Buongiorno,
il regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche del nostro comune detta gli indirizzi in base ai quali devono essere organizzate le fiere con Delibera del consiglio comunale e non vi è mai stata alcuna deliberazione in merito. Sullo stesso regolamento c'è un articolo che regolamenta le "[manifestazioni straordinarie".
Le FESTE PATRONALI che si ripetono annualmente su area pubblica, con spettacoli viaggianti, ambulanti e concerti, possono rientrare nella definizione di "MANIFESTAZIONI TEMPORANEE"?
Grazie
La legge regionale prevede due definizioni che possono interessare:
[i]Per fiera s'intende la manifestazione, con cadenza da determinarsi a cura del comune, caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi e festività. [/i]
[i]Per fiera straordinaria s'intende la manifestazione di vendita, istituita dal comune, con cadenza da determinarsi a cura dello stesso, su aree pubbliche o private, delle quali il comune abbia la disponibilità, anche avvalendosi, per l'organizzazione, di soggetto con esso convenzionato, indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche. [/i]
Nulla vieta che a livello comunale, nel regolamento del commercio su AAPP, possa essere definita un’ulteriore tipologia che identifichi qualcosa di diverso dalle previsioni legali come, ad esempio, le manifestazioni straordinarie alle quali possono partecipare operatori abilitati al commercio su AAPP e/o imprese di qualunque tipo e/o operatori hobbisti non professionali e altri soggetti “no profit”.
Faccio un esempio di definizione ulteriore:
[i]per manifestazione commerciale a carattere straordinario s’intende la manifestazione a carattere specializzato, destinata prevalentemente alla vendita di oggetti rientranti e/o assimilabili a generi di antiquariato, oggetti usati, hobbistica, oggetti da collezione. A tali manifestazioni possono partecipare gli operatori abilitati all’esercizio del commercio su aree pubbliche, possono partecipare gli imprenditori individuali e le società iscritti nel registro delle imprese e possono partecipare soggetti non imprenditoriali;[/i]
Quanto detto fin qua riguarda il mondo del commercio su area pubblica. Se parli di somministrazione su area pubblica in occasione di una sagra con musica ecc. allora siamo sicuramente al di fuori di quelle ipotesi, il commercio al dettaglio su AAPP non c’entra niente.
Altre volte puoi trovarti di fronte a ipotesi mista come una sagra/festa con pubblico spettacolo e somministrazione, con annesso mercatino/manifestazione straordinaria o con annessa fiera vera e propria.
Alla fine ti dico che deve essere il Comune, nella sua discrezionalità, a decidere come identificare le varie fattispecie. Meglio farlo in un regolamento del commercio su AAPP. In alternativa vedo efficacie una DGC che, di volta in volta, istituisce la manifestazione straordinaria (se è straordinaria vuol dire che non è ricorrente o, quanto meno, non è ricorrente in modo prevedibile) indicando condizioni, tempi e modi di svolgimento. Nella DGC puoi indicare che si tratta di tipologia non tipizzata dalla legge e come tale identificata come manifestazione estemporanea con determinati fini e modalità di esercizio…