Buongiorno a tutti,
Riceviamo da diversi studi professionali la richiesta di esercizio alla professione di parrucchiera e/o estetista a domicilio. La ns. legge regionale 29/2013 art.4 comma 3 dice che si puo' svolgere a domicilio solo in caso di effetticvo impedimento del clliente per ragioni di salute.
Ho letto anche qui sul ns. forum che in qualche caso si e' data un interpretazione abbastanza estensiva della norma ed in altri casi no.
Mi potete fare chiarezza su che decisione prendere in caso di presentazione di Scia per parrucchiere e/o estetista a domicilio ?
Vi ringrazio anticipatamente.
Luca Borghetti
Suap Lucca
L'art. 4 della legge regionale sugli acconciatori (29/2013) è esplicito: "3. Le imprese titolate all'esercizio dell'attività di acconciatore in sede fissa possono esercitare l'attività anche presso la sede designata dal cliente in caso di sua malattia o altro impedimento fisico oppure, nel caso in cui il cliente sia impegnato in attività sportive, in manifestazioni legate alla moda o allo spettacolo o in occasione di cerimonie o di particolari eventi fieristici o promozionali." In pratica consente solo a chi ha un esercizio di acconciatore "fisso" la possibilità di operare presso il domicilio del cliente; non è invece consentita l'attività di acconciatore a domicilio pura e semplice, cioè senza avere un negozio autorizzato in sede fissa.
Invece, la legge regionale sull'attività di estetica (28/2004) non è altrettanto chiara nel prevedere divieti: all'art. 5 comma 1 lettera dbis rimanda al regolamento attuativo l'individuazione delle prestazioni eseguibili al domicilio del committente.
L'Articolo 4 del regolamento attuativo dpgr 47/2007 comma 2 bis dice: "La manicure, il pedicure ed il make – up possono essere eseguite anche al domicilio del committente. La manicure e il pedicure devono essere effettuate con kit monouso sterilizzati".
Queste norme possono essere interpretate in 2 sensi:
1) restrittivo: vietato esercitare attività di estetista a domicilio se non si ha un'attività in sede fissa autorizzata.
2) estensivo: posso esercitare attività di estetista a domicilio senza avere un'attività fissa, limitandomi alle sole prestazioni di manicure pedicure e make up.
Se il vostro regolamento comunale non prevede divieti espliciti per l'estetista a domicilio, ricordate che l'art. 41 della Costituzione prevede che l'iniziativa economica privata è libera...