Salve, vi chiedo se concordate nel classificare la piscina di una CAV, secondo quanto indicato all'art.3 comma 1 della L.R.T. 8/2006 nella fattispecie di quelle private ad uso collettivo di cui alla lettera a).
Grazie
Salve, vi chiedo se concordate nel classificare la piscina di una CAV, secondo quanto indicato all'art.3 comma 1 della L.R.T. 8/2006 nella fattispecie di quelle private ad uso collettivo di cui alla lettera a).
Grazie
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Secondo me per le CAV occorrre fare questo ragionamento:
1) la CAV non può offrire servizi centralizzati
2) quindi la Piscina della CAV non può costituire servizio accessorio dell'attività ricettiva
Ne deriva che:
a) la piscina in una CAV è una pertinenza di uno degli appartamenti ed utilizzabile come tale dagli ospiti (così come uso il bagno e le altre pertinenze o parti dell'appartamento). In quanto tale la piscina è a uso privato (lett. b) in base alla legge regionale
b) la piscina è a uso pubblico e come tale fruibile da chiunque, compresi gli ospiti della CAV. Quindi si ricade nella lettera a) punto 1.
Secondo me per le CAV non si può ricadere mai nella lett. a) punto 2).
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Toscana
L.R. 9-3-2006 n. 8
Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio.
Pubblicata nel B.U. Toscana 15 marzo 2006, n. 8, parte prima.
Art. 3
Classificazione delle piscine.
1. Le piscine, in base alla loro destinazione, si distinguono nelle seguenti categorie:
a) piscine, di proprietà pubblica o privata, destinate ad un'utenza pubblica, a loro volta si distinguono in:
1) piscine pubbliche, private aperte al pubblico;
2) piscine private ad uso collettivo: sono quelle inserite in strutture adibite, in via principale, ad altre attività ricettive come alberghi, campeggi, strutture agrituristiche e simili, nonché quelle al servizio di collettività, palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa;
3) impianti finalizzati al gioco acquatico;
b) piscine facenti parte di condomini e destinate esclusivamente all'uso privato degli aventi titolo e dei loro ospiti ai sensi degli articoli 1117 e seguenti del codice civile.
2. Ai fini igienico-sanitari, le piscine, oltre che in base al criterio della destinazione di cui al comma 1, si distinguono in base alle caratteristiche strutturali, ambientali ed in base alla loro utilizzazione come previsto nel regolamento regionale di cui all'articolo 5.