[b]Natura programmatoria del Piano di commercio
[color=red]Cons. St., sez. IV, 9 maggio 2018, n. 2762 – Pres. Poli, Est. D’Angelo[/color]
Ha chiarito la Sezione che natura di atto di programmazione economica, è, infatti, desunta dal giudice di primo grado dall’obiettivo del Piano di perseguire la “salvaguardia del sistema economico esistente”, con l’ulteriore precisazione che “i nuovi insediamenti non devono alterare l’organizzazione del sistema commerciale esistente”, ritenendo “l’organizzazione programmata sia già funzionale allo sviluppo coerente delle varie tipologie di vendita presenti nel territorio comunale”.
A tale finalità economica, si sono poi aggiunte, nello stesso Piano, diverse prescrizioni urbanistiche e territoriali. In particolare, quelle relative a “salvaguardare la sostenibilità territoriale e ambientale, l’equilibrio del sistema urbano, di ridurre il consumo del suolo e di riqualificare le aree di degrado”.
Sotto quest’ultimo profilo, il Piano del Commercio al dettaglio su aree private, contenente la pianificazione delle medie e grandi strutture di vendita, ha assunto anche natura di atto di programmazione territoriale o urbanistica per l’insediamento di nuovi esercizi commerciali.
Ha aggiunto la Sezione che la connessione tra pianificazione commerciale e territoriale è ormai un dato acquisito al sistema (Corte cost. n. 176 del 2014), essendo le due materie preordinate a finalità diverse (tutela della concorrenza e corretto uso del territorio) ma tra loro interferenti (Cons. St., sez. VI, n. 2928 del 2005).
[/b]
Pubblicato il 09/05/2018
N. 02762/2018REG.PROV.COLL.
N. 01599/2017 REG.RIC.
N. 01745/2017 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 1599 del 2017, proposto dal -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Lorenzoni, Marina Lotto, Vincenzo Mizzoni e Paolo Bernardi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Fabio Lorenzoni in Roma, via del Viminale, 43;
contro
San Marco Finanziaria s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Domenichelli, Guido Zago e Luigi Manzi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via F. Confalonieri, 5;
nei confronti
Incos Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Zampieri e Stefano Gattamelata, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via di Monte Fiore, 22;
sul ricorso in appello numero di registro generale 1745 del 2017, proposto da
Incos Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Zampieri e Stefano Gattamelata, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via di Monte Fiore, 22;
contro
San Marco Finanziaria s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Domenichelli, Guido Zago e Luigi Manzi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via F. Confalonieri, 5;
nei confronti
-OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Lorenzoni, Marina Lotto, Vincenzo Mizzoni e Paolo Bernardi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Fabio Lorenzoni in Roma, via del Viminale, 43;
per la riforma
in entrambi i ricorsi di appello (n. 1599/2017 e n.1745/2017), della sentenza del T.a.r. per il Veneto, sezione terza, n. 1423 del 29 dicembre 2016, resa tra le parti, concernente l’annullamento:
[b]- della deliberazione della Giunta comunale di Padova n. 2015/115 del 10 marzo 2015 avente ad oggetto: “Il Piano del Commercio al dettaglio su area privata – Pianificazione locale delle medie e grandi strutture di vendita. Approvazione”;[/b]
- della deliberazione del Consiglio comunale di Padova n. 2015/62 del 14 settembre 2015 avente ad oggetto: “Variante al P.I. relativa all'art. 21 Zona Industriale delle N.T.A., alla modifica delle destinazioni specifiche di aree a servizi ed all'inserimento di nuovi perimetri. Controdeduzioni alle osservazioni. Approvazione”;
- della deliberazione del Consiglio comunale di Padova n. 2015/63 del 19 aprile 2015 avente ad oggetto: “Variante al P.I. per l'adeguamento alle previsioni del Piano del Commercio al dettaglio su area privata – Controdeduzioni alle osservazioni – Approvazione”.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di San Marco Finanziaria s.p.a., di Incos Italia s.p.a. e del -OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2018 il consigliere Nicola D'Angelo e uditi, per il -OMISSIS-, l’avvocato Lieto, su delega dell’avvocato Lotto, per la San Marco Finanziaria s.p.a., gli avvocati Manzi e Zago e, per la Incos Italia s.p.a., l’avvocato Cuonzo su delega dell’avvocato Gattamelata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La San Marco Finanziaria s.p.a. ha impugnato dinanzi al T.a.r. per il Veneto, in qualità di società interessata a realizzare una grande struttura di vendita, il Piano del Commercio al dettaglio su aree private, contenente anche la pianificazione delle medie e grandi strutture di vendita, adottato dal -OMISSIS- con deliberazione della Giunta comunale n. 2015/115 del 10 marzo 2015, nonché le collegate varianti urbanistiche indicate in epigrafe.
