Buongiorno,
su un modulo dell'agenzia dell'entrate viene chiesto di depositare la comunicazione presentata al Ministero dei beni..... prevista dall'art. 10 della L. 44/1975 ed il registro per la soprintendenza previsto dallo stesso articolo.Da una ricerca effettuata mi risulta che quest'articolo è stato abrogato da un DLGS del 99 e che tale articolo attualmente corrisponde all'art. 63 del codice dei beni culturali.
Quindi pensate che sia un errore della modulistica oppure esiste ancora questo tipo di adempimento?
Grazie
Buongiorno,
su un modulo dell'agenzia dell'entrate viene chiesto di depositare la comunicazione presentata al Ministero dei beni..... prevista dall'art. 10 della L. 44/1975 ed il registro per la soprintendenza previsto dallo stesso articolo.Da una ricerca effettuata mi risulta che quest'articolo è stato abrogato da un DLGS del 99 e che tale articolo attualmente corrisponde all'art. 63 del codice dei beni culturali.
Quindi pensate che sia un errore della modulistica oppure esiste ancora questo tipo di adempimento?
Grazie
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L'adempimento è SEMPRE IN VIGORE e lo si riteneva tale anche con l'abrogazione (poi smentita) del REGISTRO DELLE COSE USATE in quanto la normativa in questione ha carattere speciale.
[color=red][b]D.Lgs. 22/01/2004, n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.[/b][/color]
[b]Articolo 63 Obbligo di denuncia dell'attività commerciale e di tenuta del registro. Obbligo di denuncia della vendita o dell'acquisto di documenti[/b]
In vigore dal 29 agosto 2017
1. L'autorità locale di pubblica sicurezza, abilitata, ai sensi della normativa in materia, a ricevere la dichiarazione preventiva di esercizio del commercio di cose antiche o usate, trasmette al soprintendente e alla regione copia della dichiarazione medesima, presentata da chi esercita il commercio di cose rientranti nelle categorie di cui alla lettera A dell'Allegato A del presente decreto legislativo, di seguito indicato come "Allegato A". (133)
2. Coloro che esercitano il commercio delle cose indicate al comma 1 annotano giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto dalla normativa in materia di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche delle cose medesime. Il registro è tenuto in formato elettronico con caratteristiche tecniche tali da consentire la consultazione in tempo reale al soprintendente ed è diviso in due elenchi: un primo elenco relativo alle cose per le quali occorre la presentazione all'ufficio di esportazione; un secondo elenco relativo alle cose per le quali l'attestato è rilasciato in modalità informatica senza necessità di presentazione della cosa all'ufficio di esportazione, salva la facoltà del soprintendente di richiedere in ogni momento che taluna delle cose indicate nel secondo elenco gli sia presentata per un esame diretto. Con decreto adottato dal Ministro di concerto con il Ministro dell'interno sono definiti i limiti di valore al di sopra dei quali è obbligatoria una dettagliata descrizione delle cose oggetto delle operazioni commerciali. (136) (137)
3. Il soprintendente verifica l'adempimento dell'obbligo di cui al secondo periodo del comma 2 con ispezioni periodiche, effettuate anche a mezzo dei carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale, da lui delegati. La verifica è svolta da funzionari della regione nei casi di esercizio della tutela ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4. Il verbale dell'ispezione è notificato all'interessato ed alla locale autorità di pubblica sicurezza. (134)
4. Coloro che esercitano il commercio di documenti, i titolari delle case di vendita, nonché i pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari hanno l'obbligo di comunicare al soprintendente l'elenco dei documenti di interesse storico posti in vendita. Allo stesso obbligo sono soggetti i privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi che acquisiscano documenti aventi il medesimo interesse, entro novanta giorni dall'acquisizione. Entro novanta giorni dalle comunicazioni di cui al presente comma il soprintendente può avviare il procedimento di cui all'articolo 13. (135)
5. Il soprintendente può comunque accertare d'ufficio l'esistenza di archivi o di singoli documenti dei quali siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati e di cui sia presumibile l'interesse storico particolarmente importante.
(133) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. oo), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(134) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. oo), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e, successivamente, dall'art. 16, comma 1-sexies, lett. c), D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125.
(135) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. oo), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(136) Comma così modificato dall'art. 1, comma 175, lett. f), L. 4 agosto 2017, n. 124.
(137) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.M. 15 maggio 2009, n. 95.
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Ministero per i beni e le attività culturali
D.M. 15 maggio 2009, n. 95 (1).
Regolamento recante indirizzi, criteri e modalità per l'annotazione nel registro di cui all'articolo 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza delle operazioni commerciali aventi ad oggetto le cose rientranti nelle categorie indicate alla lettera A dell'allegato A al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche. (2)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 luglio 2009, n. 170.
(2) Emanato dal Ministero per i beni e le attività culturali.