Data: 2018-05-17 07:35:15

disciplina delle attività di pescaturimo, ittiturismo ed imprenditore agricolo

In riferimento:
alla LR 66/2005 “Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura”, ed in particolare per la disciplina del pescaturismo e dell'ittiturismo;
al D. Lgs. 228/2001 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo”, ed in particolare all'art. 4;
si chiede quanto segue:
1. come inquadramento generale, a seguito della pubblicazione della LR 66/2005, è ancora applicabile il D. Lgs. 228/2001 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo” a chi esercita la pesca professionale marittima ed in particolare per le attività di pescaturismo ed ittiturismo? Rimane quindi l'assimilazione del produttore agricolo al pescatore professionale?
2. pescaturismo:
la possibilità di somministrare alimenti e bevande a bordo o a terra, prevista dall'art. 17 c. 2, lett. c-bis, viene ulteriormente disciplinata all'art. 17 quinques:
- al comma 2, che recita “Gli alimenti somministrati devono essere in prevalenza provenienti dalla pesca del soggetto autorizzato”. Per la parte NON prevalente ci si riferisce ad ulteriore pescato o ad alimenti differenti? Infatti, solo per l'attività di pescaturismo, all'art. 17 nonies, c. 5, si specifica che “Per la somministrazione di alimenti e bevande l'imprenditore ittico deve usare in prevalenza prodotti aziendali o comunque prodotti reperiti presso aziende ittiche e agricole regionali.”; si chiede inoltre se il periodo “o comunque prodotti reperiti presso aziende ittiche e agricole regionali” è inteso come opzione ai propri prodotti ma sempre per la parte prevalente oppure se è la parte NON prevalente che deve essere reperita presso aziende ittiche e agricole regionali;
- al comma 3, che recita “Per la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande a terra non è consentito l'utilizzo di strutture fisse”. Cosa si intende per strutture fisse non consentite e cosa invece è utilizzabile? é corretto sostenere che i locali ricompresi in un ambito di servizio alla balneazione (con stabilimento balneare, ristorante, chiosco bar, ecc) NON possono essere utilizzati per lo svolgimento di questa fattispecie?;
3. ittiturismo:
ai sensi dell'art. 17 sexies, per lo svolgimento di tale attività può essere utilizzata l'abitazione del pescatore o struttura nella disponibilità dell'imprenditore ittico: la barca può essere definita una struttura nella disponibilità dell'imprenditore ittico? Se si, a differenza del pescaturismo, è corretto sostenere che NON è comunque possibile imbarcare soggetti terzi durante lo svolgimento della pesca? Se invece fosse possibile si chiedono quali siano le caratteristiche che differenziano il pescaturismo dall'ittiturismo;
ai sensi dell'art. 17 septies, c.1, lett. a), nel caso in cui l'attività di ittiturismo sia svolta in edifici, se ne chiede la conformità alle norme edilizie ed igienico-sanitarie vigenti: è corretto sostenere che tali edifici devono avere destinazione d'uso agricola, ricompreso il locale in cui si somministrano alimenti e bevande? Se la lettura è corretta, solo nel caso previsto all'art. 4 , c. 8 ter del D. Lgs. 228/2001 (e cioè “L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati”) NON è previsto il cambio di destinazione d'uso dei locali.
Grazie
Antonella  :(

riferimento id:45062

Data: 2018-05-17 22:43:47

Re:disciplina delle attività di pescaturimo, ittiturismo ed imprenditore agricolo

[color=red]In riferimento:
alla LR 66/2005 “Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura”, ed in particolare per la disciplina del pescaturismo e dell'ittiturismo;
al D. Lgs. 228/2001 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo”, ed in particolare all'art. 4;
si chiede quanto segue:
1. come inquadramento generale, a seguito della pubblicazione della LR 66/2005, è ancora applicabile il D. Lgs. 228/2001 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo” a chi esercita la pesca professionale marittima ed in particolare per le attività di pescaturismo ed ittiturismo? Rimane quindi l'assimilazione del produttore agricolo al pescatore professionale? [/color]

