Data: 2018-05-22 10:42:31

occupazione di area propria

un esercente che vende arredamenti vorrebbe esporre alcun divani sul  proprio parcheggio che risulta essere privato ad pubblico, solo per due giorni.
possiamo autorizzare questa attività promozionale? (deve  inoltrare una scia per ampliamento attività temporanea)?
in questo caso è consigliabile fare inoltrare dall' esercente una domanda di occupazione (visto che l'area è si privata ma ad uso pubblico)? in caso di risposta affermativa dovrebbe pagare l'occupazione suolo o no?
essendo l'area all'aperto è consigliabile fargli compilare la pratica della safety?

grazie della collaborazione ;

riferimento id:45120

Data: 2018-05-23 06:37:56

Re:occupazione di area propria

A mio avviso no, primo perchè l'esposizione, seppur temporanea, prevede la SCIA per agenzia d'affari e compatibilità di destinazione d'uso, secondo perchè si tratta di un parcheggio pubblico funzionale a una o più attività.
Infine creeresti un precedente per cui un domani non potrai facilmente dire di no a tutti gli altri commercianti che ti chiederanno una soluzione simile.

[i]Safety e security[/i] si applica alle manifestazioni/pubblico spettacolo/trattenimenti

riferimento id:45120

Data: 2018-05-23 09:34:47

Re:occupazione di area propria

scusami ma una cosa non ho ben presente perché mi scrivi che l'esposizione prevede la scia per agenzia d'affari?

la merce che pone in solo visione è la sua (sono mobili) se mai potrebbero prenotarli e poi farli portare a casa più avanti. non fa per conto terzi.

grazie.

riferimento id:45120

Data: 2018-05-23 11:53:52

Re:occupazione di area propria

[quote]scusami ma una cosa non ho ben presente perché mi scrivi che l'esposizione prevede la scia per agenzia d'affari?

la merce che pone in solo visione è la sua (sono mobili) se mai potrebbero prenotarli e poi farli portare a casa più avanti. non fa per conto terzi.

grazie.[/quote]

Deve fare scia per agenzia d'affari ex art. 115 TULPS ai sensi dell'art. 208 del regolamento di esecuzione del TULPS.

Infatti l'art. 2018 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 dispone che "[i]Deve munirsi della licenza, di cui all'articolo 115 della Legge, chiunque, sia pure viaggiatore di commercio, faccia, in qualsiasi luogo, [u]temporanea esposizione di merci anche a scopo di pubblicità o di commissioni, senza procedere a vendita delle cose espost[/u]e"[/i].

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