Tali deliberazioni avevano, infatti, determinato una variazione della perimetrazione del centro urbano e dei limiti di insediamento delle strutture commerciali, con l’effetto di incidere sulla Zona Industriale Sud di Padova in cui la stessa società era proprietaria di un compendio immobiliare in relazione al quale aveva chiesto di realizzare due grandi strutture di vendita e una struttura media di vendita non alimentare.
[color=red][b]2. Il T.a.r. per il Veneto, con la sentenza n. 1423 del 2016, ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura prospetta dalla San Marco Finanziaria in ordine all’incompetenza della Giunta comunale di Padova ad adottare uno strumento, quale il Piano di Commercio, di natura programmatoria e pianificatoria.[/b][/color]
3. Contro la stessa sentenza hanno quindi proposto ricorso sia il -OMISSIS-, sia la società Incos Italia s.p.a., quest’ultima proprietaria di un’area ricadente nelle previsioni del Piano (Spazio T9) con destinazione residenziale e commerciale.
4. In particolare, con il ricorso r.g.n. 1599 del 2017, il -OMISSIS- ha prospettato i seguenti motivi di appello.
4.1. Erroneità della sentenza sull’accoglimento del vizio di incompetenza. Erroneità e contraddittorietà della valutazione dei presupposti della legge regionale del Veneto n. 50 del 2012.
Il -OMISSIS- contesta le conclusioni del T.a.r. in ordine all’incompetenza della Giunta comunale ad approvare il Piano di Commercio.
In particolare, il giudice di primo grado ha rilevato che: “la funzione di programmazione (atti di programmazione e di pianificazione) è, infatti, devoluta al C.C. dall'art. 42, comma 2, lett. b) del TUEL, che attribuisce espressamente all'organo consiliare, rappresentativo anche delle minoranze, la competenza ad adottare sia gli atti di programmazione economica che quelli di pianificazione territoriale o urbanistica (….). La Giunta non poteva sostituirsi al Consiglio nell'adozione di un atto di programmazione recante le scelte strategiche in tema di localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita, considerato che, in base al cit. art. 42, persino le semplici deroghe e i pareri relativi ad atti di programmazione e di pianificazione sono riservati all'organo consiliare”.
Secondo il -OMISSIS- appellante, invece, tali conclusioni sono basate su una erronea valutazione dei fatti. Il Piano del Commercio, di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 2015/115, avrebbe rappresentato solo un “documento preliminare” alla successiva variante, adottata ai sensi della legge regionale n. 50/2012 e della legge regionale n.11/2004, per adeguare il Piano degli Interventi alle previsioni del “Piano per il commercio al dettagli su area privata.
4.2. Erronea valutazione dei contenuti della deliberazione della Giunta Comunale n. 115/2015. Valenza endoprocedimentale del piano. Carenza di lesione per la ricorrente di primo grado
Secondo il -OMISSIS-, il Piano del Commercio predisposto dalla Giunta, oltre che non avere alcuna autonoma lesività in generale, quale “documento preliminare” alla variante, nemmeno rivestiva in concreto alcuna lesività nei confronti della società San Marco Finanziaria, il cui compendio immobiliare aveva anche in precedenza una destinazione d’uso connessa ad insediamenti di centri di ricerca scientifica o tecnologica e della logistica con esclusione di edificazioni non compatibili.
