Data: 2012-04-12 12:38:32

Apertura nuove edicole

Considerando che l'apertura di nuove edicole è stata liberalizzata (D.L 223/2006, Dlgs 59/2010, D.L. 201/2011) devono intendersi sottoposte a regime di SCIA ? O ancora soggette a regime autorizzatorio ? La Regione Emilia Romagna ha emanato qualche provvedimento in merito ?

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Data: 2012-04-12 19:27:46

Re:Apertura nuove edicole


Considerando che l'apertura di nuove edicole è stata liberalizzata (D.L 223/2006, Dlgs 59/2010, D.L. 201/2011) devono intendersi sottoposte a regime di SCIA ? O ancora soggette a regime autorizzatorio ? La Regione Emilia Romagna ha emanato qualche provvedimento in merito ?
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L'applicazione del regime di liberalizzazione alle edicole determina AUTOMATICAMENTE l'applicabilità dell'art. 19 della legge 241/1990 (SCIA).
Ciò anche in Emilia Romagna a prescindere dalla disciplina regionale.

Non ho trovato atti della Regione Emilia in merito.

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Data: 2012-05-10 09:06:07

Re:Apertura nuove edicole

Chiedo un ulteriore chiarimento: ai sensi del Dlgs. 170/2001 art. 2 co. e) i punti vendita non esclusivi devono avere una superficiie minima di mq. 120. Quindi nel caso sia inferiore, non è possibile iniziare l'attivtà di punto vendita non esclusivo ? Nella fattispecie si tratta di un attività di commercio di cartolibreria di mq. 62.

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Data: 2012-05-10 19:35:39

Re:Apertura nuove edicole


Chiedo un ulteriore chiarimento: ai sensi del Dlgs. 170/2001 art. 2 co. e) i punti vendita non esclusivi devono avere una superficiie minima di mq. 120. Quindi nel caso sia inferiore, non è possibile iniziare l'attivtà di punto vendita non esclusivo ? Nella fattispecie si tratta di un attività di commercio di cartolibreria di mq. 62.
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CONFERMO, l'elencazione deille tipologie di attività in cui è possibile avviare un punto non esclusivo è tassativa.
Quindi in una cartoleria di 62 mq si potrà aprire solo un PUNTO ESCLUSIVO.

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Data: 2013-05-23 07:53:36

Re:Apertura nuove edicole

Buongiorno, ho letto la risposta relativa alla superficie minima da dichiarare per l'apertura di un punto vendita non esclusivo di quotidiani.
La mia perplessità è sul calcolo della superficie.
Mi spiego. Trovare un negozio con s.v. pari a 120 mq è una follia, ma se la superficie si intende con il retro bottega ed eventuale vano servizi allora è un altro discorso.
Potete gentilmente aiutarmi?
In questo momento risulta molto difficile non consentire ad una coppia di avviare un'attività a fronte della perdita del lavoro.
Ringrazio in anticipo
Cordiali saluti
Monica Susi Foti

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Data: 2013-05-24 03:59:23

Re:Apertura nuove edicole


Buongiorno, ho letto la risposta relativa alla superficie minima da dichiarare per l'apertura di un punto vendita non esclusivo di quotidiani.
La mia perplessità è sul calcolo della superficie.
Mi spiego. Trovare un negozio con s.v. pari a 120 mq è una follia, ma se la superficie si intende con il retro bottega ed eventuale vano servizi allora è un altro discorso.
Potete gentilmente aiutarmi?
In questo momento risulta molto difficile non consentire ad una coppia di avviare un'attività a fronte della perdita del lavoro.
Ringrazio in anticipo
Cordiali saluti
Monica Susi Foti
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Salve,
purtroppo non è nostro compito valutare la bontà di una legge o trovare rimedi per superarne limiti e condizioni.
Il dovere del dipendente è interpretarla, se del caso, conformemente allo spirito di semplificazione e liberalizzazione, rispettandone però i precetti.
Ciò premesso in questo caso il problema NON VERTE sul limite di 120 metri quadrati, espressamente previsto dal legislatore e quindi INDEROGABILE, bensì sul metodo di calcolo.
La legge dispone "gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120"
La disposizione NON FA RIFERIMENTO alla superficie di vendita in senso tecnico (cioè l'area destinata al pubblico) ma al generico limite di superficie.
Pertanto, in presenza di un "DUBBIO INTERPRETATIVO" soccorre la Costituzione e l'art. 3 del DL 138/2011 che prevede "Le disposizioni vigenti che regolano l'accesso e l'esercizio delle attività economiche devono garantire il principio di libertà di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni relative all'introduzione di restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche devono essere oggetto di interpretazione restrittiva".

EBBENE in questo caso dunque si fa riferimento alla superficie complessiva e quindi lei potrà includervi anche magazzini, depositi, servizi igienici ecc...


**********************

D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 170 (1).

Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della L. 13 aprile 1999, n. 108.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 maggio 2001, n. 110.



