salve a tutti.
Una gara podistica che viene svolta in luogo pubblico su un circuito urbano organizzata da una Associazione con il patrocinio dell'Amministrazione comunale la quale presenta solo alcune delle carattestiche imprenditoriali (pubblicità sui social network, presenza di sponsor sulle locandine/manifesti, pubblico presente ma non pagante) è soggetta a licenza ex. art. 68 o è sufficiente l'autorizzazione ai sensi dell'art.9, d.lgs 30 aprile 1992, n.285?
La corte costituzionale con sentenza 15/4/1970, n. 56 –ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 68 e dell'art. 666 c.p., nella parte in cui prescrivono che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali, occorre la licenza del questore.
Se l'evento, la manifestazione il luogo, l'attività che ci interessa abbia le caratteristiche del pubblico spettacolo, è sottoposto alle prescrizioni inerenti l'agibilità di cui all' art. 80 Tulps?
Se è sufficiente l'autorizzazione ai sensi dell'art.9, d.lgs 30 aprile 1992, n.285, previ nulla osta sulla sulla percorribilità delle strade ufficio tecnico, sulla viabilità delle strade con relativa emissione di ordinanza ufficio vigili, non trattandoti di attività produttive la competenza può essere del responsabile suap?
Sintesi:
1) niente art. 80 per definizione
2) art. 68 da escludere in quanto gli elementi sembrano non sussistere
3) autorizzazione ai sensi dell'art.9, d.lgs 30 aprile 1992, n.285 con eventuali prescrizioni di safety&security
La competenza è NON SUAP per definizione (associazione)
Sempre puntualissimo, grazie!!!!
Orbene, quale dei due uffici (tecnico e vigili) rimasti è quello competente?
Sempre puntualissimo, grazie!!!!
Orbene, quale dei due uffici (tecnico e vigili) rimasti è quello competente?
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Dipende dalla vostra organizzazione e da valutazioni di altro genere che ti sintetizzo:
1) se si accetta la tesi che i VIGILI non possono mai rilasciare autorizzazioni (http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=37737.0) ... allora deve farlo qualcun altro
2) se il tuo regolamento stabilisce direttamente o implicitamente una competenza vale quella
3) in mancanza ... e se non vale il punto 1 ... VIGILI
Salve a tutti,
Mi domando, quanto sia vincolante, per un comune di piccole dimensioni, l'orientamento aran n°57/2014: “Colui che riveste il ruolo di Comandante della Polizia Locale non può svolgere funzioni di responsabilità nell’esercizio di servizi di un Comune per i quali è necessario emettere provvedimenti autorizzatori o concessioni oggetto di attività di controllo in virtù della sua principale qualificazione sussistendo un ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale”), ribadito, con successivo orientamento n°19 del 10 giugno 2015 che così recita: “Sussiste un’ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale, nel caso in cui al Comandante/Responsabile della Polizia locale, indipendentemente dalla configurazione organizzativa della medesima, sia affidata la responsabilità di uffici con competenze gestionali, in relazione alle quali compie anche attività di vigilanza e controllo”.
Ho letto anche la sentenza http://www.innovatoripa.it/pointers/2016/12/8835/comandante-polizia-locale-non-pu%C3%B2-svolgere-funzioni-di-amministrazione-attiva
Salve a tutti,
Mi domando, quanto sia vincolante, per un comune di piccole dimensioni, l'orientamento aran n°57/2014: “Colui che riveste il ruolo di Comandante della Polizia Locale non può svolgere funzioni di responsabilità nell’esercizio di servizi di un Comune per i quali è necessario emettere provvedimenti autorizzatori o concessioni oggetto di attività di controllo in virtù della sua principale qualificazione sussistendo un ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale”), ribadito, con successivo orientamento n°19 del 10 giugno 2015 che così recita: “Sussiste un’ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale, nel caso in cui al Comandante/Responsabile della Polizia locale, indipendentemente dalla configurazione organizzativa della medesima, sia affidata la responsabilità di uffici con competenze gestionali, in relazione alle quali compie anche attività di vigilanza e controllo”.
Ho letto anche la sentenza http://www.innovatoripa.it/pointers/2016/12/8835/comandante-polizia-locale-non-pu%C3%B2-svolgere-funzioni-di-amministrazione-attiva
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FORMALMENTE non è vincolante e anche la sentenza è un precedente unico.
Secondo me DEVI FARE IL POSSIBILE per separare le funzioni e dare atto, DOVE NON RIESCI, che non ci sono le condizioni organizzative.
Con una delibera di questo genere ti salvi da ANAC e dal TAR ... senza è rischioso!