4.3. Contraddittorietà ed erroneità della sentenza con riferimento alla pronunciata illegittimità in via derivata delle varianti urbanistiche avversate in primo grado con motivi aggiunti.
La contraddittorietà ed erroneità della sentenza impugnata risulterebbe, secondo il -OMISSIS- appellante, anche dall'esame della sentenza n. 1424/2016, emessa dallo stesso giudice in altro ricorso avverso la medesima deliberazione della Giunta comunale n. 115/2015.
In quel caso, il T.a.r. per il Veneto, prendendo atto della mancata impugnativa delle successive varianti urbanistiche al Piano di Intervento ha accolto i rilievi di improcedibilità dell'Amministrazione sul ricorso nei confronti del Piano di Commercio.
Nel caso di specie, invece, il T.a.r., pur avendo provveduto la San Marco Finanziaria all'impugnativa anche delle varianti urbanistiche, ha ritenuto la valenza programmatica dello stesso Piano del Commercio in via autonoma.
4.4. Erroneità della sentenza. Non necessità di ratifica o convalida della deliberazione della Giunta Comunale n. 115/2015.
Per il -OMISSIS- quanto contenuto nel documento preliminare del Piano del Commercio approvato con la deliberazione della Giunta comunale n. 115/2014 è stato poi trasfuso nell'adeguamento degli strumenti urbanistici ai criteri localizzativi individuati dal Consiglio comunale ai sensi della legge regionale n.50/2012 a mezzo delle varianti al Piano di Interventi successivamente approvate.
Sarebbe quindi erronea la conclusione del giudice di primo grado che ha rilevato 'assenza di “elementi che denotino la consapevolezza del vizio” di incompetenza della Giunta e la “volontà di rimuoverlo” da parte del Consiglio.
4.5. Contraddittorietà ed erroneità della valutazione dei presupposti con riferimento ai contenuti del piano del commercio e alla legge regionale n. 50/2012. Sindacato di merito del T.a.r.
Il giudice di primo grado, in merito al Piano del Commercio ha rilevato che “ha un contenuto obiettivamente equivoco e rende difficile l'individuazione delle autentiche finalità perseguite dal Pianificatore. Il Piano sembra mostrare una doppia anima: in parte atto di programmazione economica, in parte atto di programmazione territoriale o urbanistica. La natura di atto di programmazione economica pare desumersi dall'obiettivo del Piano di perseguire la “salvaguardia del sistema economico esistente”, con l'ulteriore precisazione che “i nuovi insediamenti non devono alterare l'organizzazione del sistema commerciale esistente”. Con particolare riferimento alle grandi strutture di vendita, il pianificatore mostra, poi, di ritenere che “l'organizzazione programmata sia già funzionale allo sviluppo coerente delle varie tipologie di vendita presenti nel territorio comunale”. Tali obiettivi e considerazioni, costituenti verosimilmente il retaggio della tradizione o il frutto di incrostazioni del passato, parrebbero assegnare al piano del Commercio del -OMISSIS- il compito di perseguire finalità di programmazione economica non più consentite a seguito dell'entrata in vigore delle normative europee e nazionali di liberalizzazione del commercio”.
Secondo il -OMISSIS-, tali affermazioni, laddove attribuiscono al piano del Commercio un preteso contenuto di programmazione economica, appaiono infondate.
Il Piano del Commercio, annullato per vizio di incompetenza dell’organo deliberante, avrebbe proposto, al contrario di quanto affermato dal T.a.r., il perseguimento di obiettivi urbanistici, del tutto in linea con quelli indicati dalla normativa regionale. In particolare: una ricognizione dell’attuale situazione delle medie e grandi strutture di vendita esistenti nel territorio comunale; la salvaguardia dell’equilibrio del sistema urbano territoriale; la riduzione del consumo di suolo; la riqualificazione delle aree degradate già individuate nell’ambito del Centro Urbano; l’implementazione della localizzazione delle grandi strutture di vendita nell’asse est – ovest.
