Data: 2018-05-18 10:10:18

Somministrazione e gonfiabili

Un utente ha chiesto se su un fondo artigianale (laboratorio) è possibile fare attività di somministrazione di alimenti e bevande e sul suo resede esterno intrattenimento con giochi per bambini? Prevedono l'apertura di una bisteccheria pertanto è necessario il cambio di destinazione in commerciale. Solo sul resede esterno vorrebbero collocare dei gonfiabili. I giochi saranno gratuiti per gli avventori dell'attività, poiché il resede è di pertinenza del locale con accesso da cancello privato (l'area è ben delimitata e accessibile solo per chi usufruisce dell'attività di somministrazione).
E' comunque considerato pubblico spettacolo e trattenimento e quindi soggetto alla licenza di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S?
Se si soggetto a i seguenti adempimenti...autorizzazione per pubblico spettacolo con specifico riferimento al locale, licenza per spettacolo viaggiante, registrazione delle attrazioni, se non effettuato dal costruttore, prevenzione incendi (oltre le 100 persone), valutazione impatto acustico?

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Data: 2018-05-18 16:03:45

Re:Somministrazione e gonfiabili

La compatibilità dell’attività con la “categoria funzionale” propria di quell’immobile è un qualcosa che potrebbe essere opinabile e dipende dalla regolamentazione comunale. Se l’attività prevalente è quella della somministrazione allora l’opinabilità non c’è, la destinazione d’uso (categoria funzionale) dovrà essere quella “commerciale al dettaglio”. Se l’attività prevalente è quella del trattenimento allora la discrezione comunale è maggiore.

Firenze, ad esempio, colloca nella categoria “[i]direzionale comprensivo delle attività private di servizio[/i]”, le attività culturali, ricreative come spettacolo, trattenimenti, sale giochi, discoteche, ecc.

Il fatto che l’attività, nel suo complesso, un’attività imprenditoriale / commerciale in senso lato, porta a ritenere che l’installazione dei gonfiabili sia sottoposta alle abilitazioni del caso. Si può discutere della necessità dell’art. 69 TULPS, vista la gratuita, ma, di certo, occorre il rispetto delle condizioni di sicurezza del DM 18/05/2007.

Ci sono circolari ministeriali che dettano prescrizioni anche in questo caso, vedi c[i]irc. prot. n. 4958/4109/29 del 15 ottobre 2010
Decreto Ministeriale 18 maggio 2007 recante "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante" e Circolare prot. n. 17082 del 1 dicembre 2009 - Monitoraggio applicativo e raccolta indirizzi procedurali[/i]

[i]Molte attrezzature da divertimento comprese fra le attività dello spettacolo viaggiante sono operanti al di fuori dei luna park o dei parchi in genere, ovvero montate in aree private ma aperte al pubblico, oppure all'interno di attività già dotate di licenza di P.S. (per esempio in centri commerciali dotati di licenza ai sensi dell'art. 86 del TULPS).
Si precisa, al riguardo, che la registrazione delle attrazioni in questione e la licenza non sono previste solo nel caso di utilizzo delle attrazioni in forma privata o all'interno di attività non svolte in ambito imprenditoriale (per esempio all'interno di circoli privati accessibili ai soli soci) ferma restando, per entrambi i casi, la responsabilità diretta dell'organizzatore sulla sicurezza delle attrezzature e/o attrazioni messe a disposizione di terzi.[/i]


Come chiarito dal Min.Int in altre lettere circolari, l’installazione di un’attrazione o poche non determina la necessità di un art. 80 TULSP, basta osservare quanto dispone il DM 18/05/2010

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