Ultimamente vengono presentate al Suap richieste di rilascio provvedimento conclusivo di attività di prestazioni infermieristiche domiciliari e prelievi a domicilio da parte di infermieri professionali iscrittI ad ENPAPI con allegata la Scheda informativa predisposta da una DGR Abruzzo ai sensi della
Legge n 328/2000, e del D.M. 21 maggio 2001, n. 308, relativa alla richiesta di autorizzazione comunale provvisoria al funzionamento per strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;
La locale ASL interpellata ritiene che tali attività sono piuttosto riferibili ad attività sanitarie e quindi dovrebbe farsi riferimento alla L.R. 32/2007 relativa alle autorizzazioni per strutture sanitarie che però non prevede tale fattispecie.
La soluzione fin qui praticata è stata quella di denegare l'autorizzazione con contestuale richiesta di indicazioni alla ASL competente e alla Regione Abruzzo sui procedimenti da attivare.
Gradirei un contributo sulle modalità adottate da altre Regioni e sulla validità della soluzione adottata.
Ultimamente vengono presentate al Suap richieste di rilascio provvedimento conclusivo di attività di prestazioni infermieristiche domiciliari e prelievi a domicilio da parte di infermieri professionali iscrittI ad ENPAPI con allegata la Scheda informativa predisposta da una DGR Abruzzo ai sensi della
Legge n 328/2000, e del D.M. 21 maggio 2001, n. 308, relativa alla richiesta di autorizzazione comunale provvisoria al funzionamento per strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;
La locale ASL interpellata ritiene che tali attività sono piuttosto riferibili ad attività sanitarie e quindi dovrebbe farsi riferimento alla L.R. 32/2007 relativa alle autorizzazioni per strutture sanitarie che però non prevede tale fattispecie.
La soluzione fin qui praticata è stata quella di denegare l'autorizzazione con contestuale richiesta di indicazioni alla ASL competente e alla Regione Abruzzo sui procedimenti da attivare.
Gradirei un contributo sulle modalità adottate da altre Regioni e sulla validità della soluzione adottata.
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La disciplina appare senz'altro quella della LR 32/2007 e l'art. 2 della legge si applic anahce alle prestazioni:
7) di recupero e rieducazione funzionale (ex articolo 26 della L. 23 dicembre 1978, n. 833: Istituzione del servizio sanitario regionale) erogate anche in forma extramurale e domiciliare;
Tale autorizzazione tuttavia riguarda le STRUTTURE, non i singoli professionisti i quali possono operare, a titolo professionale, senza autorizzazione.
Pertanto dovete dichiarare IMPROCEDIBILE la richiesta di autorizzazione da parte di infermieri in quanto l'attività non è soggetta ad autorizzazione.
Spetta agli organi di vigilanza verificare se le attività svolte dai soggetti possono esserlo con la sola qualifica di inferiemri o se gli stessi debbano operare nell'ambito di strutture autorizzate e/o con la presenza di personale medico.