Di conseguenza, anche in conformità alle previsioni regionali (art. 21, comma 5, della legge regionale n. 50/2012), nel Centro Storico di Padova, sarebbe stato liberalizzato, ai fini di una sua riqualificazione, l'insediamento di tutte le strutture commerciali compatibili con lo strumento urbanistico, prevedendo per le grandi strutture di vendita modalità di reperimento delle superfici necessarie alla dotazione di parcheggi.
All'esterno del Centro Storico, le grandi strutture avrebbero potuto essere realizzate su aree conformi alle previsioni dello strumento urbanistico comunale (cioè il Piano di Interventi) e, nel caso in cui non fosse compatibilità, subordinatamente a una specifica variante allo strumento urbanistico generale.
Sulla base di queste premesse, i criteri localizzativi comunali hanno dunque previsto per le medie strutture di vendita l’insediabilità all'interno del tessuto urbano già edificato, previa approvazione di uno strumento urbanistico attuativo finalizzato alla riconversione di ambiti edificati dismessi o interessati da situazione di degrado, salva la necessità di una specifica variante allo strumento urbanistico generale.
Per le grandi strutture di vendita il -OMISSIS- ha invece stabilito che fosse necessario salvaguardare l'equilibrio del sistema urbano, ridurre il consumo di suolo e riqualificare aree degradate già individuate nell’ambito del “Centro urbano”, considerando inoltre che una parte rilevante delle grandi strutture di vendita pur già previste dallo strumento urbanistico generale vigente non erano ancora state realizzate. Per questa ragione, ha quindi confermato il numero di 14 grandi strutture di vendita già previste dalla vigente normativa comunale
5. Con il ricorso n.r.g. 1745 del 2017, la società Incos Italia s.p.a., ha, invece, proposto i seguenti motivi di appello.
5.1. Errata valutazione della sentenza impugnata in relazione alla natura della deliberazione della Giunta Comunale n. 115/2015. Violazione dell’art. 18, comma 1, della legge regionale del Veneto n. 11/2004.
La delibera della Giunta comunale, secondo la società appellante, avrebbe integrato la fattispecie di cui all’art. 18, comma 1, della legge regionale n. 11/2004 e non un atto di natura programmatoria di competenza del Consiglio comunale.
La stessa delibera, in sostanza, avrebbe costituito l’avvio del procedimento di formazione delle varianti al Piano di Intervento.
5.2. Errata valutazione della sentenza appellata delle varianti urbanistiche approvate dal Consiglio comunale.
Secondo la società Incos Italia, il T.a.r. non avrebbe dovuto annullare in via derivata le deliberazioni n. 2015/62, n. 2015/63 e gli elaborati allegati alla delibera di adozione n. 2015/37.
6. La società San Marco Finanziaria s.p.a. si è costituita in giudizio in entrambi i ricorsi, chiedendone il rigetto. Ha poi depositato ulteriori scritti difensivi.
7. Anche le parti appellanti hanno depositato ulteriori memorie.
8. Questa Sezione, con ordinanze cautelari n. 1534 e n. 1535 del 12 aprile 2017, ha accolto, esclusivamente sotto il profilo del periculum in mora, le istanze di sospensione degli effetti della sentenza impugnata presentate contestualmente ai ricorsi.
9. Le cause sono state trattenute in decisione all’udienza pubblica del 25 gennaio 2018.
10. Il Collegio dispone preliminarmente, ex art. 96 c.p.a., la riunione obbligatoria dei ricorsi in appello n.r.g. 1599 e 1745 del 2017 in quanto proposti avverso la medesima sentenza.
