Buongiorno,
L’art. 32 del R.R. LOMBARDIA n. 6/2004 , prevede che per l’avvio di un’attività funebre che comprende commercio, agenzia d’affari, trasporto, debba essere rilasciata un’autorizzazione.
Sul nostro portale viene richiesta una “SCIA DI AVVIO ATTIVITA’ FUNEBRE”, mi confermi che ora è sufficiente questa pratica per avviare tale attività?
Con la scia si avviano contestualmente tutte le attività sopra indicate o servono altre SCIA per vicinato piuttosto che agenzia d'affari?
Grazie
Sul nostro portale viene richiesta una “SCIA DI AVVIO ATTIVITA’ FUNEBRE”, mi confermi che ora è sufficiente questa pratica per avviare tale attività?
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La procedura è sostituita dalla scia ai sensi dell'art. 19 L. 241/1990 anche se il regolamento continua a parlare di autorizzazione.
La SCIA è comprensiva "delle autorizzazioni" previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d’affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre. Qualora le attività siano svolte in forma disgiunta tra loro permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d’affari e trasporto nonché il possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività.
Quindi non serve presentare anche le autonome scia di vicinato o agenzia d'affari (TEORICAMENTE) .... in realtà è possibile far presentare tali endoprocedimenti come separati oltre al'adempimento previsto dalla legge regionale per garantire la dichiarazione distinta dei relativi requisiti
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Con la scia si avviano contestualmente tutte le attività sopra indicate o servono altre SCIA per vicinato piuttosto che agenzia d'affari?
[color=red]Vedi sopra[/color]
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showdoc&iddoc=rr002004110900006