dalla lettura dell'art. 71 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 "le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee..." sorge un dubbio :  la frase "purché non di tipo produttivo", [b]è riferita ai locali della sede o alle attività istituzionali ?
[/b]  ::) ???

riferimento id:45137

Data: 2018-05-29 11:30:26

Re:Circolo privato culturale ricreativo all'interno di stabilimento artigiano


Dalla lettura dell'art. 71 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 "le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee..." sorge un dubbio :  la frase "purché non di tipo produttivo", [b]è riferita ai locali della sede o alle attività istituzionali ?
[/b]  ::) ???
[/quote]

E' riferito alle SEDI. Tutte le destinazioni diverse dal produttivo sono compatibili. Quelle produttive POTREBBERO ESSERLO ma anche no.

riferimento id:45137
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