Data: 2018-05-11 08:48:32

DEMANIO: illegittima la concessione senza EVIDENZA PUBBLICA

DEMANIO: illegittima la concessione senza EVIDENZA PUBBLICA

[color=red][b]TAR BASILICATA, SEZ. I – sentenza 8 maggio 2018 n. 321 [/b][/color]

DIRITTO

1. In limine litis, il Collegio procede alla delibazione delle eccezioni in rito sollevate dalla società controinteressata.

1.1. E’ stato in primo luogo prospettato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di provvedimento di concessione di un bene del demanio idrico il cui uso sarebbe «inevitabilmente destinato ad incidere sulla gestione della relativa risorsa e, dunque, direttamente o indirettamente sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque, con conseguente attribuzione della questione alla cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

1.1.1. La prospettazione non ha pregio. Appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie, quale quella in questione, concernenti atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque pubbliche, in cui rileva esclusivamente l’interesse al rispetto delle norme di legge nelle procedure amministrative volte all’affidamento di concessioni o di appalti di opere relative a tali acque (Cass., S.U., n. 21593 del 2013; Cass., S.U., n. 9149 del 2009; Cass., S.U., n. 10845 del 2009). In particolare, ai fini dell’incidenza del provvedimento amministrativo sul regime delle acque pubbliche, che radica la giurisdizione di legittimità del Tribunale superiore delle acque pubbliche, non è sufficiente che gli atti provengano da organo amministrativo preposto alla cura di pubblici interessi nella materia ed esprimano i poteri attribuiti a tale organo per vigilare o disporre in ordine agli usi delle acque, ma è chiesto che incidano immediatamente anche sull’uso delle acque pubbliche, interferendo con provvedimenti riguardanti tale uso, autorizzando, impedendo o modificando i lavori relativi (Cass., S.U., n. 13293 del 2005).

1.2. Si è poi sostenuta l’inammissibilità del ricorso, in quanto la società ricorrente avrebbe avuto contezza sin dal 17 febbraio 2017 della determinazione del 29 settembre 2014 n. 0149731/19AC del dirigente dell’Ufficio Ciclo dell’acqua di comunicazione alla Costruzioni XXXX s.r.l. della conclusione dell’istruttoria “con esito favorevole”. In senso contrario, deve tuttavia essere osservato che in realtà oggetto del presente ricorso è la determinazione della Regione Basilicata n. 23A2.2017/D.00186 del 1° marzo 2017, di rilascio della concessione in questione, rispetto alla quale la nota del 2014 costituisce mero atto endoprocedimentale, non autonomamente impugnabile.

2. Nel merito, il ricorso è fondato alla stregua della motivazione che segue.

[b]2.1. Coglie nel segno il terzo motivo di ricorso, col quale la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 3 del r.d. 2440 del 1923, nonché dei principi comunitari di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, in quanto l’affidamento in concessione avrebbe dovuto essere preceduto da apposita gara. In effetti, l’indizione di una procedura comparativa, al fine dell’individuazione del concessionario, costituisce un adempimento prescritto dalla normativa comunitaria e dall’art. 3 della legge di contabilità dello Stato (Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2011, n. 6509). L’obbligo di esperire procedure ad evidenza pubblica ai fini della individuazione del soggetto contraente riguarda, dunque, anche la materia delle concessioni di beni pubblici, siano essi del demanio ovvero del patrimonio indisponibile dello Stato, delle Regioni o dei Comuni.[/b]

2.1.1. Nel caso di specie, la controinteressata Costruzioni XXXX s.r.l. dichiaratamente intende svolgere sul suolo regionale un’attività di rilevanza economica, ovverosia «l’utilizzo produttivo a piazzale di servizio dell’impianto di lavorazione e stoccaggio di inerti fluviali e dell’impianto per la produzione di conglomerato cementizio», sicché [color=red][b]tale concessione deve contemplare il previo svolgimento di una procedura di evidenza pubblica, anche a garanzia della parità di trattamento di quanti siano potenzialmente interessati a conseguire in uso la medesima area, così da evitare ogni possibilità di parzialità nell’attribuzione.[/b][/color]

3. Dalle considerazioni che precedono discende l’accoglimento del ricorso, con assorbimento di ogni ulteriore censura e, per l’effetto, l’annullamento dell’atto impugnato.

4. Sussistono giusti motivi, in ragione delle peculiarità della questione, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, per come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione.

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