Buongiorno
Il titolare di una autorizzazione di spettacolo viaggiante rilasciata da un'altro Comune in data 25/02/2016 per tutto il territorio nazianale, a seguito della cessione di ramo di azienda, con i richiami alle seguenti normative:
Visto che, della suddetta attrazione, sono stati prodotti il certificato di voltura del codice identificativo, I'assicurazione e collaudo del 28.12.2015 ;
Visto che tra gli allegati dell'autorizzazione di spettacolo viaggiante ci sono anche le nomine dei delegati alla gestione delle attrazioni inserite nella licenza
Vista la legge n.337/1968 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli artt. 9, 69 e 71 del T.U.L.P.S. e glia artt. 11 , 124 e 125 del Regolamento di attuazione approvato con R.D. 06.05.1940, n 635;
Visto l'art. 19, del D.P.R.24.07.1977, n.616;
Visto il D.M. 18.05.2007 " Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante" e successive modifiche ed integrazioni;
chiede di poter esercitare l'attività presso il nostro Comune, nella zona adibita a tali attrazioni per un certo periodo, tramite la presentazione della richiesta di occupazione del suolo pubblico, portale star, con tutta la documentazione del caso, diritti segreteria, copia della licenza, assicurazione, ecc. fino all'invio del corretto motaggio.
In tal caso a parte il rilascio della occupazione del suolo pubblico ed il pagamento del canone, deve essere rilasciata anche una autorizzazione per lo spettacolo viaggiante TULPS o puo far fede quella iniziale accompagnata quindi dalla ricevuta rilasciata dal sistema al momento della presentazione.
Saluti
Hai toccato un tema dove le prassi comunali non sono univoche.
Come hai sottolineato, l’esercente è già in possesso di autorizzazione ex art. 69 per l’esercizio del mestiere di spettacolo viaggiante in via generale. In quell’autorizzazione sono indicate le attrazioni con le quali può esercitare. Detto questo, l’interpretazione facile vuole che al gestore (vedi definizione di cui al DM 18/05/2007) occorra solo il suolo pubblico che è concesso previa formale verifica della validità del titolo abilitativo già in suo possesso, del manuale di uso e manutenzione, del libretto dell’attività con gli aggiornamenti delle verifiche periodiche e della effettiva titolarità delle attrazioni usate (atti di voltura/registrazione di altri comuni). Per l’esercizio effettivo dell’attività il gestore deve poi produrre il corretto montaggio.
La prassi più macchinosa vede che il comune verifichi tutto quanto già indicato sopra e rilasci, unitamente al suolo pubblico, ulteriore titolo abilitativo ex art. 69 TULPS per l’esercizio dello spettacolo in quel luogo e per il periodo della concessione. Il presupposto potrebbe essere l’art. 71 TULPS:
[i]Le licenze, di cui negli articoli precedenti, sono valide solamente per il locale e per il tempo in esse indicati.[/i]
Tuttavia, in questo caso, l’abilitazione ex art. 69 potrebbe essere una SCIA: se ha licenza di esercizio rilasciata in sede di avvio attività ed ha il suolo pubblico, il libretto ecc. allora tutto può essere una dichiarazione sostitutiva (magari potrebbe essere una semplificazione per eventuale regolamento comunale in materia).
Se ci pensi, la cosa va in parallelo con il commercio AAPP. Se Tizio prende una concessione decennale di posteggio in un mercato allora gli viene rilasciata anche l’autorizzazione per il commercio (puoi fare un parallelo con Tizio che apre un luna-park permanente – art. 68) mentre se l’itinerante già in possesso di abilitazione AAPP partecipa ad una fiera straordinaria, questo otterrà una concessione temporanea e basta, tanto è già abilitato al commercio (l’esercente di spettacolo viaggiante che piazza su AP due o tre settimane senza dare vita ad un parco giochi permanente).
Per concludere, ti dico che, a parere mio, possoano andare bene entranbe le procedure. In ogni caso, sarebbe meglio che la scelta fosse descritta in qualche atto di natura generale al fine di dare certezza applicativa.
Aggiungo che la prassi più diffusa è quella del rilascio dell'autorizzazione 69 TULPS ulteriore a quella generale così da poter declinare anche l'art. 9 e 10 TULPS e imporre prescrizioni sulle modalità di esercizio.