Il combinato disposto dell’art. 22, comma 3, e dell’art. 26, comma 5, del DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 114 “ancora” prevede la “sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000” per la mancata comunicazione al comune competente per territorio della cessazione dell’attività relativa agli esercizi commerciali.
Stante il processo di “liberalizzazione” e di “eliminazione di procedure non proporzionate” credete che tale “abnorme” sanzione amministrativa è ancora applicabile.
La sproporzione appare a mio avviso anche perché per altre attività “similari” (es. pubblici esercizi per la somministrazione alimenti e bevande … ) NON ESISTE.
Il combinato disposto dell’art. 22, comma 3, e dell’art. 26, comma 5, del DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 114 “ancora” prevede la “sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000” per la mancata comunicazione al comune competente per territorio della cessazione dell’attività relativa agli esercizi commerciali.
Stante il processo di “liberalizzazione” e di “eliminazione di procedure non proporzionate” credete che tale “abnorme” sanzione amministrativa è ancora applicabile.
La sproporzione appare a mio avviso anche perché per altre attività “similari” (es. pubblici esercizi per la somministrazione alimenti e bevande … ) NON ESISTE.
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Scusate non avendo ancora ricevuto una risposta, forse il mio QUESITO non era sufficientemente CHIARO! Volevo il vostro illuminato parere sull’applicazione del citato Art. 22 ... .
Grazie!
Il combinato disposto dell’art. 22, comma 3, e dell’art. 26, comma 5, del DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 114 “ancora” prevede la “sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000” per la mancata comunicazione al comune competente per territorio della cessazione dell’attività relativa agli esercizi commerciali.
Stante il processo di “liberalizzazione” e di “eliminazione di procedure non proporzionate” credete che tale “abnorme” sanzione amministrativa è ancora applicabile.
La sproporzione appare a mio avviso anche perché per altre attività “similari” (es. pubblici esercizi per la somministrazione alimenti e bevande … ) NON ESISTE.
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CIAO, scusa ma era sfuggito al motore di ricerca.
RISPOSTA: le norme di liberalizzazione e semplificazione non si applicano al regime sanzionatorio.
Quindi se un adempimento è ancora dovuto (come in questo caso), non è possibile disapplicare la sanzione perchè sproporzionata.
UNICA segnalazione è che si può ritenere non dovuta la cessazione in caso di subingresso ... negli altri casi la comunicazione è dovuta e l'omissione va sanzionata nei 90 giorni.