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 21, 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 52, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 13 aprile 1999, n. 108, ed in particolare l'articolo 3, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo diretto a riordinare in maniera organica il sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica;

Visto il parere della Conferenza unificata espresso nella seduta del 21 dicembre 2000;

Visto il parere della VII Commissione parlamentare della Camera dei deputati, in data 1° febbraio 2001 sulla sperimentazione dell'allargamento della rete di vendita dei giornali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 2001;

Sentita la Commissione paritetica Governo-editori di cui all'articolo 29 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come modificata dalla legge 13 aprile 1999, n. 108, e dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottato nella seduta del 22 febbraio 2001;

Visto il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

Emana il seguente decreto legislativo:



1.  Àmbito di applicazione e definizioni.

1. Il presente decreto detta principi per la disciplina, da parte delle regioni, delle modalità e condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica.

2. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) punti vendita esclusivi quelli che, previsti nel piano comunale di localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici;

b) punti vendita non esclusivi, gli esercizi, previsti dal presente decreto, che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani ovvero periodici.



2.  Definizione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica.

1. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita esclusivi e non esclusivi.

2. L'attività di cui al comma 1 è soggetta al rilascio di autorizzazione da parte dei comuni, anche a carattere stagionale, con le eccezioni di cui all'articolo 3. Per i punti di vendita esclusivi l'autorizzazione è rilasciata nel rispetto dei piani comunali di localizzazione di cui all'articolo 6.

3. Possono essere autorizzate all'esercizio di un punto vendita non esclusivo:

a) le rivendite di generi di monopolio;

b) le rivendite di carburanti e di oli minerali (2);

c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;

d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;

e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;

f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

4. Per gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 aprile 1999, n. 108, l'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata di diritto.

5. I soggetti di cui al comma 3, che non hanno effettuato la sperimentazione, sono autorizzati all'esercizio di un punto di vendita non esclusivo successivamente alla presentazione al comune territorialmente competente di una dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis), numeri 4), 5), 6) e 7) della legge 13 aprile 1999, n. 108.

6. Il rilascio dell'autorizzazione, anche a carattere stagionale, per i punti di vendita esclusivi e per quelli non esclusivi deve avvenire in ragione della densità della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell'entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonché dell'esistenza di altri punti vendita non esclusivi.

(2) Lettera così modificata dal comma 9 dell’art. 28, D.L. 6 luglio 2011, n. 98.



(commento di giurisprudenza)

3.  Esenzione dall'autorizzazione.

1. Non è necessaria alcuna autorizzazione:

a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;

b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;

c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;

d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;

e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;

f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;

g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.



4.  Parità di trattamento.

1. Nella vendita di quotidiani e periodici i punti vendita esclusivi assicurano parità di trattamento alle diverse testate.

2. I punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'àmbito della tipologia di quotidiani e periodici dagli stessi prescelta per la vendita.



5.  Modalità di vendita.

1. La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:

a) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita;

b) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita;

c) i punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;

d) è comunque vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico;

d-bis) gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa (3);

d-ter) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito, nel rispetto del periodo di permanenza in vendita stabilito dall'editore, a compensazione delle successive anticipazioni al distributore (4);

d-quater) fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia (5);

d-quinquies) le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente articolo, sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viziano il contratto cui accedono (6).

(3) Lettera aggiunta dal comma 1 dell’art. 39, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, come sostituito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27.

(4) Lettera aggiunta dal comma 1 dell’art. 39, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, come sostituito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, e, successivamente, così sostituita dall’art. 34, comma 41, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, come sostituito dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221.

(5) Lettera aggiunta dal comma 1 dell’art. 39, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, come sostituito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27.

(6) Lettera aggiunta dal comma 1 dell’art. 39, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, come sostituito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27.



6.  Piani comunali di localizzazione dei punti esclusivi di vendita.

1. Le regioni emanano gli indirizzi per la predisposizione da parte dei comuni dei piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi, attenendosi ai seguenti criteri:

a) consultazione delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori nonché delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei rivenditori;

b) valutazione della densità di popolazione, del numero di famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere, dell'entità delle vendite, rispettivamente, di quotidiani e periodici, negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, con particolare riferimento alle zone insulari, rurali o montane, nonché dell'esistenza di altri punti di vendita non esclusivi.

2. I comuni sono tenuti ad adottare i piani di localizzazione dei punti esclusivi di vendita entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Gli stessi comuni sono tenuti alla riformulazione di detti piani a seguito dell'emanazione, da parte delle regioni, degli indirizzi di cui al comma 1.

3. In assenza del piano, di cui al comma 1, qualora nel territorio del comune o di una frazione di comune non esistano punti di vendita, l'autorizzazione alla vendita può essere rilasciata anche ad esercizi diversi da quelli menzionati nel presente decreto.



7.  Stampa estera.

1. Il presente decreto legislativo si applica anche alla stampa estera posta in vendita in Italia.



8.  Monitoraggio del mercato editoriale.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, assicura il monitoraggio della rete di vendita dei giornali quotidiani e periodici per l'espansione del mercato editoriale. A tale fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è individuata la struttura preposta a detto monitoraggio, con la partecipazione dei soggetti del comparto distributivo editoriale e delle regioni di volta in volta interessate.



9.  Norme finali.

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applica il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

2. Sono abrogati l'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e l'articolo 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

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Data: 2013-05-24 10:38:07

Re:Apertura nuove edicole

Dr. Chiarelli, la ringrazio per la tempestiva e risolutiva risposta.
Buona giornata
fms

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