Buongiorno, avrei bisogno di capire bene la differenza tra la figura del Responsabile Tecnico e quella del Preposto alla Gestione Tecnica sia ai fini del DM 37/2008 che della L.122/92.
Spesso pur avendo barrato nelle pratiche Responsabile Tecnico la CCIAA ci evade la pratica con la dicitura Preposto alla Gestione Tecnica.
Mi potete aiutare ?
Grazie, Francesca Fulceri
Per l’autoriparatore il DPR 558/1999, che ha abrogato l’art. 3 della legge 122/92, dispone testualmente:
[i]4. Ai fini dell'esercizio delle attività di autoriparazione, l'impresa deve documentare, per ogni unità locale sede di officina, la [b]preposizione alla gestione tecnica[/b] di persona dotata dei requisiti personali e tecnico-professionali di cui all'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Ove in possesso del suddetto requisito, alla gestione tecnica p[b]uò essere preposto anche il titolare [/b]dell'officina. Non può essere preposto alla gestione tecnica un consulente o un professionista esterno. All'impresa artigiana si applica l'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1985, n. 443.
[/i]
Per gli impianti, il DM 37/2008 parla di [b]responsabile tecnico preposto dal titolare o dal legale rappresentante con atto formale[/b].
Secondo me dal punto di vista sostanziale non cambia nulla. Si tratta sempre di un [b]responsabile tecnico[/b] stabilmente inserito dell’impresa, che poi si chiamato “proposto alla gestione tecnica” credo derivi da formalismi dovuti alle diciture legali.
Non c'è una norma che definisce in modo oggetti che cosa sia un responsabile tecnico in generale. Diciamo che a questa figura si rifanno tutte quelle figure legate all'impresa e a una sede. Con il termine preposto di derivazione commerciale si intende, in genere, una figura non legata stabiolmente all'impresa che può prestare la sua profesisonalità in modo meno stringente. Vedi qua: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=28835.0