11. Gli appelli non sono fondati.
12. In entrambi i ricorsi si prospetta innanzitutto il tema della competenza della Giunta comunale di Padova all’adozione del Piano di Commercio. Sia il -OMISSIS-, sia la società Incos Italia, lamentano una erronea interpretazione del T.a.r. in ordine all’accoglimento del vizio di incompetenza prospettato in primo grado dalla Sam Marco Finanziaria.
Come detto, il giudice di primo grado ha rilevato che la funzione di programmazione, a cui avrebbe dovuto essere ricondotto il Piano di Commercio, rientrava nelle competenze del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 267 del 2000 (di seguito TUEL).
Secondo gli appellanti, invece, il Piano del Commercio, di cui alla deliberazione della Giunta comunale n.115/2015, avrebbe rappresentato solo un “documento preliminare” alla successiva variante, adottata ai sensi della legge regionale n. 50/2012 e della legge regionale n.11/2004, di adeguamento del Piano degli Interventi alle previsioni del Piano per il commercio al dettagli su area privata.
13. La tesi non può essere condivisa.
[b]A prescindere dalla letterale dizione “Piano di Commercio” riportata nelle premesse del documento approvato dalla Giunta comunale con la deliberazione n. 115/2015, non sembra esservi dubbio sui contenuti dello stesso atto deliberativo nel quale sono disposte una serie di prescrizioni in ordine all’allocazione delle strutture commerciali.[/b]
[b]Partendo da questa constatazione, è corretta la conclusione del T.a.r. che ne ha rilevato la natura di atto di programmazione economica, finalizzato a conformare, anche sotto il profilo urbanistico, la distribuzione commerciale.[/b]
La natura di atto di programmazione economica, è, infatti, desunta dal giudice di primo grado dall’obiettivo del Piano di perseguire la “salvaguardia del sistema economico esistente”, con l’ulteriore precisazione che “i nuovi insediamenti non devono alterare l’organizzazione del sistema commerciale esistente”, ritenendo “l’organizzazione programmata sia già funzionale allo sviluppo coerente delle varie tipologie di vendita presenti nel territorio comunale”.
[b]A tale finalità economica, si sono poi aggiunte, nello stesso Piano, diverse prescrizioni urbanistiche e territoriali. In particolare, quelle relative a “salvaguardare la sostenibilità territoriale e ambientale, l’equilibrio del sistema urbano, di ridurre il consumo del suolo e di riqualificare le aree di degrado”.[/b]
[color=red][b]Sotto quest’ultimo profilo, il Piano del Commercio al dettaglio su aree private, contenente la pianificazione delle medie e grandi strutture di vendita, ha assunto anche natura di atto di programmazione territoriale o urbanistica per l’insediamento di nuovi esercizi commerciali.[/b][/color]
E, come ha rilevato il T.a.r., solo per questo aspetto di razionale gestione del territorio il Piano ha potuto avere l’effetto di apporre restrizioni ai generali principi di libertà di concorrenza e di stabilimento.
14. D’altra parte, la connessione tra pianificazione commerciale e territoriale è ormai un dato acquisito al sistema (cfr. Corte cost., sentenza n. 176/20014), essendo le due materie preordinate a finalità diverse (tutela della concorrenza e corretto uso del territorio) ma tra loro interferenti (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. VI, n. 2928/2005).
[b]Per questa ragione, al di là di quanto affermato dagli appellati sulla valenza urbanistica del Piano, in concreto lo stesso ha determinato vincoli all’insediamento di strutture produttive commerciali tra le quali quelle di media e grande vendita.[/b]
15. Tali limitazioni di insediamento, giustificabili in astratto sotto il profilo del diritto comunitario (cfr. Corte di giustizia 24 marzo 2011 causa C-400/08) per il contemperamento con le altre esigenze di ordinato sviluppo del territorio, avrebbero dovuto, in ragione del loro rilievo, essere comunque adottate dall’organo consiliare, in quanto solo quest’ultimo è chiamato dalla legge ad esprimere gli indirizzi politici ed amministrativi di rilievo generale nella materia (cfr. elenco art. 42, comma 2, lett. b), TUEL: “piani territoriali ed urbanistici” ).