La risposta è sì ma con le precisazioni che seguono. Per la definizione delle professioni occorre rifarci alle norme statali (che poi sono state copiate nella LR).
Il d.lgs. n. 226/2001 prima e il d.lgs. n. 4/2012 poi, disciplinano la materia dell’imprenditoria ittica. Il d.lgs. n. 4/2012 dispone testualmente: [b]Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge di settore, all'imprenditore ittico si applicano le disposizioni previste per l'imprenditore agricolo[/b].
Si potrebbe approfondire il discorso puntualizzando la differenza fra chi fa [b]acquacoltura[/b] (vedi le parti del decreto dedicate) e [b]l’imprenditore ittico che fa pesca professionale[/b] cioè colui che è titolare di licenza di pesca, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 e che esercita, professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l'attività di pesca professionale e le relative attività connesse.

Ai sensi dell’art. 2 dello stesso decreto, la pesca professionale è l'attività economica organizzata svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca.

Rientrano nelle attività di pesca professionale, se effettuate dall'imprenditore ittico, le seguenti attività:
a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata “[b]pesca-turismo[/b]”;
b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominate “[b]ittiturismo[/b]”.

[b]Sono connesse[/b] all'attività di pesca professionale, purché non prevalenti rispetto a questa ed effettuate dall'imprenditore ittico [b]mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza[/b] dalla propria attività di pesca ovvero di attrezzature o di risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attività:
a) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nonché le azioni di promozione e valorizzazione;
b) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente costiero

[b]Tuttavia, la regione Toscana fa confluire nell’imprenditore ittico anche l’acquacoltore.[/b]

[color=red]2. pescaturismo:
la possibilità di somministrare alimenti e bevande a bordo o a terra, prevista dall'art. 17 c. 2, lett. c-bis, viene ulteriormente disciplinata all'art. 17 quinques:
- al comma 2, che recita “Gli alimenti somministrati devono essere in prevalenza provenienti dalla pesca del soggetto autorizzato”. Per la parte NON prevalente ci si riferisce ad ulteriore pescato o ad alimenti differenti? Infatti, solo per l'attività di pescaturismo, all'art. 17 nonies, c. 5, si specifica che “Per la somministrazione di alimenti e bevande l'imprenditore ittico deve usare in prevalenza prodotti aziendali o comunque prodotti reperiti presso aziende ittiche e agricole regionali.”;
si chiede inoltre se il periodo “o comunque prodotti reperiti presso aziende ittiche e agricole regionali” è inteso come opzione ai propri prodotti ma sempre per la parte prevalente oppure se è la parte NON prevalente che deve essere reperita presso aziende ittiche e agricole regionali;[/color]

L’art. 17 riguarda il pescaturismo mentre l’art. 17-novies riguarda l’ittiturismo.
La specificazione “p[b]er la somministrazione di alimenti e bevande l’imprenditore ittico deve usare in prevalenza prodotti aziendali o comunque prodotti reperiti presso aziende ittiche e agricole regionali[/b]” riguarda solo l’ittiturismo.
Per il pescaturismo la legge dispone, in via generale, che gli alimenti somministrati devono essere in prevalenza provenienti dalla pesca del soggetto autorizzato
Ai sensi delle regole esegetiche di cui al DL 138/2011, DL 1/2012 (ma non solo), ogni disposizione recante divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'esercizio / accesso delle attività produttive è, in ogni caso, interpretata ed applicata in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle finalità di interesse pubblico generale. Detto questo terrei distinte le due ipotesi.

Relativamente al pescaturismo vale la generica condizione del rispetto della connessione con l’attività principale si esaurisce nell’utilizzo di [b]prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca[/b].
Qui ci possiamo agganciare a quanto specificato per l’imprenditore agricolo dato che la normativa statale lo prevede espressamente. Sul punto puoi vedere qua una sintesi interpretativa del MiSE: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/consumatori/284489imprendagricoli.pdf

Relativamente all’ittititurismo, considerazioni interpretative più aderenti alla sostanza della materia mi porterebbero a dare importanza alla questione della “connessione” fra attività di pesca e/o acquacoltura e attività turistica. L’imprenditore ittico (colui che esercita l’ittiturismo) è tale se usa prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria attività, ciò lo evinci leggendo norma statale e regionale.

