Buongiorno,
un Comune ha adottato un regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d’azzardo lecito.
Oltre ai 500 m. da luoghi sensibili prevede che “non possono essere aperte sale o installati apparecchi … nel raggio di 100 m. da sportelli bancari, postali o bancomat ecc…
Regione Lombardia prevede che sono da considerare nuove installazioni se viene stipulato un nuovo contratto con l'ente gestore, mentre vale il subingresso se il contratto rimane il medesimo.
Il regolamento comunale non specifica questo aspetto. Possiamo applicarle per analogia ed accettare un subingresso in sala giochi a meno di 100 mt da sportelli bancari se il contratto non cambia ed in caso di nuovo contratto far cessare l'attività?
Grazie
Buongiorno,
un Comune ha adottato un regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d’azzardo lecito.
Oltre ai 500 m. da luoghi sensibili prevede che “non possono essere aperte sale o installati apparecchi … nel raggio di 100 m. da sportelli bancari, postali o bancomat ecc…
Regione Lombardia prevede che sono da considerare nuove installazioni se viene stipulato un nuovo contratto con l'ente gestore, mentre vale il subingresso se il contratto rimane il medesimo.
Il regolamento comunale non specifica questo aspetto. Possiamo applicarle per analogia ed accettare un subingresso in sala giochi a meno di 100 mt da sportelli bancari se il contratto non cambia ed in caso di nuovo contratto far cessare l'attività?
Grazie
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[color=red]Sì, se il contratto non cambia e si ha subingresso non si applica il limite dei 100 metri.[/color]
concordo con Simone, non accettare il vero subingresso con trasferimento del contratto aprirebbe un precedente difforme dalla legge regionale che potrebbe essere impugnato
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