[b]16. La Giunta, seppure dotata di una competenza residuale per tutti gli atti non compresi nel suddetto elenco, nonché per quelli di attuazione degli indirizzi generali del Consiglio comunale (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 3137/2014 e n. 4192/2013), nel caso di specie, non poteva sostituirsi, tenuto conto che lo stesso Piano è stato il presupposto di principio per le successive deliberazioni urbanistiche di attuazione.[/b]
17. Con la conseguenza, che anche le innovazioni normative contenute nell’art. 15, comma 13, del DL. n. 70/2011, cosiddetto decreto sviluppo, non avrebbero potuto avere rilievo in quanto collegate al riconoscimento della competenza delle Giunte comunali all’approvazione dei piani attutativi conformi allo strumento urbanistico vigente.
Non sarebbe stato possibile, infatti, che la Giunta, preso atto della necessità di una variante alla strumento urbanistico generale, avesse potuto decidere in merito per poi attivare la competenza del Consiglio comunale, così determinando una duplicazione di procedure in contrasto con la disciplina acceleratoria del citato art. 15, comma 13, del DL n. 70/2011 (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 888/2016).
18. Anche per quanto riguarda i profili di riqualificazione del Centro Storico di Padova, non può giungersi a diversa conclusione. La legge regionale del Veneto n. 50/2012 all’art. 7 affida ai Comuni la predisposizione dei programmi integrati di gestione e di riqualificazione dei centri storici e urbani con riferimento alle attività commerciali. Tale attività di programmazione, come detto collegata a quella di pianificazione territoriale, non poteva dunque che far riferimento alle competenze del Consiglio comunale.
Nella stessa direzione convergono le norme sancite dagli artt. 8 e 11, comma 3, della medesima l.r., relative, rispettivamente, alla approvazione dei distretti del commercio ed alla indicazione dei luoghi storici, specie se considerate in una con la matrice normativa storica costituita dall’art. 6, d.lgs. n. 114 del 1998.
19. Quanto agli altri rilievi mossi nei confronti della sentenza impugnata, in particolare dal -OMISSIS-, deve essere rilevata la loro inammissibilità tenuto conto che gli stessi si riferiscono, nella sostanza, ad aspetti correttamente assorbiti dal T.a.r. per ragioni di economia processuale in ragione della prevalente e logicamente pregiudiziale questione, ex art. 34, comma 2, della incompetenza della giunta comunale (cfr. Cons. Stato. Ad. plen., n. 5 del 2015).
Parimenti inammissibili sono le censure che si appuntano su taluni obiterdicta contenuti nella impugnata sentenza (sotto forma di moniti indirizzati a poteri non ancora esercitati) che, se pure inopportuni, essendo inidonei a passare in giudicato non sono in grado di condizionare effettivamente il futuro riesercizio della funzione programmatoria da parte dell’organo competente (cfr., da ultimo e sul punto, Cass. civ., sez. un., nn. 8719 e 8720 del 2018; Cons. Stato, sez. IV, n. 1119 del 2018).
[b]20. Infine, l’accoglimento del vizio d’incompetenza ha poi necessariamente determinato l’illegittimità derivata delle collegate varianti urbanistiche nella parte in cui hanno recepito le scelte strategiche in tema di localizzazione degli esercizi commerciali adottate dalla Giunta comunale.[/b]
21. Per le ragioni sopra esposte, i riuniti appelli vanno respinti e per l’effetto va confermata la sentenza impugnata che ha rilevato l’eccepito difetto di competenza della Giunta comunale.
22. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono determinate, tenuto conto del regolamento n. 55 del 2014, nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sui riuniti appelli, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna il -OMISSIS- e la società Incos Italia s.p.a., in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore della San Marco Finanziaria s.p.a. nella misura complessiva di euro 5.000,00(cinquemila/00), oltre agli altri oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Luca Lamberti, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Alessandro Verrico, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicola D'Angelo Vito Poli
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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