Considerazioni più “politiche” mi portano dall’altra parte. La norma regionale è stata modificata profondamente a fine 2009, periodo in cui è stata aperta la somministrazione anche in agriturismo. Se fai il raffronto con l’agriturismo ti accorgi che in quell’ambito è stato disposto in maniera esplicita che [i]sono equiparati ai prodotti aziendali quelli prodotti da aziende agricole locali e/o regionali con le quali l’imprenditore sottoscrive specifici accordi che sono conservati presso l'azienda[/i]. Con tale specificazione la regione [b]ha voluto dare a tutte le aziende agrituristiche la possibilità di somministrare[/b]. Ritengo che la stessa ratio vada trovata nella scarna disposizione che hai preso in considerazione: [b]tutti gli imprenditori ittici possono fare ittiturismo e somministrare alimenti e bevande usando prodotti che la cui parte prevalente è formata da un mix di prodotti aziendali e/o di aziende ittiche regionali e/o agricole regionali[/b].
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- al comma 3, che recita “Per la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande a terra non è consentito l'utilizzo di strutture fisse”. Cosa si intende per strutture fisse non consentite e cosa invece è utilizzabile? é corretto sostenere che i locali ricompresi in un ambito di servizio alla balneazione (con stabilimento balneare, ristorante, chiosco bar, ecc) NON possono essere utilizzati per lo svolgimento di questa fattispecie?;[/color]

Strutture [b]non[/b] fisse, ai sensi della LR 65/2014 si può evincere che siano strutture temporanee. Sono quelle prive di parti in muratura o di strutture stabilmente ancorate al suolo. Dato che il pescaturismo si concretizza nel mero imbarco di persone, la legge non vuole che ci sia un tipo di somministrazione del tipo classico (ristorazione ecc.) dove gli avventori si mettono a tavola in un fabbricato che nei fatti è come un ristorante. Nel pescaturismo si mangia a bordo. La legge consente anche somministrazione a terra ma è chiaro che deve essere un qualcosa di meramente accessorio all’imbarco e allo sbarco. Le strutture fisse di uno stabilimento balneare, a parere mio, non possono essere utilizzate.

[color=red]3. ittiturismo:
ai sensi dell'art. 17 sexies, per lo svolgimento di tale attività può essere utilizzata l'abitazione del pescatore o struttura nella disponibilità dell'imprenditore ittico: la barca può essere definita una struttura nella disponibilità dell'imprenditore ittico? [/color]

A parere mio sì


[color=red]Se si, a differenza del pescaturismo, è corretto sostenere che NON è comunque possibile imbarcare soggetti terzi durante lo svolgimento della pesca? Se invece fosse possibile si chiedono quali siano le caratteristiche che differenziano il pescaturismo dall'ittiturismo;[/color]

E’ diversa la finalità e nulla vieta che Tizio svolga entrambe le attività. Nell’Ittiturismo possono essere svolte sicuramente attività ricreative che, alla fine si sovrappongono al pescaturismo. Diciamo che l’ittiturismo è un insieme che può contenere il pescaturismo a patto che ci sia la finalità della valorizzazione degli aspetti socio–culturali delle imprese ittiche (cosa che non c’è nel pescaturismo dove si va per pescare e scorrazzare nel mare e basta).

[color=red]ai sensi dell'art. 17 septies, c.1, lett. a), nel caso in cui l'attività di ittiturismo sia svolta in edifici, se ne chiede la conformità alle norme edilizie ed igienico-sanitarie vigenti: è corretto sostenere che tali edifici devono avere destinazione d'uso agricola, ricompreso il locale in cui si somministrano alimenti e bevande?
Se la lettura è corretta, solo nel caso previsto all'art. 4 , c. 8 ter del D. Lgs. 228/2001 (e cioè “L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati”) NON è previsto il cambio di destinazione d'uso dei locali.
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No, la legge non detta condizioni. Va bene la civile abitazione e va bene l’abitazione rurale. Vanno bene locali di qualsiasi tipo basta che siano nella disponibilità giuridica del pescatore/acquacoltore. Tutt'al più saranno le norme edilizio/urbanistiche comunali a adettare dei limiti perché la legge non lo fa. Il riferimento alla vendita diretta agricola non lo vedo pertinente. Si applica la normativa agricola se quella specifica non è più favorevole


Grazie
Antonella

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